Gentile Direttore,
da tempo avrei voluto commentare il nuovo codice deontologico del TSRM, visto che mi sono occupato in tempi non sospetti di tutti i Codici Deontologici e di tutti i Decreti Ministeriali Istitutivi delle professioni non mediche in sede di discussione della tesi di laurea magistrale, giusto 10 anni fa, approfitto pertanto dell’occasione che lo stesso curatore dell’ultima versione di detto Codice, dott. Brazzo, Presidente della Cda nazionale TSRM fornisce, a margine dell’instaurando dibattito sul progetto sperimentale approvato dalla Giunta provinciale di Trento, che estende le competenze degli infermieri di triage attribuendogli la possibilità di richiedere radiografie nei PS per i traumi minori, secondo protocolli clinici.
Quantunque a più riprese abbia suggerito – anche in queste pagine – che il codice deontologico, sulla base della legge 26 febbraio 1999, n. 42, precisamente al comma 2° dell’art.1, possa costituire lo scenario ideale ove riprendere e ricostruire la figura del Radiographer Italiano, andando poi ad esigere presso il legislatore le dovute modifiche normative in seno a disposizioni in aperto contrasto con il reale ed effettivo campo proprio di attività e responsabilità, ove l’ovvio, immediato e principale obiettivo di riferimento è la legge sulla radioprotezione, certamente il suggerimento era implicitamente fornito nella unica accezione positiva possibile, di allargamento e giammai di restrizione o compressione dell’ambito formale di competenze specifiche professionali del TSRM, pertanto colmando lo iato prodottosi con il d. lgs. n. 187/2000 e con il successivo d. lgs. 101/2020, che dispone di fatto una figura professionale non medica – situazione unica nello scenario professionale sanitario italiano – mutilata della capacità di intendere (giustificazione degli esami) e di operare (ottimizzazione degli esami), confezionando e consegnando un prototipo unico di “professionista fantasma”.
Quello che invece ha operato la FNO TSRM e PSTRP con il citato art. 64 è una manovra elusiva, funzionale ad “aggirare l’ostacolo”: non rivendica affatto la sempre esistita e mai interrotta titolarità “di campo” nella esecuzione degli esami radiologici in completa autonomia, visto che detta “ottimizzazione degli esami è – ancora inspiegabilmente – in capo al solo medico radiologo (che gli esami li referta, ma non li ha mai eseguiti, né mai li eseguirà); né rivendica la capacità di un professionista sanitario laureato (al minimo di laurea triennale) sulla base delle proprie competenze e/o su base documentale (id est: giustificazione su protocollo) di poter operare la verifica di congruità tra quesito clinico e prestazione richiesta.
Alla luce di ciò proprio non si intende come possa un TSRM, esautorato di ogni autonomia e titolarità professionali – fatto che andiamo denunciando da tutta una vita in questa ed altre sedi – agire in guisa di siffatto articolo 64, ove peraltro si vada gravemente dimenticando ciò che bisogna tenere in saldo riferimento allorquando ci si accinga a mettere mano alla deontologia: I Reati Tipici nella professione sanitaria, ossia i delitti che i professionisti sanitari possono commettere nell’esercizio delle proprie funzioni. Tra questi si annoverano, giusto caso, i seguenti, rientranti nei delitti contro la pubblica amministrazione: Rifiuto di atti d’ufficio – Omissione: art. 328 c. 1 c. p.); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c. p.); Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c. p.). Questi reati sarebbero imputabili al TSRM che, invocando tale articolo avente assai relativo “peso” nella gerarchia delle fonti giuridiche, essendo classificato quale “dottrina”, dovesse (eventualità peraltro, allo stato, inaudita) davvero «rifiutarsi di effettuare una prestazione, se ritiene una prescrizione non appropriata», laddove il rifiuto descritto dall’autore sarebbe peraltro un bluff, visto che ci si rifiuta quasi “in via preliminare” richiamando l’intervento del medico radiologo (sempre che sia presente in struttura, cui la 3a ipotesi di reato), pertanto l’azione non corrisponderebbe nemmeno ad un vero rifiuto.
Pertanto, che il TSRM possa esercitare addirittura un diniego, invocando l’art. 64 del proprio Codice Deontologico, corrisponde a quanto descritto nel mio recente pezzo, pubblicato pochi giorni fa:
«… per quei pochi che per converso agli andazzi subottimali intendono invece esercitare comportamenti tanto virtuosi quanto intransigenti, si spalancano le porte delle incomprensioni, degli incidenti d’ogni tipo, dei battibecchi, dell’apartheid professionale su base di dominanza medica, del pettegolezzo misto a mera diffamazione o anche calunnia, ed infine del mobbing con il concreto rischio di perdere il lavoro unitamente alla credibilità personale, perché “non in linea” con i più (dirigenti ipocriti compresi).».
Carissimo dott. Brazzo …
Lei provi anche soltanto a pensare di agire in siffatta modalità … e vedrà come nella PA si spalancano le porte per il consiglio disciplina (e forse anche verso il Tribunale) … e nella PMI sanitaria si spalancano le porte … dritto verso casa.
Questo è il risultato delle ormai decennali politiche accomodanti e negazioniste della Federazione FNO TSRM PSTRP, che invece che contestare la titolarità unica del medico radiologo relativamente a giustificazione ed ottimizzazione degli esami radiologici, rivendicandone la giusta condivisione professionale, cerca di aggirare l’ostacolo con il codice deontologico, quindi cesellando, nunc et semper, il fantasma nazionale: l’ “Italian Ghost Radiographer”.
Dott. Calogero Spada
TSRM – Dottore Magistrale