Radioprotezione, una norma scritta male

Radioprotezione, una norma scritta male

Radioprotezione, una norma scritta male

Gentile Direttore,
a quasi vent’anni dalla emanazione del d. lgs. sulla radioprotezione, si sono alternati su questa ed altre testate e sia pure per temi differenti, a cura di colleghi TSRM, testi incentrati su questa norma che definirei “scritta con la mano sinistra” e che, pur se orientata a destarsi dall’incubo di uno storico lassismo (ricordo ancora l’epoca in cui nelle radiologie pubbliche d’Italia il traffico degli esami illegali in assenza di qualsivoglia richiesta medica, fosse considerevole), in realtà ha realizzato un assillo peggiore: quello di una “giustificazione fantasma” , che effettivamente non soltanto non abbia mai risolto i problemi, ma abbia invece condannato i TSRM ad un ruolo che spesso ho definito da “utili idioti”.
 
Una stupidità che peraltro si dimostra a differenti livelli:
1. Nel generalizzato conformismo ad un negazionismo misto a complicità, sia delle massime istituzioni rappresentative dei TSRM, sia dei singoli professionisti, su problematicità pure sotto gli occhi di tutti: non si intende come sia possibile che le radiologie di tutta Italia riescano a funzionare, visti un obbligo alla sempre disattesa e mai documentata giustificazione, da una parte, ed una costante sostanziale correità da esercizio abusivo della professione, dall’altra, pure giudicato dalla magistratura «non sussistente». Viene da chiedersi cosa accadrebbe se ogni norma di legge fosse “applicata” come il d. lgs. 187/00 e collegato Decreto Ministeriale delle altrettanto disattese “linee guida” (mai denominazione normativa fu più Freudiana)…;
 
2. Nella drammatica passiva accettazione di desuete e vetuste prassi, tanto occultate quanto contraddittorie: la endemica assenza del medico radiologo (di notte – ove non si riesca proprio a capire perché tra i medici solo i radiologi non debbano occuparsi personalmente dei pazienti – come anche di giorno, ove non esista una perenne ed omnicomprensiva “delega”) rappresenta un grave ma strutturato “difetto organizzativo” che non porrà mai i TSRM in una condizione di pretesa ulteriore, e pure aleatoria, “maturità professionale” o autonomia; soltanto li esporrà ad un invariato rischio di contestazione (art. 348 c.p.), mentre la assenza di denunce dai TSRM su varie assai diffuse consuetudini, come quella del “referto del giorno dopo” in regime di urgenza-emergenza, costituisce anch’esso grave correità;
 
3. A contrariis, nel rifiuto ad “appropriarsi” (pur nel rispetto delle proprie competenze) di titolarità pure già conferite dalla legge, come nel (tipico) caso della scrittura in cartella clinica, o, sulla strada indicata dai colleghi infermieri, della redazione del referto tecnico legale, ove ripetutamente ed insistentemente la manfrina era ed è: «non lo faccio a meno che l’azienda me lo chieda o me lo imponga»; laddove, al di là dello stabilire gli eventuali ulteriori altri soggetti autorizzati a fare annotazioni, nonché il formato ed il contenuto delle cartelle cliniche, non sia compito del datore di lavoro ricordare quali siano le titolarità di ogni professionista (altrimenti che professionisti sarebbero?).
 
Pertanto, analogamente al tema della “responsabilità di funzione”, che divide magistratura ed avvocatura, siamo qui di fronte ad un immorale corto circuito, ove una parte (i professionisti) sembra attendere le mosse dell’altra (i rappresentanti istituzionali): e mentre i primi pensano più a non avere “rogne” personali che impegnarsi a che un meccanismo di reciproche tutele (previsto per legge) sia effettivamente e finalmente posto in essere per ricondurre tali andazzi ad una situazione di normalità ancora mai vista, i secondi attuano i temi contemporanei della peggiore politica del bel paese: quelli che vedono personalità elette (o, se preferite, autoelettesi) continuare a fare campagna elettorale senza governare, quindi non assumendosi le responsabilità attese e dovute, soprattutto nella nuova architettura ordinistica sub lege 3/2018, con le già operative Commissioni di Albo, il cui potere disciplinare potrebbe costituire la “chiave di volta” di tutto il sistema, rendendo più consapevoli e ligi i professionisti della “base” sulle proprie titolarità e possibilità, sui limiti e obblighi su cui circoscrivere l’azione professionale.
 
Ecco perché, al di là dei pur reali (e perseverati) limiti tecnici della norma, risultino inammissibili ed irricevibili sia posizioni di mera propaganda su una sbandierata qualità dei servizi, poi non onorata nella realtà (senologia), sia azioni di rappresentanti istituzionali che ironicamente affermando «tutto bene quel che finisce bene» … probabilmente dissimulano la consapevolezza di una loro inadempienza.
 
Se queste sono le evidenze, si può dare ragione al collega dott. Alemanno, che prima ha fornito una ironia forse non compresa a sufficienza: «E le stelle dei TSRM stanno a guardare, tra mille indennità» e poi ha forse suggerito alle stesse “stelle” una strategia che varrebbe la pena di attuare nuovamente: la rinuncia al loro mandato nelle mani del Ministro della Salute.
 
Dr. Calogero Spada
Dottore Magistrale
Abilitato alle Funzioni Direttive
Abilitato Direzione e Management AA SS
Specialista TSRM in Neuroradiologia
 

Calogero Spada

08 Febbraio 2020

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