I ‘primariati’ e la confusione tra Aziende, Regioni e Università

I ‘primariati’ e la confusione tra Aziende, Regioni e Università

I ‘primariati’ e la confusione tra Aziende, Regioni e Università
Una situazione di forte disagio avvertita da sindacati di categoria medica e da importanti associazioni tecnico-scientifiche tanto da spingerli ad intraprendere azioni di tutela giudiziaria contro i provvedimenti amministrativi, regionali e aziendali, ispirati a perfezionare accordi afferenti all’addestramento di medici specializzandi

Il tema dell’esercizio di alcune Ao (e addirittura di alcune Asl) di simulare la titolarità e il legittimo possesso delle peculiarità normative attribuite alle AOU dal d.lsg. 517/1999 non ha mai fine.

Di conseguenza, decidono in difformità alle regole dell’ordinamento.

I danni alle persone e al sistema sono molteplici

Un tale fenomeno porta a confondere tutti:

  • a cominciare dagli utenti assistiti dal Ssn, che suppongono che i primari illegittimamente nominati da Università/AO (al di fuori di quelli perfezionati dall’unica AOU legittimamente operante come tale a Salerno perché in possesso del Dpcm costitutivo del 13 gennaio 2013) siano titolati a prestare assistenza, disconoscendo che gli stessi non siano selezionati mediante concorso pubblico;
  • per passare dalle numerose rivendicazioni dei sindacati, relative all’incerta applicazione dei CCNL alcuni dei quali (FLC-CGIL, FSUR CISL – Università, UIL Scuola RUA, Fgu GILDA e SNALS Confsal) si sono resi protagonisti, appena giorni addietro di una richiesta di parere (si veda l’allegato) all’Avvocatura generale dello Stato con riferimento a due quesiti riguardanti la contrattazione integrativa e i fondi spettanti per la contrattazione medesima, in relazione alla AOU Policlinico Umberto I di Roma;
  • per finire ai medici dipendenti dal Ssn che si vedono mutilati nell’aspettativa di progredire in carriera a causa delle frequenti nomine “primariali” effettuate in illegittima combine tra aziende ospedaliere (finanche locali) e università con aperte complicità procedurali addirittura stimolate dalle Regioni interessate.

La confusione nelle istituzioni (aziende, Regioni e Università)
Nei confronti di siffatte anomalie, si registrano nel contempo ampie manifestazioni di dissenso da parte dei soggetti diretti destinatari dei provvedimenti amministrativi e degli atti aziendali di diritto privato, attese le negative ricadute che gli stessi concretizzano nella loro sfera giuridica. Una situazione di forte disagio avvertita da sindacati di categoria medica e da importanti associazioni tecnico-scientifiche tanto da spingerli ad intraprendere azioni di tutela giudiziaria contro i provvedimenti amministrativi, regionali e aziendali, ispirati a perfezionare accordi afferenti all’addestramento di medici specializzandi, in quanto tale finalizzata alla formazione delle figure professionali sanitarie necessarie per la tutela della salute pubblica, e atti aziendali conseguenziali, entrambi adottati in dispregio all’ordinamento.

Sono due le giurisdizioni da invocare, ma diversamente
In proposito, è necessario distinguere la diversa natura degli atti in contestazione. La confusione al riguardo è enorme nel ritenere il tema dei sopravvenuti illegittimi accordi perfezionati tra due e più pubbliche amministrazioni (università e aziende sanitarie, non sempre ospedaliere per come accaduto alle Asl di Latina, Rieti e Lecce, ove ad essere interessati dalle nomine sono meri presidi ospedalieri) ritenuti erroneamente suscettibili di impugnativa avanti l’AGO piuttosto che il Giudice amministrativo per come invece previsto dall’art. 133, primo comma, lett. a), n. 2), del c.p.a. che ne sancisce la giurisdizione esclusiva, atteso l’accesso improprio che assicurano alla formazione dei medici specializzandi. Un assunto cristallizzato in una sentenza del Consiglio di Stato (n. 7051/2023), affermativa della sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, atteso che la materia nei casi di specie afferisce all’anzidetto ex art. 133, per essere gli atti intesi a procedere a una “clinicizzazione” di strutture ospedaliere non universitarie, avente pertanto una evidente finalità pubblicistica prevista dal d.lgs. n. 517 del 1999 (Corte cost., sent. 134/1997).

Diversamente è previsto per l’impugnativa degli atti aziendali tradizionali di diritto privato approvati dalle Aziende sanitarie, in quanto tali riconosciuti, da giurisprudenza consolidata, come sottoponibili ad impugnativa avanti l’AGO. Ciò in quanto atti di natura privatistica a contenuto squisitamente macro-organizzativo, conseguentemente devoluti alla cognizione del giudice ordinario avuto riguardo alla natura del potere esercitato, limitato ad individuare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale nonché le competenze spettanti ai relativi responsabili selezionati attraverso pubblici concorsi. Una procedura ineludibile per le AOU, ma per quelle legittimamente costituite con l’apposito Dpcm, a tutt’oggi mancante in 30 su 31. Di contro, invece, accade nei casi in cui viene facilmente diagnosticata la palese illegittimità e illiceità delle nomine “primariali” effettuate in favore di accademici, così come avvenuto nelle anzidette Asl laziali, addirittura per dirigere UOC in presidi spoke.

Dunque, nei casi oramai frequenti di fare ricorso all’approvazione di atti aziendali sulla base del condizionante presupposto di accedere alla facoltà del Direttore generale, con la condivisione della università co-attorea coinvolta, di nominare dei responsabili di UOC da affidare esclusivamente a professori universitari o ricercatori, viene tuttavia a sancirsi il principio che essi sono soggetti ad impugnativa avanti al Giudice amministrativo. In ciò eccependo l’erroneità del presupposto condizionante del trattamento a mo’ di AOU, con facoltà del magistrato adito di sospendere l’efficacia del provvedimento amministrativo e quindi di annullarlo ad esito del processo, Quanto alla sospensione, trattandosi di una responsabilità di UOC ricadente su trattamento sanitario dell’utenza affidata a nominati e non a professionisti vincitori di concorso pubblico, diventa verosimile il riconoscimento da parte del medesimo: sia del fumus boni iuris delle contestazioni eccepite sul profilo del diritto che del periculum in mora ovverosia del rischio per l’utenza destinataria delle cure di subire un pregiudizio irreparabile o di difficile riparazione a causa del tempo necessario per la decisione definitiva, tale da provocare anche la morte di persone.

Ettore Jorio

Ettore Jorio

24 Luglio 2025

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