Gentile Direttore,
la vicenda dell’esercizio professionale in deroga nel SSN, che si potrebbe definire grottesca se non fosse che in ballo c’è la qualità e la sicurezza delle cure e soprattutto la salute degli italiani e della Nazione, si arricchisce ogni giorno di più dei più svariati contributi che quasi quotidianamente QS pubblica.
Apprendiamo quindi che si sono mossi un po’ tutti, giustizia ammnistrativa compresa, ma ad oggi è tutto come prima, cioè come in un paradossale gioco dell’oca si torna alla casella di partenza.
E qual è la casella di partenza? L’art. 13 del DL. 18/2020 convertito con modifiche nella Legge 27/2020 (“Cura Italia”): norma nata per contrastare l’”emergenza epidemiologica da COVID-19”, cioè la pandemia da SARS-CoV-2, ma che poi è tornata utile per contrastare un’altra emergenza che si poteva ben evitare visto i segnali ultra-ventennali: la sempre più grave carenza di Medici e Infermieri.
A tutti, addetti ai lavori e non, era nota la cd. “gobba pensionistica”, ma a tutti era anche noto che i contratti in sanità e le convenzioni venivano rinnovati col contagocce con relative perdite economiche reali per i professionisti/lavoratori della sanità e quindi del potere d’acquisto del loro trattamento economico.
E la soluzione qual è? Non l’adeguamento del trattamento economico ma la ricerca di operatori sanitari al di fuori della Nazione, quasi unicamente extra-comunitari (a prezzi scontati?) mantenendo/prorogando una lex specialis nata per la pandemia …
Ma cosa dice il citato art. 13? Leggo dalla Gazzetta Ufficiale – Supplemento ordinario n. 110 del 29 aprile 2020 – che tale articolo è rubricato “Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione”: quindi ASSUNZIONE ALLE DIPENDENZE! Allora ci chiediamo perché invece da tempo tali “professionisti” vengono forniti da Agenzie, Cooperative, ecc. … senza che nessuno intervenga? Certo, alcune disposizioni successive hanno allargato il perimetro ma alla fine si ritorna alla norma “primaria” che è ben precisa …
Infatti, il citato art. 13, tuttora vigente nella sua versione storica in forza dell’art. 15 del DL. 34/2023 che al comma 2 prevede che “con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa di cui al comma 1”, Intesa ancora non vigente e pertanto (comma 3) “Nelle more dell’adozione dell’intesa … si applicano le disposizioni recate … all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”: si torna appunto alla casella di partenza … passando per il DL. 105/2021, il citato DL. 34/2023 e il DL. 145/2024 (Flussi) convertito nella Legge 187/2024 e i vari “Milleproroghe”.
Tale norma “speciale” al comma 1 prevede anche che “Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti”, quindi sono le Regioni e le Provincie autonome a dover “autorizzare” l’esercizio in deroga: l’hanno fatto? o hanno derogato e ribaltato l’onere alle Asl? che poi magari l’hanno ribaltato a loro volta sui privati fornitori del personale sanitario, interinale o esternalizzazione. Le recenti Sentenze del TAR Lombardia ci dicono altro …
Il legislatore in tempo di pandemia ha prodotto norme emergenziali estese poi all’emergenza carenziale ma non ha mai ritenuto di coinvolgere gli OMCeO Provinciali per il dovuto supporto alle Amministrazioni decentrate per la valutazione, anche sotto l’aspetto linguistico, e il riconoscimento dei titoli degli aspiranti professionisti sanitari extra-comunitari ma si è preferita la scorciatoia amministrativa che non pare poi così … rigida …
Per completezza d’informazione dobbiamo anche ricordare che la specifica materia, deroghe comprese, è regolamentata a livello comunitario dalla direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla Direttiva 2013/55/CE: sussistono rischi di una costosa procedura d’infrazione?
Inoltre la legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco) introduce un obbligo di aggiornamento per i professionisti sanitari, mirato a garantire una formazione continua sulle ultime normative e sulle migliori pratiche in materia di sicurezza delle cure e gestione del rischio clinico. Questo obbligo è un passo importante per rafforzare il sistema sanitario italiano e migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti. L’art. 38 bis del d.l. 152/2021convertito con modifiche nella legge 29 dicembre 2021 n. 233 prevede che l’efficacia delle polizze assicurative è subordinata al raggiungimento del 70% degli obblighi formativi ECM (Educazione Continua in Medicina), con la conseguenza che i professionisti inadempienti potranno andare incontro a perniciose situazioni di mancata copertura assicurativa che potrebbero tradursi in mancati risarcimenti ai cittadini e indebite assunzioni di responsabilità per gli enti coinvolti e possibili danni erariali: chi risponde per eventuali casi di malpratice? Le Aziende sanitarie quindi l’erario: ci si aspetterebbe anche l’intervento delle Procure della Corte dei Conti.
Chissà poi se in qualche parte della Nazione c’è stato o è in corso un qualche intervento delle Procure della Repubblica con indagini di NAS e/o Guardia di Finanza …
Parrebbe quasi che sia più importante riempire caselle (personale carente) con soluzioni emergenziali persistenti (ancora legittime?) che tutelare la salute della Nazione quando invece sacrosanti aumenti salariali al personale sanitario avrebbero l’effetto di attrarre giovani, trattenere chi è in servizio ed evitare la fuga anche di competenze e raggiungere un livello salariale in media UE.
Nel ringraziare per l’ospitalità, Le porgo i più cordiali saluti
Dott. Stefano Vignando
ex MMG
sostenitore convinto e fruitore del SSN (pubblico)