Responsabilità medica. “Complicanza o errore? Al giudice civile poco importa”

Responsabilità medica. “Complicanza o errore? Al giudice civile poco importa”

Responsabilità medica. “Complicanza o errore? Al giudice civile poco importa”

Gentile direttore,
una delle contestazioni più ricorrenti che mi capita di leggere nelle comparse di costituzione e risposta dei medici coinvolti in giudizi civili di responsabilità medica, attiene alla qualificazione di un evento dannoso non come errore, bensì come complicanza. Con tale termine si suole indicare un evento che, pur astrattamente prevedibile, rientrerebbe in quel novero di fenomeni accidentali – rilevati dalla statistica sanitaria – che decreterebbero in re ipsa il rigetto della domanda risarcitoria.
 
In altre parole, dinanzi al verificarsi di una “complicanza” verrebbe meno la responsabilità del medico o della struttura. Si impone un chiarimento giuridico!
 
Al giudice non interessa affatto se l’evento dannoso rientri o meno nella classificazione clinica delle complicanze, essendo egli chiamato ad accertare, in concreto se quel fatto sia dipeso dalla condotta commissiva od omissiva del medico.
 
Pertanto, se nel corso di un intervento o dopo la conclusione di esso si sia verificato il peggioramento delle condizioni di un paziente, occorrerà accertare se:
– Il peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso andrà ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri tra le complicanze proprie di quell’intervento;
– Il peggioramento non era prevedibile o non era evitabile, ciò configurando gli estremi della causa non imputabile di cui all’art. 1218 c.c., anche in questo caso a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri “teoricamente” tra le complicanze proprie di quell’intervento;
 
Non è, dunque, la classificazione teorica di un evento indesiderato come complicanza ad escludere la colpa del medico, che resta ancorato alla prova rigorosa di aver tenuto una condotta conforme alla legis artis.
 
Una volta fornita tale prova, il medico andrà esente da responsabilità. In difetto, non gli gioverà la circostanza che l’evento di danno fosse in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché ciò che interessa al diritto è la prevedibilità ed evitabilità dell’evento nel caso concreto.
 
Sull’argomento, suggerisco la lettura della recente Sentenza della Suprema Corte – III Sez. Civ, Rel Dr. Rossetti – N. 13328 del  30 giugno 2015.
 
Avv. Francesco Lauri
Presidente Osservatorio Sanità

03 Novembre 2015

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