Coronavirus. Il Governo vieta incrementi di prezzo non giustificati per prodotti sanitari. La bozza del nuovo decreto

Coronavirus. Il Governo vieta incrementi di prezzo non giustificati per prodotti sanitari. La bozza del nuovo decreto

Coronavirus. Il Governo vieta incrementi di prezzo non giustificati per prodotti sanitari. La bozza del nuovo decreto
Nel testo viene qualificata come "scorretta" la pratica commerciale che, riguardando prodotti attinenti la salute, l’approvvigionamento di beni di primaria necessità e la sicurezza dei consumatori, profitta di situazioni di allarme sociale incrementando il prezzo di vendita in misura superiore al triplo del prezzo risultante dal listino o comunque praticato mediamente, riferito a 30 giorni prima della conclusione della compravendita. Nel decreto anche altre misure quali il rafforzamento dell’intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi, e la sospensione dei pagamenti delle utenze nei Comuni interessati. LA BOZZA

Dopo il decreto del Mef dello scorso 25 febbraio che prevedeva la sospensione dei pagamenti delle tasse per gli 11 comuni delle aree rosse, pronta ora la bozza del nuovo decreto legge che amplierà le misure a sostegno di quei territori duramente colpiti dalle misure draconiane messe in campo dal Governo nel tentativo di contenere la diffusione del contagio.  
 
In particolare, dopo le polemiche di questi giorni sull'irreperibilità ed il 'prezzo alle stelle' di beni come mascherine e disinfettanti per le mani, l'Esecutivo risponde con nuove misure riguardanti le pratiche commerciali scorrette.
 
Tra le pratiche scorrette già individuate dal Dlgs n. 206/2005 vengono dunque inserite quelle che profittano di situazioni di allarme sociale. Si spiega dunque che è considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti attinenti la salute, l’approvvigionamento di beni di primaria necessità e la sicurezza dei consumatori, profitta di situazioni di allarme sociale incrementando il prezzo di vendita in misura superiore al triplo del prezzo risultante dal listino o comunque praticato mediamente, riferito a 30 giorni prima della conclusione della compravendita.
 
Viene poi disciplinata l'attività di sorveglianza dei prezzi. Si dispone che ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà rendere noto al pubblico il proprio "ufficio prezzi", che riceverà segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali, con particolare riferimento a possibili pratiche commerciali scorrette in situazioni di allarme sociale, comprese le offerte di prodotti o servizi effettuati tramite contratti a distanza e on-line.
 
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi opererà presso il Ministero dello Sviluppo econoimico svolgendo la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dovrà verificare le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizzare le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decidere, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività dovranno poi essere segnalati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le conseguenti iniziative.
 
Più in generale, poi, previste altre misure in sostegno delle popolazioni degli 11 Comuni 'isolati': dal rafforzamento dell’intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi alla sospensione dei pagamenti delle utenze nei Comuni interessati, dalla sospensione dei termini per i versamenti dei premi assicurativi, dei diritti camerali e delle quote degli utili dovuti dalle società cooperative fino alle misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati.
 
Giovanni Rodriquez

G.R.

28 Febbraio 2020

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