Il fine vita tra normativa statale e regionale

Il fine vita tra normativa statale e regionale

Il fine vita tra normativa statale e regionale

Gentile Direttore, ancora una volta la Corte costituzionale è dovuta intervenire nel giudizio di legittimità di una norma regionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per asserito sconfinamento in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva statale.

Gentile Direttore,

ancora una volta la Corte costituzionale è dovuta intervenire nel giudizio di legittimità di una norma regionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per asserito sconfinamento in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva statale.

Il riferimento è alla sua recentissima sentenza n. 204 del 29 dicembre 2025 con oggetto la legge n. 16 del 2025 della Regione Toscana in materia di fine vita.

La questione più che di merito, si presenta come più squisitamente giuridica, posto che l’argomento del suicidio medicalmente assistito non è in discussione, essendo già stato fatto oggetto dalla normativa specifica sul consenso informato nel 2017 con la legge n. 219, nonché da numerose sentenze della medesima Corte.

Ciò che lo Stato ha reclamato è stata l’interferenza dei contenuti della legge regionale con le competenze esclusive invocate dalla difesa statale, a fronte della replica regionale che, invece, rivendicava di essere rivolta unicamente ad assicurare tempi certi e uniformità organizzativa sul territorio regionale toscano in ordine al suicidio medicalmente assistito, nel pieno rispetto della disciplina normativa statale esistente e della giurisprudenza costituzionale più volte richiamata.

Quindi, doverosa attuazione ai “principi costituzionali minimi” fissati dalla Corte nella materia in esame, sotto il profilo organizzativo, per la Regione Toscana; inammissibile invasione della competenza legislativa esclusiva statale, che incide “su diritti personalissimi, tra i quali quello alla vita, precondizione di tutti i diritti, e all’integrità” fisica dell’individuo, per lo Stato in quanto trattasi di “istituto giuridico che, per un verso, innova il diritto civile e, per altro verso, trova applicazione diretta nell’ambito del diritto penale”, per cui dovrebbe essere la legge statale a dettarne la disciplina, rimanendo inibito l’intervento del legislatore regionale in ambiti di estrema delicatezza “quali la responsabilità penale (articoli 579 e 580 cod. pen.), il dovere di tutela della vita umana, i principi di autodeterminazione, tutela del consenso e rifiuto dei trattamenti sanitari, desumibili dagli articoli 2, 13 e 32 Cost. e 5 cod. civ.”

In disparte altre osservazioni su istituti di contorno – quali la Commissione multidisciplinare permanente; il ruolo del Comitato per l’etica nella clinica, la competenza in materia di ordinamento civile e penale, la determinazione dei LEA – ciò che la Corte ha riconosciuto è stata l’intenzione del legislatore regionale di dettare norme di carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del SSR alle persone che – trovandosi nelle condizioni stabilite dalla Corte in precedenti sentenze – chiedano di essere aiutate a morire, intendendo così regolare le prestazioni che la pubblica amministrazione regionale, e segnatamente le singole ASL regionali, sono tenute a fornire sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte.

E, quindi, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso statale, la Corte ha riconosciuto che l’esercizio di tale competenza da parte del legislatore regionale non possa ritenersi precluso dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto, nonostante i numerosi inviti formulati dalla Corte, all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell’intero territorio nazionale, l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio.

Ciò perché i principi fondamentali della materia, relativi alla disciplina delle procedure di accesso al suicidio medicalmente assistito, si possono desumere dalla legislazione statale vigente, letta alla luce delle sentenze della Corte.

Tuttavia, ha riconosciuto la Corte che la riconducibilità a prima vista della legge regionale impugnata alla materia di competenza legislativa concorrente “tutela della salute”, nell’ambito dei principi fondamentali desumibili dalle disposizioni appena richiamate, non esclude che singole disposizioni di tale legge possano, al tempo stesso, illegittimamente invadere sfere di competenza riservate alla legislazione statale, in violazione dell’art. 117, co.2 della Costituzione.

E così, la legge regionale viene assolta sotto alcuni aspetti quali la violazione dell’ordinamento penale per non modificare in alcun modo i quattro requisiti sostanziali, affidandone la verifica allo stesso SSR, al quale è altresì conferito il compito di stabilire le modalità di esecuzione del suicidio assistito, previa acquisizione del parere del Comitato sugli aspetti etici; o l’introduzione di nuovi LEA e modifica della corrispondente disciplina statale in quanto non stabilisce che cosa rientri e che cosa non rientri nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, trattandosi all’evidenza di materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. m), Cost.

Enuncia semplicemente la finalità di fornire – attraverso una legge riconducibile alla competenza concorrente legislativa in materia di tutela della salute – indicazioni operative di dettaglio al SSR per assicurare l’assistenza alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nelle precedenti pronunce della Corte.

