L’Italia diventa sempre più il paese delle professioni ibride. C’è il medico dirigente pubblico che suppone, sempre più frequentemente, di essere fine giurista, solo perché ne ha sentito parlare, così come ci sono legulei che consigliano quale pratiche mediche spingendosi persino a fare le diagnosi.
Insomma, nell’Italia padre del diritto si fa di quest’ultimo un uso improprio perché si tentano sue applicazioni senza neppure avere letto le fonti, persino costituzionali, la giurisprudenza formatasi sui temi e la corretta prassi amministrativa.
Gli ibridi insediati ovunque
Da qui, il dramma del malfunzionamento delle istituzioni, finanche di quelle governative, ministeriali e regionali che dovrebbero essere esenti da siffatti gravi vulnus, atteso che compromettono la corretta applicazione delle norme e l’esigibilità dei diritti di rango costituzionale. Un esercizio distorto della governance delle maggiori istituzioni della Repubblica che rende, di certo, una loro pessima immagine sul piano del prodotto finanche legislativo. Ciò accade a causa di frequenti reclutamenti di dirigenti non all’altezza dei loro compiti, spesso acceduti alla carriera per fidelizzazione politica e arrivati a facilitare business impropri nonché ad essere soggetti acriticamente ai desiderata dei decisori eletti.
In questo periodo si sta concretizzando il peggio, con una punta massima a cura della Regione Lazio direttamente ovvero per il tramite delle aziende sanitarie del proprio Ssr.
Per una ignoranza strumentale per conseguire fini, invero non ignoti, si rischierà di qui a poco una class action promossa dai sindacati di categoria e dalle associazioni di medici-chirurghi ospedalieri massacrati dalle insulse decisioni assunte dalle aziende sanitarie territoriali (Latina e Rieti) in relazione addirittura ai “primariati” di Uoc, assegnati senza alcuna procedura agonistica a professori e ricercatori universitari. Una decisione, questa, che nessuno sino ad oggi ha avuto, tra le altre tante storture, il coraggio di assumere. Un modo per tagliare le gambe a quei medici che nutrono la giusta aspettativa di fare carriera ma anche per mettere la pelle delle persone a chi non ha mai tenuto in mano un bisturi.
Ma il tema è ben più grande di quanti in tanti possono comprendere, così come sono gravissime le illegittimità e illiceità generatisi nell’inerzia di ben nove Governi su un’applicazione normativa di importanza vitale per mettere a terra una assistenza sanitaria finalmente dignitosa: quella che perfeziona l’esigibilità dei Lea ospedalieri con la ricerca e la didattica universitaria.
La regola indiscutibile
Lo sancisce l’art. 8 del d.lgs 517/1999, sebbene coniato in un contesto normativo “molto” appena ante revisione Costituzionale del 2001 (pochi mesi), sancisce un percorso procedimentale dettagliato e indiscutibile, che a sua volta presuppone livelli di competenza istituzionali differenziati. Le amministrazione procedenti, successivi all’istanza autorizzativa regionale, sono pertanto gli anzidetti Ministeri, in una alla firma definitiva, caratterizzante la tipologia del provvedimento (DPCM), del Presidente del Consiglio.
È la Consulta che lo dice ma anche la giurisprudenza consolidata, ahinoi ignote a chi deve decidere
Al riguardo, ha fatto lezione la Corte Costituzionale, che si è espressa chiaramente, successivamente alla revisione del 2001 della Carta e quindi della riscrittura dell’art. 117 Cost. Dunque, in conformità con l’attuale lettera della Carta. Lo ha fatto con particolare riguardo alle AOU, con una attenzione particolare alla loro costituzione e al loro rapporto con le Regioni. Alcune sentenze hanno sottolineato, con una segnata forza costituzionale, la ineludibile necessità di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) per la loro costituzione.
Principi fondamentali emergenti dalle sentenze della Corte Costituzionale per la loro esistenza giuridica sono tanti e severi. Tra questi, la costituzione di un'AOU che richiede ineludibilmente un Dpcm, in base al decreto legislativo 517/1999, che regola il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale e il sistema universitario. Quest’ultimo di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. m).
La Corte Costituzionale ha dunque fornito, a partire dal 2003 (329/2003 e 50/2021), una serie di orientamenti per definire le caratteristiche e il ruolo delle AOU, con particolare attenzione alla loro costituzione, al ruolo delle Regioni e alla gestione del personale. Questi principi sono fondamentali e ineludibili per garantire la corretta applicazione della normativa e la funzionalità delle AOU, che solo gli anzidetti ibridi non sono in grado di leggere come è doveroso fare.
Un invito agli “ignari”
Supporre differentemente trascurando l’esegesi delle fonti , andrebbe risolto quantomeno con un attento studio sul tema della gerarchia delle medesime e un’altrettanta attenta lettura della Costituzione, ma anche della giurisprudenza intervenuta nello specifico, imponendo a chi la pensa diversamente e fantasiosamente di stare attenti a ritenere datata la giurisprudenza del 2012 che ha fatto, al riguardo, scuola e dettato la regola. Ne va di conto qualche seria responsabilità.
Ettore Jorio