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Regione rivede al ribasso indennità di disponibilità degli specialisti ambulatoriali. La Uil Fpl insorge

Un errore di comunicazione di una Azienda sulle ore di prestazioni prestate nell’anno 2019 fa saltare i calcoli della Regione, che ora vorrebbe ridurre il valore dell’indennità (una sorta di indennità di esclusività) a 1,20 euro/ora rispetto ai 5,96 previsti nella pretesa firmata lo scorso febbraio. Ma la Uil non ci sta: “Abbiamo dato credito alla Regione e sottoscritto un accordo sulla base del quale gli specialisti hanno rinunciato alla attività libero professionale privata. Non si può rimettere in gioco una prestazione contrattuale oltre tutto già consumata”.

08 LUG - Un mero errore a calcolare le quote di indennità per la piena disponibilità (una sorta di indennità di esclusività introdotta dall’Acn del 2020) sulle ore erogate nel 2019 dagli specialisti ambulatoriali e altre professionalità a causa della comunicazione non corretta da parte di una Azienda. Così la Regione Lombardia giustifica l’intenzione di ridurre il valore della quota oraria dell’indennità di disponibilità dai 5,96 euro previsti in sede di Preintesa (con DGR n. 4277 del 08.02.2021) a 1,20 euro all’ora dovendo, con le stesse risorse previste, coprire un numero di ore complessivamente più grande. Una decisione che trova la netta opposizione della Uil Fpl.

La Uil Fpl evidenzia, infatti, come i patti fossero altri e come l’accordo sia stato alla base della decisione degli specialisti ambulatoriali di non svolgere attività libero professionale privata. Come stabilito dal comma 2 dell’art. 45 dell’Accordo Collettivo Nazionale della categoria, infatti, tale indennità è corrisposta agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti che facciano richiesta nell’anno di non svolgere attività libero professionale. In particolare, l'indennità in questione è riferita al 2020. Perciò, dal momento che si parla di una prestazione contrattuale “già consumata”, l’intervento della Regione di fatto annulla il valore della libertà di scelta del medico, cambiando le regole del gioco a partita iniziata, anzi già conclusa.

Quello del calcolo complessivo, del resto, è un errore di cui la Uil Fpl non intende in alcun modo farsi carico. “L’art. 1427 del codice civile, recita testualmente” che “‘L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente’”, evidenzia l’ufficio legale del sindacato. Che prosegue: “A precisazione della nozione di riconoscibilità – dirimente nella controversia attuale, come facilmente comprensibile – l’art. 1431 del codice civile recita testualmente: ‘L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alle qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo’”. Il sindacato spiega quindi “di non avere mai avuto la disponibilità e di non aver mai neppure letto le tabelle relative alle attività specialistiche prestate nel periodo di riferimento, di aver dato credito alla Regione Lombardia sottoscrivendo un accordo, certi che l’Assessorato al welfare non avrebbe cambiato idea e avrebbe mantenuto i patti siglati”.

La Uil Fpl evidenzia, inoltre, come “non ha ancora oggi avuto la disponibilità dei dati relativi alle prestazioni eseguite nell’anno 2019, per i quali ha addirittura dovuto spiegare istanza di accesso documentale; pur avendone fatto richiesta, se non altro per le vie brevi, già in precedenza”.

Per tutti questi motivi, l’errore “non era di certo riconoscibile dalla parte degli specialisti ambulatoriali, usando la normale, ma neppure la più accurata diligenza”.

Per la Uil, peraltro, “tale criticità è ascrivibile interamente al grave ritardo con cui si è concluso l’accordo per la determinazione del compenso di esclusività per il periodo aprile – dicembre 2020, che ha come riferimento l’attività prestata nel 2019, essendoci perciò ampia possibilità di provvedere in tempo per consentire agli specialisti una scelta consapevole e motivata”.

Il sindacato, dunque, respinge la proposta di novazione degli accordi, “per lo meno nei termini in cui è formulata” e pretende “l’adempimento degli obblighi contrattualmente e liberamente assunti dalla Regione Lombardia”.

08 luglio 2021
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