Dopo aver certificato, con toni quasi confessionali, l’assenza di una configurazione stabile di 27 Aziende ospedaliero-universitarie su 30 immaginate, lo schema di Protocollo d’intesa tenta ora di mettere ordine in un sistema che da anni procede fuori dai binari del d.lgs. 517/1999. Il risultato, però, è l’esatto contrario: non una soluzione, ma una formalizzazione del problema.
Siamo, di nuovo, da capo. E forse peggio.
Nel recente dibattito sulle “ventisette AOU senza patente”, era emersa con chiarezza una verità difficilmente contestabile: il modello sperimentale non è mai stato davvero attuato, e ciò nonostante ha continuato a operare come se lo fosse. Questo Schema di Protocollo non smentisce quella lettura. La conferma. E prova, semmai, a darle una veste ordinamentale.
Il testo si presenta come strumento immaginario di integrazione tra Università e Servizio sanitario nazionale. Ma basta una lettura non distratta per coglierne la reale natura: un impianto che istituzionalizza la subordinazione dell’assistenza alle esigenze accademiche.
Non è una forzatura interpretativa. È scritto nero su bianco.
Le strutture sanitarie vengono chiamate a “garantire” la funzionalità delle attività universitarie, mentre la funzione assistenziale – che dovrebbe rappresentare il perno del SSN – scivola a ruolo ancillare. Un rovesciamento di prospettiva che non trova alcun fondamento nel quadro normativo vigente e che, se attuato, altererebbe profondamente l’equilibrio del sistema.
Il punto più critico riguarda la proliferazione delle strutture a direzione universitaria. La loro dotazione viene agganciata quasi esclusivamente al fabbisogno formativo, ignorando di fatto i carichi assistenziali.
Tradotto: più studenti, più strutture universitarie. Senza limiti reali. Meno assistenza sanitaria agli ammalati!
È la trasformazione della formazione in una leva di espansione organizzativa. Un meccanismo che, una volta avviato, è destinato a travolgere non solo le AOU, ma l’intera rete sanitaria.
La stessa logica si ritrova nella costruzione della rete formativa. Le Università possono stipulare convenzioni con una pluralità di strutture, pubbliche e private, determinandone di fatto l’assetto. La Regione resta a guardare, salvo poi essere chiamata a sostenerne gli oneri. Gli organismi di controllo previsti dalla legge vengono aggirati con elegante nonchalance.
Non è integrazione. È occupazione di spazi.
Sul piano della governance, il quadro non migliora. Il Rettore entra in modo sempre più pervasivo nei processi decisionali, mentre il Direttore generale viene implicitamente chiamato a sostenere le missioni universitarie. La Regione, ancora una volta, compare come figura di contorno. Ma spesso interessata a conquistare lauree honoris causa ovvero incarichi universitari, dalla fortunata carriera.
Si realizza così uno slittamento progressivo degli equilibri istituzionali, senza alcuna copertura normativa esplicita.
Il testo, peraltro, oscilla continuamente tra due registri: da un lato ripete pedissequamente norme già esistenti; dall’altro introduce elementi che da quelle norme si discostano apertamente. Il risultato è un articolato insieme ridondante e, allo stesso tempo, pericolosamente innovativo in senso improprio. Arrivato a tre tentativi scritti, uno più male degli altri.
Particolarmente delicata è la disciplina degli incarichi, dove affiorano automatismi e soluzioni difficilmente conciliabili con il d.lgs. 517/1999 e con il d.lgs. 502/1992. Non si chiariscono le regole, si moltiplicano le ambiguità.
A completare il quadro, una gestione economica descritta con formule vaghe, tra “eventuali” rimborsi e finanziamenti congiunti privi di criteri puntuali. Spazi di discrezionalità che, in altri contesti, avrebbero già attirato l’attenzione della magistratura contabile.
Nel complesso, lo Schema non colma il vuoto che esso stesso denuncia. Lo cristallizza.
Dopo venticinque anni di mancata attuazione del d.lgs. 517/1999, ci si sarebbe aspettati un intervento capace di riportare il sistema entro un perimetro di legalità chiaro e condiviso. Ci si ritrova invece di fronte all’ennesimo tentativo di dare veste formale a prassi consolidate, senza affrontarne le contraddizioni.
Ma c’è un passaggio ulteriore, più preoccupante.
Se il precedente assetto poteva essere descritto come una “navigazione senza patente”, qui si compie un salto di qualità: si tenta di riscrivere le regole per rendere legittima la navigazione.
È il momento in cui l’anomalia smette di essere tollerata e diventa sistema.
E quando accade questo, il problema non è più solo giuridico o organizzativo.
Diventa, inevitabilmente, un problema di responsabilità politica, anche estensibile altrove.