Covid. Scuole: il Consiglio di Stato conferma pronunce Tar Campania, la didattica resta a distanza

Covid. Scuole: il Consiglio di Stato conferma pronunce Tar Campania, la didattica resta a distanza

Covid. Scuole: il Consiglio di Stato conferma pronunce Tar Campania, la didattica resta a distanza
Nel pomeriggio di ieri il Consiglio di Stato ha confermato le pronunce del Tar campano ma ha anche chiesto alla Regione il deposito di ulteriore documentazione istruttoria. Per il Consiglio di Stato, il presidente ha il potere di adottare provvedimenti più restrittivi, e gli appellanti non forniscono decisive prove della irragionevolezza della misura contestata. Dunque l’istanza cautelare va respinta. Ma chiede “dati scientifici/medici prognostici sull’effetto positivo della sospensione scolastica 'in presenza' ai fini della contrazione dei contagi”. IL DECRETO

Il Consiglio di Stato ha confermato ieri pomeriggio le pronunce del Tar campano del 9 novembre 2020, pur chiedendo alla Regione il deposito di ulteriore documentazione istruttoria. Resta pertanto confermata, in Campania, la didattica a distanza, così come stabilito dall'Ordinanza regionale della Campania n. 89.

Nel decreto il giudice ammette anzitutto l’importanza dei tre diritti in gioco – salute, istruzione, lavoro dei genitori, messo a rischio dalla presenza dei figli a casa – ma pone l’attenzione anche sul fatto che, “senza negare il carattere prioritario – nella presente fase di pandemia – del diritto alla salute dei cittadini, gli appellanti lamentano, come osservato, la non attualità, carenza e contraddittorietà dei dati scientifici contenuti nella istruttoria regionale”.

Quindi, “ritenuto che non è in discussione, in presenza di istruttoria conforme ai principi di attualità e completezza, il potere di ciascun presidente regionale di adottare provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto il D.P.C.M. prevede per la “zona di rischio” in cui la Regione è inserita”, e considerato che in questa sede “non sono forniti dagli appellanti decisivi elementi in favore della irragionevolezza della misura contestata, volta, come è detto, alla più rigorosa prevenzione della salute pubblica nell’ambito territoriale di competenza”, respinge l’istanza cautelare. Ma chiarisce come “debba essere ordinato fin d’ora, ai fini del prosieguo della fase cautelare innanzi al primo giudice, il deposito dei dati e della documentazione scientifica, acquisiti dalla Unità di crisi regionale nel periodo 3 – 5 novembre, cui la relazione in atti ha fatto riferimento, nonché i dati scientifici/medici prognostici sull’effetto positivo della sospensione scolastica “in presenza” ai fini della contrazione dei contagi”.

11 Novembre 2020

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