Come anche le disposizioni relative alle Commissioni multidisciplinari, ritenuto che non afferiscono alle competenze esclusive statali evocate dal ricorrente, ma si configurano come statuizioni di carattere organizzativo, riconducibili a una disciplina di dettaglio in materia di tutela della salute, quindi di competenza regionale, in quanto attuative di principi fondamentali che, anche alla luce delle precedenti sentenze della Corte, la Regione ha potuto evincere da diverse leggi statali che disciplinano specifiche attività di accertamento.

Di contro, non altrettanto è stata assolta con riferimento ad altri aspetti, riconosciuti costituzionalmente illegittimi, come laddove individua direttamente “[f]ino all’entrata in vigore della disciplina statale”, i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze precedenti della Corte e alle modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, perché tanto viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale.

Ha riconosciuto il giudice delle leggi che nella disposizione impugnata il richiamo alle suddette sentenze realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l’effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente all’art. 580 cod. pen. così come individuata dalle sentenze della Corte.

La legislazione regionale, allora, in riferimento a questi delicati bilanciamenti, che attengono essenzialmente alla materia dell’ordinamento civile e penale, non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, neppure in via transitoria, per così dire “impossessandosi” dei principi ordinamentali individuati dalla Corte.

Non supera il vaglio di costituzionalità neppure l’inciso “o un suo delegato” inserito nella disposizione che disciplina le modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito, in particolare disciplinando la procedura di presentazione dell’istanza per l’accertamento dei relativi requisiti nonché per l’approvazione o la definizione delle relative modalità di attuazione.

Tale disciplina, pur ritenuta dalla Corte nel suo complesso non esorbitante dai limiti di una legislazione di dettaglio in materia di tutela della salute, per rimanere all’interno dei limiti fissati dai principi fondamentali desumibili dalla legislazione dello Stato, non stabilisce nuovi diritti della persona né indebitamente si sovrappone alla relativa disciplina statale; né, ancora si sovrappone alla determinazione da parte della legge statale dei LEA.

L’unica eccezione è, quindi rappresentata dalla previsione della possibilità che l’istanza sia presentata da un delegato del paziente, anziché dal paziente medesimo, posto che essa deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge n. 219 del 2017, nel quale la procedura medicalizzata di assistenza al suicidio è stata collocata dalla giurisprudenza di questa Corte per stabilire che la volontà del paziente è acquisita “nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente” e documentata “in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare”.

Non superano il vaglio neppure le norme che prevedono stringenti termini per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito, con riguardo all’approvazione o definizione delle modalità di attuazione in quanto, nel legame con il principio di autodeterminazione, le disposizioni impugnate sono state riconosciute violative, in primo luogo, dell’art. 117, co. 2, lett. l), Cost. in quanto coinvolgono scelte che necessitano “di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di “ordinamento civile”, disposta dalla Costituzione”.

Non supera il vaglio di costituzionalità, infine, neppure la disposizione che disciplina il “[s]upporto alla realizzazione della procedura di suicidio medicalmente assistito”, perché impegna le AUSL ad assicurare, nelle forme previste dal protocollo, il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato, precisando altresì che l’assistenza è fornita dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.

Tale disposizione è costituzionalmente illegittima poiché invade la riserva allo Stato della fissazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, non ponendosi come attuazione nel dettaglio di preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, ma come una illegittima determinazione degli stessi da parte della legislazione regionale.

Tuttavia, la disposizione regionale impugnata, nello stabilire l’obbligatorio coinvolgimento delle ASL nell’esecuzione del suicidio medicalmente assistito, non detta certo norme di dettaglio, nel senso di un semplice “adeguamento della disciplina regionale ai principi fondamentali”, ma ha una portata normativa che dimostra una vera e propria, non consentita, “regionalizzazione” dei medesimi principi.

Conclusivamente, allora, disciplina dei profili organizzativi del Servizio sanitario, sì, ma senza incidere su diritti, livelli essenziali e competenze riservate allo Stato.

Ma con la sentenza in commento la Corte ribadisce un principio già ampiamente affermato ovvero che spetta al legislatore statale intervenire in modo organico sul fine vita, ed al contempo riconosce che, in assenza di una legge nazionale di dettaglio e dal carattere unificante, le Regioni hanno il potere/dovere di organizzare i propri servizi sanitari per rendere concretamente accessibili procedure già ammesse dall’ordinamento, senza creare diritti nuovi né diseguaglianze territoriali posto che non è consentito loro di stabilire autonomamente cosa rientri o meno nei LEA, né di incidere sull’estensione dei diritti in questione.

Quindi, se alla Regione Toscana viene dato atto di aver diligentemente cercato di dare risposte organizzative in uno spazio lasciato irrisolto dalla politica nazionale, al contempo si richiamano le Regioni in generale a non muoversi in ordine sparso bypassando la competenza statale e ricordando, ancora una volta, come il vuoto normativo sul fine vita non possa essere colmato in modo disorganico.

Fernanda Fraioli
Presidente di Sezione della Corte dei Conti
Procuratore regionale per il Piemonte

Fernanda Fraioli

07 Gennaio 2026

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