Formazione specialistica. Penalizzato chi non rimane in Regione. È polemica

Formazione specialistica. Penalizzato chi non rimane in Regione. È polemica

Formazione specialistica. Penalizzato chi non rimane in Regione. È polemica
La legge regionale 44 del novembre scorso innalza da due a tre anni l’obbligo lavorativo sul territorio Veneto dopo la specializzazione e sanziona pesantemente, fino alla restituzione del 50% della retribuzione percepita, il medico che non dovesse terminare il suo percorso di studio in regione

In tema di contratti di formazione specialistica, il 25 novembre scorso la Regione Veneto ha approvato la Legge Regionale n. 44 che ha apportato alcune importanti modifiche alla precedente L.R. 14 maggio 2013, n. 9.
 
La nuova legge inasprisce la precedente innalzando da due a tre anni l’obbligo lavorativo sul territorio Veneto dopo la specializzazione. Il recente emendamento prevede delle sanzioni nei casi in cui un medico, terminato la formazione specialistica, non dovesse prestare la sua attività lavorativa nel territorio veneto per tre anni entro i cinque successivi alla specializzazione.
 
Il medico – così recita l’art. 19, comma 1, della Legge Regionale n. 44 – assegnatario di un contatto aggiuntivo regionale che prestasse l'attività lavorativa per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell'importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti; addirittura nel caso in cui nei cinque anni successivi non dovesse lavorare nel territorio, e quindi si tratterebbe di un caso di inosservanza totale dell'obbligo, sarà tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 50 per cento dell’importo complessivo percepito; infine alla lettera f) del precitato articolo, è prevista la restituzione del 50 per cento della somma percepita qualora uno specializzando non dovesse rispettare il percorso di studi entro i termini dei cinque anni.
 
Ad esprimere il suo disappunto su questa nuova Legge Regionale è il neo presidente di Federspecializzandi Mirko Claus: “Un inasprimento inspiegabile della precedente Legge n. 9, del 2013, che chiede troppo ai medici che decidono di specializzarsi in Veneto. Se questi emendamenti hanno l’obbiettivo di incentivare il neo “chirurgo” a lavorare in Veneto, la stessa legge però obbliga i neo specializzandi a lavorare in ospedali magari anche piccoli a bassi volumi di prestazioni”. 
 
Questa nuova Legge sulla formazione specialistica, a parere dei medici, sanziona pesantemente chi, per qualsiasi ragione, dovesse non finire o decidere di spostarsi in altra Regione prima dei cinque anni previsti. “La disposizione di questo comma è fortemente in contrasto con la normativa nazionale, che prevede che ogni medico ha diritto ad una retribuzione adeguata e congrua alla prestazione svolta – spiega Claus –. Restituire il 50 per cento della retribuzione percepita nel caso in cui un medico rinunci – per qualsiasi motivo anche di salute – a continuare il suo percorso formativo è inaccettabile. Chiediamo perciò che questo articolo in particolare alla lettera f) sia subito abrogato”.  
 
Endrius Salvalaggio

Endrius Salvalaggio

16 Dicembre 2019

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