Avastin-Lucentis. Tar Lazio respinge il ricorso di Novartis contro l’Aifa

Avastin-Lucentis. Tar Lazio respinge il ricorso di Novartis contro l’Aifa

Avastin-Lucentis. Tar Lazio respinge il ricorso di Novartis contro l’Aifa
L’azienda contestava la determina con cui l’Aifa, su richiesta delle Regioni Veneto ed Emilia Romagna, aveva disposto l'uso off label dell'Avastin per la cura della degenerazione maculare correlata all’età. “Nessun obiettivo di favorire l’uso di medicinali meno costosi per il SSN. La priorità è la salute". LA SENTENZA

Il Tar del Lazio conferma la correttezza dell’operato dell’Aifa e respinge il ricorso di Novartis contro la determina con cui l’Aifa, su richiesta delle Regioni Veneto ed Emilia Romagna, aveva disposto l’inserimento del farmaco Avastin della Roche tra i farmaci per la cura della degenerazione maculare correlata all’età, indicazione per la quale la Novartis produce un proprio farmaco, il Lucentis.

Per i giudici, infatti, “non possono essere condivise” le argomentazioni della Novartis contro l’uso di un farmaco del quale non è provata la sostanziale equivalenza con il Lucentis. “Le differenze che caratterizzano le due molecole”, scrivono i giudici nella sentenza, “sono ben conosciute dal Consiglio Superiore di Sanità”, che nel parere espresso a riguardo, anzi, le evidenzia.
 
Questo, secondo i giudici, “potrebbe indurre a ritenere che la censura di parte ricorrente colga nel segno sotto il profilo della mancata sovrapponibilità”, ma “la non sovrapponibilità dei due farmaci non ne rappresenta per questo un motivo di esclusione dalla preparazione e dalla somministrazione, come ritenuto dalla ricorrente. Tanto vero che il problema di un farmaco che studiato per una determinata patologia tumorale in realtà potesse avere efficacia su altre patologie non necessariamente tumorali, è stato ritenuto così rilevante da spingere il legislatore ad adottare una modifica delle modalità di inserimento nella Lista 648 inserendo all’art. 1 del d.l. 21 ottobre 1996, n. 536 convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 648 dopo il comma 4, il comma 4 bis con il d.l. 20 marzo 2014, n. 36 come sostituito dalla legge di conversione 16 maggio 2014, n. 79, ampliando il novero delle possibilità di inserimento con riferimento non solo ai farmaci innovativi per i quali non esista una valida alternativa terapeutica (comma 4), anche ai farmaci innovativi per i quali esista una valida alternativa terapeutica nell’ambito dei medicinali autorizzati e con riferimento a quei medicinali che possono essere utilizzati per una indicazione diversa da quella autorizzata”.
 
E l’Avastin, osservano i giudici, “è appunto un farmaco con una indicazione terapeutica – la cura della degenerazione maculare senile – diversa da quella per cui sussiste l’autorizzazione alla sua immissione in commercio – antitumorale del colon e di altri organi – che si pone come alternativa terapeutica a farmaci già autorizzati per quella malattia – nel caso il Lucentis”.
 
Dunque, evidenziano i giudici, l’AIFA, quando ha adottato la determina n. 622 che è del 23 giugno 2014, “ne era autorizzata dalla modifica normativa introdotta dal decreto legge n. 36 del 2014 che all’epoca era stato già convertito in legge 16 maggio 2014, n. 79, con la conseguenza che se parte ricorrente intende tacciare di difetto di istruttoria il citato atto, allora dovrebbe ritenere inficiate le stesse disposizioni normative che ne sono alla base, posto che la determina non era altro che la conseguenza dell’ampliamento delle categorie di farmaci innovativi iscrivibili nella lista ed i cui effetti non erano annoverati nella originaria autorizzazione”.

Considerato tutto ciò, "va ridimensionato", secondo i giudici, “il problema della sovrapponibilità dei due farmaci, Lucentis ed Avastin nel momento in cui viene consentito l’inserimento nella Lista 648 di farmaci che hanno effetti diversi rispetto a quelli della originaria autorizzazione come è Avastin, e che viene inopinatamente enfatizzato da parte ricorrente".

Il Tar rigetta quindi l’accusa della Novartis secondo cui l’obiettivo della norma introdotta a modifica della Legge 648 del 1996 a cura dell’art. 3 del decreto legge n. 36 del 2014 sarebbe stato quello di favorire l’uso di medicinali meno costosi per il SSN, a seguito del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM nei confronti di Novartis/Roche. “Tale intendimento – si legge nella sentenza – cozza con la finalità essenziale delle norme UE relative alla produzione ed alla distribuzione di medicinali che è quella di assicurare la tutela della sanità pubblica, attraverso il procedimento di autorizzazione”.
 
Dopo avere evidenziato come, i provvedimenti impugnati appaiono “essenzialmente rivolti a garantire gli standard di sicurezza
del prodotto Avastin”, i giudici rispediscono al mittente anche l’ipotesi di violazione dei principi del giusto procedimento, del contraddittorio, della partecipazione della trasparenza e della imparzialità, osservando come “trattandosi di inserimento nell’elenco dei farmaci off-label con onere a carico del SSN di Avastin, il provvedimento non era destinato a produrre effetti nei confronti della ricorrente che produce il farmaco Lucentis, e che peraltro non ha mai presentato neppure istanze di audizione o di altre forme di partecipazione, con conseguente reiezione pure della ridetta censura”.

18 Gennaio 2016

© Riproduzione riservata

Tumori. “105mila diagnosi ogni anno in Italia causate dal fumo. 18mila cittadini hanno già firmato per aumentare di 5 euro il costo delle sigarette”
Tumori. “105mila diagnosi ogni anno in Italia causate dal fumo. 18mila cittadini hanno già firmato per aumentare di 5 euro il costo delle sigarette”

Ogni anno in Italia circa 105mila casi di cancro, pari al 27% del totale, sono causati dal fumo, mentre nel 2025 si stimano complessivamente circa 390mila nuove diagnosi oncologiche. Numeri...

Giornata mondiale cancro. Farmindustria: “Massimo impegno per fare arrivare innovazione ai pazienti”
Giornata mondiale cancro. Farmindustria: “Massimo impegno per fare arrivare innovazione ai pazienti”

“La lotta contro il cancro sta vivendo una fase di straordinario progresso scientifico. Ma l’innovazione ha valore solo se arriva ai pazienti velocemente e senza creare cittadini di serie A...

Stati Uniti. Il direttore del Nih smentisce il segretario alla Salute Kennedy: “Nessuno studio collega i vaccini all’autismo”
Stati Uniti. Il direttore del Nih smentisce il segretario alla Salute Kennedy: “Nessuno studio collega i vaccini all’autismo”

Un netto scostamento dalle posizioni del suo superiore politico è emerso oggi in un’audizione al Senato degli Stati Uniti. Il direttore dei National Institutes of Health (Nih), Jay Bhattacharya, ha...

Aifa al lavoro per rendere disponibile in tempi brevi l’onda di nuovi farmaci approvati dall’Ema
Aifa al lavoro per rendere disponibile in tempi brevi l’onda di nuovi farmaci approvati dall’Ema

A comporre l’onda dei nuovi farmaci che con buone probabilità diverranno rimborsabili nel 2026, oltre all’attesissimo Kaftrio (combinazione dei principi attivi ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor), per il quale il Cda dell’Aifa ha appena...