La partecipazione delle professioni sanitarie alla valutazione medico-legale della disabilità

La partecipazione delle professioni sanitarie alla valutazione medico-legale della disabilità

La partecipazione delle professioni sanitarie alla valutazione medico-legale della disabilità

Gentile Direttore,
la riforma della disabilità, avviata in via sperimentale a gennaio 2025, modifica la metodologia di valutazione della disabilità e l’approccio ai bisogni della persona con disabilità rispetto alla sua partecipazione alla vita sociale, lavorativa e relazionale. La riflessione che proponiamo in questa nota è limitata ad un aspetto particolare della riforma.

Fra le molte novità introdotte dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, una riguarda i professionisti sanitari, che sono chiamati a partecipare alla valutazione medico-legale della disabilità.

Per inquadrare il tema occorre preliminarmente ricordare, in estrema sintesi, che il decreto legislativo n. 62:

– sostituisce, nelle leggi che le contengono, la parola «handicap» con la locuzione «condizione di disabilità» e le parole «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», con l’espressione «persona con disabilità» (art. 4);

– stabilisce che persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore, in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie (art. 3);

– prevede un procedimento di valutazione multidimensionale, di redazione e di monitoraggio del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (art. 21) diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri (art. 18).

Ciò premesso, si focalizza l’attenzione sugli articoli che riguardano la composizione, rispettivamente, delle unità di valutazione di base e delle unità di valutazione multidimensionale.

Composizione delle unità di valutazione di base
L’art. 9, comma 3 sostituisce l’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che, precedentemente rubricato «accertamento dell’handicap», è ora intitolato «riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base». La stesura originale dell’art. 4 prevedeva che l’accertamento dell’handicap fosse effettuato mediante specifiche «commissioni mediche».

In base al nuovo testo dei commi 2 (adulti) e 3 (persone minori di età) dell’art. 4, «il riconoscimento della condizione di disabilità… è effettuato dall’INPS mediante le unità di valutazione di base», che «si compongono di due medici nominati dall’INPS, di un componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali».

Il citato comma 4, sempre dell’art 4, prevede che «le unità di valutazione di base contemplate dai commi 2 e 3 sono integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza aiðŸ�š sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.»

Le indicazioni appena riportate richiedono qualche commento.

Una prima riflessione riguarda il significato della locuzione «figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali» che compare nei commi 2 e 3.

Fra le figure professionali appartenenti alle «aree sociali» vanno compresi sociologi, assistenti sociali ed educatori professionali. Sono da escludere gli operatori sociosanitari, perché a loro non è attribuibile lo status di professionista.

La locuzione «aree psicologiche» si riferisce indubbiamente allo psicologo, ma include anche altre professioni sanitarie. Segnalo, ad una prima considerazione, comunque da approfondire (perché potrebbe essere tralasciata involontariamente qualche professione), le seguenti professioni, il profilo delle quali (approvato con specifico D.M.) individua la rispettiva competenza, anche in ambito psicologico, in relazione alle specifiche peculiarità del procedimento valutativo di base finalizzato al riconoscimento della condizione di disabilità: terapista occupazionale, fisioterapista terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, infermiere, infermiere pediatrico.

Merita una riflessione anche il professionista sanitario individuato dalle associazioni citate nel comma 4 dell’art. 4, in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione di base.

Di fronte alla straordinaria variabilità delle possibili condizioni di disabilità, è ragionevole prevedere che, di volta in volta, saranno coinvolti professionisti appartenenti ad una delle 30 professioni sanitarie, alcuni più, altri meno frequentemente.

Per quanto riguarda le professioni sanitarie disciplinate dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, oltre alle 6 appena elencate e all’educatore professionale già citato, sono in particolare da considerare le altre afferenti all’area della riabilitazione: logopedista, ortottista e podologo. Tuttavia la variabilità delle condizioni di disabilità e dei bisogni correlati può essere tale da coinvolgere, sia pure meno frequentemente, nel rispetto degli specifici profili professionali, altre professioni, quali quelle dell’area tecnico-assistenziale: tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, dietista; o dell’area tecnico-diagnostica: tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico di neurofisiopatologia; o dell’area della prevenzione: tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario.

Composizione delle unità di valutazione multidimensionale
L’art. 25 indica che «il procedimento di valutazione multidimensionale è svolto sulla base di un metodo multidisciplinare». L’art. 24 elenca, al comma 2, numerosi componenti dell’unità di valutazione multidimensionale, fra i quali: «… d) un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali; e) uno o più professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l’integrazione sociosanitaria;… h) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità, senza oneri a carico della finanza pubblica.» Il comma 3 del medesimo articolo prevede che possono partecipare alla predetta unità: «… b) un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari; c) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita, anche del terzo settore; d) referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilità fruisce di servizi o prestazioni, anche informale.»

La lettera d) del comma 2 dell’art. 24 individua con terminologia chiara la prima e la terza figura e in modo generico la seconda, che è da intendere come «educatore professionale».

La lettera e) prevede che la azienda sanitaria o il distretto sanitario designi uno o più professionisti sanitari col compito di garantire l’integrazione sociosanitaria; potranno svolgere questo ruolo varie tipologie di professionisti sanitari, stanti i diversi contesti e bisogni della persona.

Il comma 3 dell’art. 24 elenca i componenti facoltativi dell’unità di valutazione multidimensionale e non contempla espressamente alcun professionista sanitario, che potrà comunque essere scelto, se in possesso di requisiti conformi alle indicazioni delle lettere c) e d), dalla persona con disabilità. La qualifica di «specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari» prevista dalla lettera b) è da ritenere analoga alla lettera d) del comma precedente e va dunque riferita all’assistente sociale, all’educatore professionale o ad altro operatore dei servizi sociali territoriali.

Sintesi conclusiva
L’ingresso di professionisti sanitari diversi dai medici nelle unità di valutazione di base darà un contributo significativo a impostare il previsto approccio valutativo fondato sulla struttura concettuale e sul linguaggio dell’ICF, autenticamente innovativo rispetto a quello tradizionale basato sulla residua capacità di lavoro. Infatti, gli esercenti di svariate professioni sanitarie utilizzano abitualmente la classificazione ICF, che permette di avere una visione olistica della persona, superando la logica della mera definizione diagnostica di malattia, per valutarne il funzionamento e la disabilità nello specifico contesto ambientale, al fine di pianificare gli interventi e analizzare i risultati.

Abituati all’utilizzo dell’ICF nella pratica quotidiana, questi professionisti potranno contribuire a facilitare la valutazione da parte di altri componenti delle unità di valutazione di base, in particolare di quelli non esercitati al cambiamento della logica medico-legale e non esperti in ambito riabilitativo.

Il professionista sanitario è altresì previsto nelle unità di valutazione multidimensionale, come presenza costante designata dalla pubblica amministrazione, ma anche facoltativa in quanto possibile scelta dalla persona con disabilità. Ciò permetterà di avvalersi, anche nella redazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, che costituisce l’aspetto “operativo” delle nuove norme e le porta a completamento, di figure con specifica competenza circa la percezione e l’analisi dei bisogni e degli obiettivi della persona con disabilità.

Daniele Rodriguez e Mariano Cingolani
Medici legali

Daniele Rodriguez e Mariano Cingolani

11 Settembre 2025

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