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Tsrm, il nuovo decreto su rischio radiologico non risolve problemi

di Antonio Alemanno

06 FEB - Gentile Direttore,
esattamente due anni fa scadeva il termine entro il quale l’Italia avrebbe dovuto recepire un’importante direttiva europea sulla protezione dei lavoratori, dei cittadini e dei pazienti dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (Direttiva 2013/59 Euratom). Per non aver rispettato tale obbligo, a luglio scorso la Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di Giustizia. Non fosse altro perché siamo l’unico Stato membro ad aver violato gli obblighi comunitari in tal senso.

E così in questi giorni è in corso l’esame di una nuova normativa presentata dal Governo alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato. I campi di applicazione sono numerosi, tra i quali c’è anche il radon e la sicurezza degli impianti nucleari.

Dal punto di vista delle Professioni sanitarie, suscita grande preoccupazione la somiglianza del nuovo decreto legislativo all’attuale D.lgs. 187/00: norma di fatto disattesa in ogni organizzazione del lavoro in radiologia e molto penalizzante per l’autonomia dei tecnici sanitari di radiologia medica. A tal proposito, si ricordino i Casi giudiziari cosiddetti Marlia e Barga.

Eppure ad ottobre 2018, nel corso di un Consiglio nazionale straordinario, i Presidenti dei 61 Ordini TSRM PSTRP rimettevano il loro mandato nelle mani del Comitato centrale e del Presidente della Federazione nazionale, Dott. Alessandro Beux. Tale scelta, di cui sono stato uno dei fautori, si è dimostrata fallimentare.
 
Molto più saggio sarebbe stato scegliere il Ministero della salute quale soggetto a cui manifestare con un gesto così eclatante il disagio di un’intera professione. Infatti, tutto l’impianto normativo derivante dalle normative europee è recepito in Italia in pieno contrasto con il Decreto Ministeriale n.746/94 che identifica l’area di autonomia e responsabilità del tecnico di radiologia nel relativo profilo professionale.

Purtroppo nel prossimo decreto ritroveremo tutte le criticità che ogni giorno espongono i tecnici di radiologia ai rischi di una normativa a libera interpretazione del medico radiologo e che continua a esporli a carichi di lavoro eccessivi quando tutto va bene e a denunce penali e per responsabilità civile ogni qualvolta vi sia un problema relativo alla mancata giustificazione tracciabile preliminare agli esami radiologici.

In sintesi, mi preme riportare solo alcune osservazioni tra le tante possibili:
 
1. Gli aspetti pratici delle procedure che comportano esposizioni mediche sono nuovamente permessi anche agli infermieri, nonostante la declatoria n.29 della Direttiva europea 2013/59. Si rischia pertanto di replicare quanto successo un po’ ovunque in Italia quando agli infermieri, oltre agli aspetti relativi alle “rispettive competenze professionali”, qualche datore di lavoro ha attribuito loro ruoli spettanti ai tecnici di radiologia.
 
2. A nulla è servito l’emendamento al DDL S.944 – emanato quest’estate in fase di recepimento della direttiva- che faceva sperare in una “chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti”. L’applicazione del principio di giustificazione è demandato ai radiologi (non in forma scritta) solo per alcuni tipi di pratiche radiologiche (art.165). Nella maggior parte degli esami di radiologia ciò continuerà ad essere liberamente interpretato, con i relativi rischi per i TSRM che saranno “produttivi” quando tutto va bene e imputati quando scatteranno le denunce, così come continua a succedere un po’ ovunque in Italia.

3. L’Addetto incaricato alla Radioprotezione non è il tecnico di radiologia. In data 5 dicembre 2016 la Società Europea delle Associazioni dei Tecnici di Radiologia Medica (EFRS), ha prodotto un Documento/Raccomandazione che è stato inviato a tutti gli associati compreso la nostra Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP, con il quale, oltre a valorizzare e indicare la nostra Professione come la più adatta ad acquisire le competenze di “Addetto incaricato alla Radioprotezione”, indicava anche il perché e come agire presso le rispettive autorità nazionali preposte per far riconoscere al tecnico di radiologia la possibilità di acquisire queste competenze. Anche su questo argomento, non ci è dato sapere come hanno agito i vertici dei rappresentanti TSRM.

Per concludere, si sperava in una armonizzazione delle normative europee con quelle nazionali relative alle professioni sanitarie. Si sperava in un nuova normativa sostenibile per la radioprotezione dei cittadini e la serenità degli operatori che più di tutti sono in prima linea, ovvero i TSRM. Ma sembrano speranze vane.
 
Antonio Alemanno
Tecnico di radiologia – ex presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia 


06 febbraio 2020
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