Riforma della responsabilità civile e penale per malpractice, prime riflessioni sulla proposta governativa

Riforma della responsabilità civile e penale per malpractice, prime riflessioni sulla proposta governativa

Riforma della responsabilità civile e penale per malpractice, prime riflessioni sulla proposta governativa

Gentile Direttore,
il Governo, su proposta del Ministro della Salute Schillaci, ha presentato in Parlamento un disegno di legge recante nuove disposizioni in materia sanitaria, con particolare rilievo per la riforma della responsabilità civile e penale dei professionisti sanitari. Il principio ispiratore è la limitazione della responsabilità del medico (e degli altri operatori sanitari) ai soli casi di colpa grave, escludendo dunque la punibilità per colpa lieve. È prevedibile che il disegno di legge venga approvato, considerata la maggioranza parlamentare favorevole.

1) Responsabilità penale: disciplina vigente e nuova impostazione
L’art. 590-sexies c.p., introdotto dalla legge Gelli-Bianco (2017), non distingue espressamente tra colpa lieve e colpa grave, ma esclude la punibilità per imperizia se il sanitario ha rispettato linee guida o buone pratiche cliniche. Con il nuovo disegno di legge, viene superata la distinzione tra imperizia, negligenza ed imprudenza ed il medico sarà responsabile, solo per colpa grave qualunque sia stato l’elemento che ha caratterizzato la sua condotta.

Viene inoltre introdotto l’art. 590-septies c.p., che impone al giudice di valutare la gravità della colpa tenendo conto, anche, della complessità della patologia, della scarsità di risorse umane e materiali, di carenze organizzative non imputabili al professionista, delle conoscenze scientifiche disponibili, della disponibilità di terapie adeguate, del ruolo svolto in équipe e dell’eventuale situazione d’urgenza. L’elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo come si desume dall’impiego dell’avverbio “anche”, lasciando perciò al giudice ampia discrezionalità nell’apprezzamento del caso concreto.

2) Responsabilità civile: continuità e innovazioni
Anche la disciplina civile di cui alla legge Gelli-Bianco non richiamava la colpa grave. Al riguardo il nuovo legislatore interviene modificando l’art. 7 e introducendo un comma 3-bis, che impone al giudice civile di considerare, ai fini dell’accertamento e della graduazione della colpa, le stesse circostanze ora elencate in sede penale di cui al punto precedente. Viene così ribadito il collegamento con l’art. 2236 c.c., secondo cui il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

3) Osservazioni sulla nuova disciplina

3.1) Il fondamento della colpa grave
L’art. 2236 c.c. costituisce il fondamento storico e sistematico della limitazione della responsabilità alla colpa grave. Tale principio, già radicato nel diritto romano classico per medici, architecti e altri artifices, è ora recepito espressamente per i professionisti sanitari. Coerentemente non viene modificata la responsabilità amministrativa, già limitata alla sola colpa grave fin dall’art. 1 della legge n. 20 del 1994 (legge Prodi).

3.2) Applicazione della legge più favorevole
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p., in caso di successione di leggi penali si applica quella più favorevole al reo. La nuova normativa, pertanto, troverà applicazione anche ai procedimenti penali in corso, ma non a quelli già definiti.

3.3) La responsabilità della struttura sanitaria
Un passaggio critico del disegno di legge, poi espunto nell’ultima versione, prevedeva che la struttura sanitaria non fosse responsabile nei casi in cui il medico non lo fosse per colpa lieve. Tale impostazione sarebbe in evidente contrasto con gli artt. 28 e 32 Cost. e con l’art. 2049 c.c., che sanciscono rispettivamente la responsabilità solidale degli enti pubblici e quella del datore di lavoro per i danni arrecati dai propri dipendenti.

Resta dunque ferma la responsabilità della struttura, pubblica o privata, per i danni subiti dal paziente, anche se derivanti da colpa lieve del professionista. L’esclusione della responsabilità civile della struttura minerebbe infatti il diritto del cittadino al risarcimento e la fiducia nel servizio sanitario. Lo stesso comunicato del Governo n. 37 del 4 settembre 2025 ha chiarito che “viene confermata la responsabilità penale per colpa grave per chi esercita la professione sanitaria, ma non si lede in alcun modo il diritto dei cittadini al giusto risarcimento di danni subiti”. E ciò chiarisce in modo definitivo e positivo qual è la volontà del legislatore.

3.4) Rischio professionale e medicina difensiva
La nuova disciplina si colloca nel solco della legge Gelli-Bianco, rafforzando la tutela dei professionisti sanitari. L’obiettivo è duplice: ridurre il contenzioso ingiustificato e contrastare la cosiddetta medicina difensiva, che spinge molti medici a privilegiare scelte diagnostiche o terapeutiche dettate dal timore di azioni legali più che dall’evidenza scientifica. Ciò comporta sprechi di risorse, rallentamento dell’innovazione e peggioramento della qualità delle cure.

La limitazione della responsabilità alla colpa grave non costituisce uno “scudo penale”, poiché resta fermo l’obbligo di punire le condotte gravemente colpose o dolose. Si tratta, piuttosto, di una soglia di ragionevolezza che evita di criminalizzare in tutti i casi l’errore umano in una professione ad altissimo rischio.

3.5) Imperizia, negligenza e imprudenza
La riforma elimina la distinzione introdotta dalla legge Gelli-Bianco, che considerava l’imperizia meno grave se il medico aveva seguito le linee guida. Pur suscettibile di critiche, la scelta appare coerente con l’impostazione generale del codice penale, che ora non stabilisce una gerarchia tra le varie forme di colpa medica. Spetterà quindi al giudice valutare caso per caso la gravità della condotta sulla base dei parametri dati dal legislatore.

4) Conclusioni (provvisorie)
In attesa del testo che sarà approvato dal Parlamento, il giudizio complessivo sul disegno di legge è positivo, purché resti fermo il diritto del cittadino al risarcimento anche in presenza di colpa lieve.

Il nuovo legislatore ha opportunamente codificato principi già presenti nell’ordinamento, adattandoli alla specificità dell’attività sanitaria, caratterizzata da elevata complessità e rischio professionale. Ha inoltre escluso la rilevanza penale della colpa lieve, alleggerendo la pressione giudiziaria sui sanitari senza compromettere la tutela del paziente.

Restano naturalmente perseguibili le condotte gravemente colpose o inescusabili, in un equilibrio che cerca di garantire sia la serenità dell’operatore sanitario sia la fiducia del cittadino nel sistema.

Sarebbe auspicabile, per evitare disparità di trattamento, una disciplina quadro estesa a tutte le professioni esposte a rilevanti rischi di responsabilità, con norme di dettaglio per ciascuna categoria, nel rispetto del principio costituzionale di tutela del danneggiato.

Ernesto Mancini

Ernesto Mancini 

17 Ottobre 2025

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