Nel sistema dell’organizzazione sanitaria pubblica sembra progressivamente consolidarsi una prassi che si pone in evidente frizione con i principi fondamentali dell’ordinamento: l’accesso alle funzioni di direzione di struttura complessa da parte di personale universitario in assenza del previo espletamento e superamento di procedure concorsuali pubbliche.
Tale fenomeno appare configurare, in via di fatto, l’introduzione di una posizione giuridica soggettiva non prevista né riconosciuta dall’ordinamento costituzionale, in aperta tensione con il principio di cui all’art. 97 Cost., che impone il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, da realizzarsi anche mediante procedure selettive pubbliche, trasparenti e comparative.
La suddetta prassi risulta ancor più censurabile se si considera il pregiudizio arrecato a quei professionisti medici che, attraverso percorsi pluridecennali di formazione, attività clinico-chirurgica, aggiornamento scientifico anche in ambito internazionale e acquisizione di titoli, hanno maturato i requisiti richiesti per l’accesso alle posizioni apicali del Servizio sanitario nazionale secondo le modalità previste dalla legge.
In tale contesto si inserisce il recente decreto rettorale dell’Università del Piemonte Orientale (UPO) del 30 marzo scorso, con il quale è stata indetta una procedura di chiamata per professore associato, prevedendo contestualmente l’attribuzione al soggetto individuato di funzioni primariali presso la cosiddetta (e dunque sedicente come altre 26 nel Paese su 30) Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, peraltro in assenza del necessario decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo.
L’atto in questione appare espressione di una pretesa potestas che travalica i limiti delle competenze universitarie, determinando una sovrapposizione indebita tra procedure accademiche e modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari, disciplinati da normative di settore inderogabili.
In particolare, si ravvisa una potenziale violazione:
- dell’art. 97 Cost.;
- del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego);
- degli artt. 15 e ss. del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- del DPR 10 dicembre 1997, n. 484.
A tali profili di illegittimità normativa si aggiunge il contrasto con consolidati orientamenti giurisprudenziali. In particolare:
- la Sezione III del Consiglio di Stato, con sentenza n. 904/2026, ha ribadito l’obbligatorietà del ricorso a procedure concorsuali pubbliche per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, senza distinzione tra personale universitario e non, fatta salva la peculiare organizzazione della Regione Lombardia;
- la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 4735 del 3 marzo 2026, ha ulteriormente circoscritto la discrezionalità dei direttori generali, escludendo la possibilità di scelte fiduciarie tra i candidati inseriti nella terna finale e imponendo la nomina del candidato primo classificato.
Ne deriva che la prassi in esame non solo si pone in violazione della normativa primaria e secondaria vigente, ma risulta altresì incompatibile con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità.
L’estensione di tali modalità operative anche al contesto piemontese — già interessato da rilevanti criticità sotto il profilo dell’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale — appare particolarmente inopportuna, oltre che potenzialmente foriera di responsabilità erariali e penali.
Non può escludersi, infatti, che simili condotte possano determinare l’intervento degli organi requirenti, segnatamente della Procura della Repubblica competente e della Corte dei conti, chiamati a verificare la sussistenza di eventuali profili di danno erariale e di violazione dei principi di legalità nell’azione amministrativa.
Ettore Jorio