Gentile Direttore,
ad un anno dalla scadenza del PNRR la situazione non è rosea per quanto riguarda le strutture territoriali finanziate dalla Missione6 e attuate dal DM77, perlomeno stando ai report di GIMBE e della Corte dei Conti sullo stato di avanzamento delle Case ed Ospedali di Comunità.
In compenso in alcune regioni gli AIR recentemente sottoscritti o in fase di trattativa hanno recepito l’ACN 2019-2021 varato nell’aprile 2024, attuando il Ruolo Unico, disciplinando le AFT e la partecipazione dei medici dell’AP all’attività delle case della Comunità, la maggior parte delle quali in fase di edificazione. Ecco in proposito il testo dell’ACN, che all’art. 38 stabilisce l’equilibrio tra assistenza a ciclo di scelta e oraria, con la progressiva riduzione dell’impegno orario in rapporto agli assistiti in carico fino del massimale, secondo il seguente schema:
– dal conferimento dell’incarico fino a 400 assistiti, 38 ore;
– da 401 a 1.000 assistiti, 24 ore;
– da 1.001 a 1.200 assistiti, 12 ore;
– da 1.201 a 1.500 assistiti, 6 ore.
Ricordo che il Ruolo Unico viene attribuito automaticamente ai medici convenzionati dal 2025 mentre per chi lo era già entro il 2024 è opzionale. Dalle scelte di questi ultimi dipende quindi la funzionalità delle Case Hub e in definitiva l’esito dell’investimento del PNRR per la ristrutturazione della rete territoriale.
Restano però incertezze normative circa il debito orario dei medici convenzionati prima del 2025 che decidono di optare per Ruolo Unico, con i relativi obblighi stabiliti dall’ACN. I dubbi riguardano il trattamento economico, le attività da svolgere nelle Case della Comunità e gli aspetti logistici, come la distanza dalla struttura. La decisione se aderire o meno al Ruolo Unico emergerà dall’analisi dei costi e benefici correlati al nuovo impegno orario, aggiuntivo rispetto all’assistenza a ciclo di scelta.
Sul piano squisitamente economico la scelta dipenderà dall’entità del compenso orario, che in teoria dovrebbe essere analogo a quello della medicina dei servizi. Le prime indicazioni arrivano dall’AIR delle Marche che per le ore di attività oraria, comprese quelle notturne, nei festivi e nei turni diurne del sabato, ha deliberato i seguenti compensi:
• € 24,25/ora (quota base art. 47 ACN),
• + € 13,62/ora (quota integrativa regionale),
• Totale: € 37,87 lordi per ora di attività oraria (per un cifra mensile di 1000€ citca, per 6 ore di attività settimanali in Casa della Comunità in caso di massimale).
Ecco alcune ipotesi di massima sulla convenienza o meno dell’adesione al Ruolo Unico in rapporto al numero di scelte in carico:
• probabilmente converrà al MMG con poco più di 1000 o 1200 assistiti, se non ha concrete possibilità di arrivare al massimale oppure se si è autolimitato
• probabilmente meno al MMG vicino al massimale o che l’ha superato per le scelte in deroga
• verosimilmente ancor meno al medico che ha accettato l’aumento del massimale a 1800 scelte, visto l’impegno di ulteriori 6 ore settimanali in CdC.
Su quest’ultimo punto la normativa non è esplicita: sarebbe logico introdurre un’esenzione dal debito orario o perlomeno un dimezzamento per non penalizzare i medici che hanno accettato l’aumento del massimale e per incentivare chi potrebbe valutare questa opzione in futuro per assistere pazienti rimasti senza medico. Secondo l’ACN l’aumento del massimale è concesso solo a chi fa parte di una UCCP.
In questo contesto di scelta resta l’incertezza sulle adesioni di medici in attività prima del 2025, che faranno la differenza tra successo e fallimento del PNRR territoriale. Probabilmente il contesto cambierà nel caso in cui con il prossimo ACN il ruolo unico venga esteso a tutti i medici dell’AP. In ogni caso nella stessa AFT dovranno convivere medici aderenti al ruolo unico, con relativo impegno orario, e medici in attività prima del 2025 che non avranno optato per il ruolo unico.
Giuseppe Belleri