Sul Dm Tariffe il Tar non ha usato mezze misure

Sul Dm Tariffe il Tar non ha usato mezze misure

Sul Dm Tariffe il Tar non ha usato mezze misure

Gentile Direttore,
con l’espressione ‘Il giudice a Berlino delle UAP’ – mutuata da un’opera di Bertolt Brecht nella quale si narra la storia di un mugnaio che lottando tenacemente contro l’imperatore per vedere riparato un abuso, alla fine ottiene la sua giustizia – sembra si possa ritenere raffigurata la posizione delle numerose associazioni che hanno presentato ricorso(i) al TAR per l’annullamento del Tariffario Ministeriale DM. 31 dicembre 2024, afferente alle remunerazioni delle prestazioni di specialisti ambulatoriali.

Si potrebbe anche dire “tanto tuonò che piovve”.

Ed in effetti così è stato.

Dopo un’instancabile lotta per lungo tempo protratta, anch’esse hanno trovato un giudice che, senza andare oltre frontiera, ha dato loro ragione.

Il riferimento è alla recentissima sentenza del TAR Lazio del 22 settembre 2025, n. 16402 (oltre che n. 16400 e 16399 di pari data) che ha accolto il ricorso, ordinando all’autorità amministrativa l’esecuzione della sentenza, anche se la sua efficacia, sulla base dei criteri individuati dalla normativa di settore così come interpretati dal giudice amministrativo, è stata differita di 365 giorni onde consentire all’amministrazione di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria la cui ritenuta carenza ha condotto alla pronuncia di cui parliamo.

Questo il principio affermato che tradotto in termini universalmente comprensibili significa che al fine di evitare gravi ripercussioni socioeconomiche, ovvero per assicurare continuità assistenziale e sostenibilità del sistema, l’efficacia dell’annullamento decorrerà solo tra un anno.

Testualmente dice il Tar: “avuto riguardo alla circostanza che, da un lato, il DM 2024 ha richiesto per l’amministrazione lo svolgimento di un’attività di elevata complessità organizzativa ai fini di consentire la concreta applicazione del nuovo tariffario, il quale è in vigore dal dicembre 2024, e, dall’altro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 64 del DM LEA 2017, l’entrata in vigore degli stessi è condizionata dall’adozione del DM di determinazione delle tariffe di cui al co. 5 dell’art. 8-sexies”.

Il motivo che ha portato a tale conclusione è il difetto di istruttoria sulla quale si è basato il DM, rilevato dai giudici amministrativi, che ha portato alla determinazione delle tariffe su dati di costo vecchi di anni.

Conclusione: annullamento del tariffario 2024 che ha sostituito integralmente quello del 2023, ma non per questo, lo ha fatto rivivere automaticamente.

In buona sostanza, si è decretata l’inadeguatezza delle tariffe fissate dal Ministero della Salute nel novembre 2024, dopo 20 anni di attesa sull’adeguamento dei Lea, la cui entrata in vigore il 30 dicembre 2024 era stata bloccata il giorno stesso per la richiesta sospensiva sempre al medesimo giudice da parte dei laboratori, successivamente revocata per l’impugnativa promossa dall’Avvocatura dello Stato.

Il rigetto della sospensiva, si ricorderà, aveva determinato un nulla di fatto nel merito perché con quest’azione non si chiede al giudice una pronuncia come quella che si sta commentando, ma unicamente la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo che ha adottato una decisione ritenuta perniciosa e che, come in questo caso, concessa in prima battuta e ritirata in seconda per l’opposizione dell’altra parte processuale, lascia rivivere la situazione vigente fino alla decisione nel merito.

Merito che è, per l’appunto, arrivato con la sentenza che ora si sta commentando e precisato dal TAR come la verifica della necessità che le tariffe debbano coprire i costi dei fattori della produzione delle strutture e dell’effettiva copertura dei predetti costi da parte delle tariffe individuate in relazione a ognuna delle prestazioni in riferimento (nonché per tutti gli operatori convenzionati).

Quindi ripartenza dal via, con tariffe (ora giudicate) vecchie.

Va rilevato che ad oggi, anche con questa sentenza, per un anno nulla cambia, ma, di sicuro, funge da stimolo al Ministero ad attivarsi con riferimento a dati di costo attuali e non già ai tariffari regionali in vigore che, per espressa valutazione dei giudici non mostra attualità.

Il TAR non ha usato mezze misure.

Ha palesemente detto che il tariffario, non è adeguato, è fatto male a causa di una inadeguata istruttoria che ha preso a base i dati di costo dell’anno 2015, senza considerare le singole prestazioni, ma con una valutazione globale.

Di non poco momento, poi, la considerazione in merito a quanto osservato dall’AGENAS, non tenuto in debito conto dall’Amministrazione, la quale in considerazione della rilevanza delle osservazioni articolate nei pareri rilasciati e alla natura tecnica dell’organo che li ha predisposti, avrebbe dovuto quantomeno affrontare la relativa tematica ai fini dell’assunzione delle relative deliberazioni, pur nell’esplicita consapevolezza della non vincolatività di detti pareri.

Anche perché il profilo messo in evidenza da Agenas non era nuovo per l’amministrazione procedente, atteso che, già in precedenza, anche e proprio sulla base del predetto profilo, la giurisprudenza amministrativa era pervenuta alla declaratoria di illegittimità del precedente DM di approvazione delle tariffe del 12 settembre 2006.

E tanto è stato ritenuto dai giudici dirimente ai fini della valutazione della legittimità del DM 2024.

Varie, oltre a queste, le considerazioni effettuate dal TAR, ma tutte riconducenti ad una carenza di istruttoria capace di analizzare i relativi costi, definita come “connaturata alla natura del decreto ministeriale”, atteso che il DM di determinazione delle tariffe massime di cui al co. 5 dell’art. 8-sexies non è volto “alla mera ricognizione delle tariffe regionali”, principio, peraltro già ampiamente noto per essere stato pronunciato già nel lontano anno 2010 dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1205/2010 che ha confermato l’annullamento del precedente DM 2006.

Come, altresì, dà atto anche della piena consapevolezza dell’Amministrazione della necessità di una valutazione in concreto dei tariffari regionali, con riguardo alla metodologia seguita dalle Regioni ai fini della relativa redazione, atteso che emerge da quanto esposto nella relazione metodologica laddove si dà atto che in merito alla Raccolta degli studi di rilevazione dei costi “nel 2015 sono stati richiesti a tutte le Regioni … anche i tariffari regionali e le delibere di approvazione degli stessi, nonché gli studi e le analisi effettuate per la loro revisione, con particolare riferimento alle politiche tariffarie adottate……”.

Per concludere, a tal proposito, che “la Commissione prosegue, tuttavia, dando atto che è “mancato il riscontro da parte delle regioni alle richieste sopra riportate”.

Ricordando, da ultimo, che la Commissione è organo consultivo tecnico deputato a coadiuvare il Ministero nell’attività di determinazioni delle tariffe i cui lavori costituiscono, pertanto, una modalità istruttoria, ritenuta utile ai fini dell’elaborazione di una proposta tariffaria.

Fernanda Fraioli
Presidente di Sezione della Corte dei Conti
Procuratore regionale per il Piemonte

Fernanda Fraioli

24 Settembre 2025

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