Gentile Direttore,
con la nuova legge 132/2025 di ottobre scorso, “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” si punta anche alla promozione dello sviluppo di tecnologie che migliorino la qualità della vita delle persone con disabilità, favorendo autonomia, mobilità, accessibilità e inclusione sociale. L’intelligenza artificiale è dunque vista non solo come mezzo terapeutico, ma anche come strumento di inclusione e cittadinanza attiva, sottoforma di accomodamento ragionevole per i lavoratori con disabilità.
Si è di fronte ad uno strumento tecnologico che, insieme ad altre misure come lo smart working, l’adattamento delle postazioni o la riorganizzazione delle mansioni, aiuta a eliminare svantaggi, superare barriere e garantire una piena partecipazione lavorativa, in linea con le normative italiane (Legge 68/99) e internazionali (Convenzione ONU.
La normativa quadro italiana sull’Intelligenza Artificiale (IA), stabilisce principi, doveri e sanzioni per un uso etico e responsabile dell’IA, introducendo obblighi di informativa per professionisti e imprese, nuove aggravanti penali per abusi (deepfake, frodi), tutela del diritto d’autore e norme specifiche per settori come sanità e lavoro, con l’obiettivo di bilanciare innovazione tecnologica e diritti dei cittadini.
A tal proposito tra gli obiettivi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico viene infatti richiamato, di: ridurre le disparità territoriali migliorando la capacità di fornire servizi sanitari e sociali efficaci nelle regioni meridionali e rafforzando gli incentivi al lavoro e le opportunità lavorative per le persone potenzialmente idonee a ricevere le prestazioni di invalidità, per affrontare i problemi derivanti dalla soglia di reddito e dal modello di pagamento unico in tutta Italia. E ancora, di dare priorità all’integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro, collegando le prestazioni di disabilità alle misure sull’attivazione, consentendo ai servizi pubblici per l’impiego di sostenere le persone con disabilità in grado di lavorare e concentrandosi sull’intervento precoce per prevenire l’uscita dal mercato del lavoro, anche attraverso l’Intelligenza artificiale nell’organizzazione di lavoro.
Al di là dei benefici in termini quantitativi per ciò che riguarda l’incremento del numero di occupati , viene sottolineato dall’OECD, che le applicazioni dell’AI non solo sono altamente personalizzabili, ma consentono talvolta il recupero, se non dell’organo, della funzionalità mancante. L’AI, in relazione ad alcune condizioni, può quindi anche ridurre o fortemente mitigare il gap funzionale del soggetto protetto rispetto agli altri individui. La “compromissione duratura della funzione” può infatti essere compensata dagli strumenti riconducibili all’AI.
“Nel diritto vigente, viene precisato in una interessante riflessione pubblicata da “Disabilità e lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale” di A.Topo, Rivista: Lavoro Diritti Europa 27.10.2025, qualsiasi fattore fisico o pischico che influisca sulla funzionalità dell’essere umano per un periodo prolungato – quando da tale influenza derivi l’impossibilità di esercitare un diritto in condizione di parità con gli altri – può essere qualificata come disabilità.”
In essa l’Autrice sottolinea, tra l’altro, che “l’accomodamento ragionevole della persona disabile nell’organizzazione del lavoro sembra dovere assumere una dinamicità che si trova sul versante opposto delle situazioni sclerotizzate alle quali le prassi esistenti nella realtà fanno pensare. Per certo, un’organizzazione del lavoro, che è già e sarà sempre più trasformata dall’AI, impone ad entrambe le parti di adottare un comportamento conforme a buona fede. Vuole che tra lavoratore e datore si apra un dialogo circa le esigenze che possono essere soddisfatte con un accomodamento ragionevole nel posto di lavoro, circostanza che non va letta nell’ottica dell’aggravamento degli oneri per l’impresa in un contesto statico ma come una soluzione volta ad adattare l’organizzazione alle potenzialità di individui che potranno aspirare non solo a un “posto” di lavoro ma a opportunità formative e di carriera al pari degli altri lavoratori. Proprio questa conclusione sembra del resto suggerita dalla disposizione contenuta nell’art.11 della legge n. 132 del 2025, al primo comma, che individua nell’AI uno degli strumenti “per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone”.
Domenico Della Porta
Disability Manager Università degli Studi di Salerno