Specializzazione. La Sardegna modifica la legge sui contratti aggiuntivi impugnata in CdM

Specializzazione. La Sardegna modifica la legge sui contratti aggiuntivi impugnata in CdM

Specializzazione. La Sardegna modifica la legge sui contratti aggiuntivi impugnata in CdM
Il Consiglio regionale allenta le redini con cui la legge 6 del 6 marzo 2020 cercava di favorire i giovani sardi e la permanenza dei medici neo specializzati nelle strutture del Servizio sanitario regionale. In particolare, potranno accedere ai contratti aggiuntivi i residenti in Sardegna da 5 anni e non più 10. Il medico si impegna poi a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del SSR per almeno 3 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione e non più 5 come previsto dal precedente atto. LA LEGGE DI MODIFICA

Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la Proposta di legge 161 che modifica la legge regionale n. 6 del 2020 in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali. Legge che era stata impugnata dal Consiglio dei Ministri in quanto le disposizioni “esulano dalle competenze statutarie e contrastano con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di autodeterminazione, in violazione degli articoli 2, 3 e 41 della Costituzione”.

Potrebbero così essere superate le osservazioni del CdM in merito alla legge che prevedeva importanti paletti per l’accesso dei medici ai contratti di formazione aggiuntivi finanziati dalla Regione e che avevano l’obiettivo di favorire i giovani medici sardi e favorire la permanenza dei neo specializzati nelle strutture del Servizio sanitario regionale.

Le modifiche apportate riguardano, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera a), che prevedeva: "a) siano stati residenti in Sardegna per almeno dieci anni, anche non continuativi, nel ventennio precedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione", che risulta così così modificato: "siano residenti nel territorio della Regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica".

E poi l'articolo 5, comma 1, lettera c), che prevedeva: "c) si impegna a prestare la propria attività lavorativa per cinque anni dal conseguimento del diploma di specializzazione nelle strutture e negli enti del SSR ovvero presso le università degli studi della Sardegna", così modificato: "c) si impegna a prestare la propria attività lavorativa, per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del Servizio sanitario della Regione autonoma della Sardegna e presso le università dell'Isola, qualora l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione".

07 Luglio 2020

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