8 maggio -
Gentile Direttore,la legge vieta clausole di lavoro subordinato negli accordi dei medici di medicina generale a rapporto di lavoro autonomo (art 2222 CC e art 409 CPC). Il Ministero del Lavoro dichiara nel proprio sito (www.lavoro.gov.it ) che “alle pubbliche amministrazioni non si applica l’art. 2, comma 1, del D. lgs. 81/2015, bensì l'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001. Tale disposizione prevede, dal 1° luglio 2019, il divieto di collaborazioni che si concretizzino in prestazioni di lavoro personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente (art. 409 CPC), anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La violazione del divieto determina però la nullità del contratto stipulato (art.1418 CC) e non l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione interessata.”
Accordi nazionali e regionali devono, quindi, rispettare la natura giuridica del rapporto di lavoro autonomo del medico di medicina generale (Corte Costituzione n.157/2019). Dunque non sono attribuibili al medico convenzionato nel ruolo unico previsto dall’art 31 ACN 2024 secondi incarichi aggiuntivi ad attività oraria ai sensi degli artt.38 e 44 dell’ACN 2024 se connotati da caratteristiche proprie del lavoro subordinato ex art.2729 CC (Cass. Lav n.20903/2020 e n.7024/2015) alle direttive del datore di lavoro ai sensi dell’art. 15 comma 6 del D.Lgs 502/1992 esclusive dei medici dipendenti (art 2094).
Diversi studi hanno rilevato che i carichi di lavoro dei medici di medicina generale sono già elevati e un loro aggravio può aumentare il rischio di salute per i medici tutelati ai sensi del D.Lgs 81/2008 e il rischio clinico per gli assistiti di cui l’azienda ha la responsabilità organizzativa ai sensi della legge 24/2017. (1)
La Corte di Cassazione ha dichiarato che l’assoggettamento ad un orario di lavoro e alle direttive della propria organizzazione aziendale (Cassazione Lav 14975/2020 e 7024/2015) è indicativo ex art 2729 CC di un rapporto di lavoro subordinato. Anche le clausole limitative della libera professione (art. 28 ACN), prevedendo incompatibilità (art.21 ACN) per cause diverse da un concreto conflitto di interesse, appaiono di dubbia legittimità in un rapporto di lavoro riconosciuto autonomo.
Al rapporto di lavoro subordinato devono conseguire tutele e diritti che invece sono negati al medico con rapporto di lavoro autonomo e che non sono lecitamente eludibili instaurando un rapporto di lavoro nominalmente autonomo ma di fatto subordinato nelle modalità concrete di esecuzione dirette dal distretto sanitario aziendale nelle Case di Comunità previste dal DM Salute 77/2022 (2).
Nella pubblica amministrazione si accede ad un incarico a tempo indeterminato solo per concorso secondo l’art.97 della Costituzione e con il requisito per i medici di una specializzazione universitaria secondo il D.Lgs 502/1992, presupposti essenziali mancanti nei medici di medicina generale per cui il loro rapporto di lavoro deve rimanere autonomo a legislazione vigente (2). Le Aziende e gli enti del SSN sono tenuti al rispetto dei principi costituzionali di buona amministrazione ai sensi dell’art.1 del D.Lgs 165/2001 e dell’art 40 comma 2 del codice penale (non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo). Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 165/2001, il codice di comportamento dei pubblici dipendenti all’art 16 del DPR 62/2013 afferma che la violazione di legge integra una condotta contraria ai doveri d’ufficio. In conclusione, le parti pubbliche non possono proporre o sottoscrivere accordi collettivi che impegnino i medici di famiglia in compiti propri del lavoro subordinato nella pubblica amministrazione quando la natura giuridica del loro contratto è di lavoro autonomo.
Avv Simona Pelliccia Esperta in diritto sanitarioCasertaBibliografia1)
https://www.quotidianosanita.it/friuli_venezia_giulia/articolo.php?articolo_id=1289052)
https://www.ilsole24ore.com/art/medici-famiglia-dipendenti-e-casa-comunita-ecco-tutti-dubbi-giuridici-e-non-solo-AG1yYweC