Gentile Direttore, nel dibattito sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e sull’evoluzione delle professioni della salute, permangono aree di opacità che non possono più essere considerate marginali. Tra queste, l’inquadramento dell’attività odontotecnica rappresenta un nodo strutturale irrisolto, nel quale si intrecciano profili fiscali, ordinamentali e, sempre più chiaramente, di sicurezza sanitaria.
Il tema del corretto trattamento IVA dei dispositivi medici su misura di tipo odontotecnico è emblematico. Apparentemente una questione tributaria, esso costituisce in realtà il riflesso di un disallineamento più profondo tra diritto europeo, normativa nazionale e prassi operative, che genera distorsioni concorrenziali, incertezza giuridica e, in alcuni casi, un indebolimento delle garanzie poste a tutela del paziente.
Secondo il quadro normativo europeo vigente, l’odontotecnico non è qualificato come prestatore di servizi sanitari. Il Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici lo definisce infatti come fabbricante di dispositivi medici su misura, attribuendogli responsabilità dirette in materia di progettazione, scelta dei materiali, sicurezza, tracciabilità e sorveglianza post-commercializzazione. La sua attività si conclude con l’immissione sul mercato di un bene destinato a uno specifico paziente, accompagnato da una dichiarazione di conformità, e non con l’erogazione di una prestazione sanitaria in senso proprio.
Alla luce di tale qualificazione giuridica, appare necessario un riesame dell’inquadramento IVA tradizionalmente applicato all’attività odontotecnica. L’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista per le prestazioni sanitarie, in quanto norma di stretta interpretazione ai sensi della Direttiva 2006/112/CE e della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, presuppone lo svolgimento di attività aventi natura terapeutica, rese direttamente al paziente da soggetti riconosciuti come prestatori di cure. Tali presupposti non appaiono pienamente coerenti con l’attività di fabbricazione di dispositivi medici su misura, così come oggi disciplinata dal diritto unionale.
L’applicazione protratta nel tempo dell’esenzione IVA può essere letta come il riflesso di un impianto normativo risalente, in cui l’odontotecnico era inquadrato come arte ausiliaria dell’esercizio sanitario. Tuttavia, l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/745 ha determinato un mutamento ordinamentale rilevante, attribuendo all’odontotecnico un ruolo autonomo e tipicamente industriale nella filiera dei dispositivi medici. Tale evoluzione rende sempre meno sostenibile, sul piano sistematico, il mantenimento di un trattamento fiscale fondato su presupposti ormai superati.
In questo contesto, il regime dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento, previsto per le protesi dentarie dalla Tabella A, Parte II, del DPR 633/1972, appare il più coerente con la natura di cessione di un bene propria dell’attività odontotecnica, nonché con il principio di neutralità dell’imposta e con il trattamento già applicato ad altre professioni tecniche operanti nel settore dei dispositivi medici, quali ottici, audioprotesisti e tecnici ortopedici. Un chiarimento interpretativo dell’Amministrazione finanziaria consentirebbe di garantire certezza del diritto, favorendo una transizione ordinata e scongiurando il rischio di applicazioni retroattive.
La questione fiscale, tuttavia, non esaurisce il problema. Il mancato allineamento tra prassi operative e quadro regolatorio europeo ha favorito nel tempo comportamenti disomogenei e, in alcuni casi, non conformi, in particolare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali CAD/CAM. In diversi contesti si osserva la realizzazione di dispositivi medici personalizzati da parte di soggetti che, pur assumendo di fatto il ruolo di fabbricanti, non risultano registrati come tali né adempierebbero agli obblighi previsti dal Regolamento MDR in materia di documentazione tecnica, gestione del rischio, tracciabilità, vigilanza e corretta ubicazione dei macchinari destinati alla fabbricazione, spesso collocati al di fuori dei laboratori odontotecnici autorizzati.
Tali prassi non costituiscono mere violazioni formali, ma incidono direttamente sulla sicurezza del dispositivo applicato al paziente e sul corretto funzionamento del mercato. Ne deriva la necessità di rafforzare l’attività di vigilanza e controllo, nonché i sistemi di segnalazione alle autorità competenti, affinché il quadro regolatorio europeo trovi effettiva applicazione nei contesti operativi reali.
In questo scenario si inserisce il più ampio dibattito politico sull’evoluzione dell’odontotecnico da arte ausiliaria a professione sanitaria. Nell’ambito dell’esame del disegno di legge governativo C.2700, il CIOD ha formalmente proposto un emendamento volto a includere esplicitamente la professione di odontotecnico tra quelle oggetto di valorizzazione e riordino, superando un impianto normativo che risale al Regio Decreto del 1928 e che appare ormai inadeguato rispetto al livello di competenze, autonomia e responsabilità oggi richiesto dalla normativa europea.
La proposta non mira a sovrapposizioni di ruoli né a conflitti interprofessionali, ma a riconoscere un percorso di maturazione già avvenuto nei fatti. L’applicazione del Regolamento (UE) 2017/745 ha reso evidente come l’odontotecnico operi oggi in un contesto ad alta complessità tecnica e regolatoria, che presuppone formazione avanzata, responsabilità dirette e un chiaro inquadramento giuridico. In tale prospettiva, chiarezza fiscale, certezza delle regole ed effettività dei controlli costituiscono prerequisiti indispensabili per qualsiasi percorso di riforma credibile.
Interpello fiscale, rafforzamento della vigilanza sui dispositivi medici su misura e proposta di emendamento legislativo rappresentano, in definitiva, tre tasselli di una medesima strategia: riportare coerenza tra diritto europeo, normativa nazionale e prassi operative. Non si tratta di istanze corporative, ma di condizioni essenziali per garantire una filiera dentale trasparente, sicura e pienamente allineata agli standard europei.
Continuare a rinviare queste scelte significherebbe perpetuare un’ambiguità che oggi non è più sostenibile, né sul piano fiscale, né su quello sanitario, né su quello istituzionale. In questo senso, si ripone fiducia e attenzione nel senso di responsabilità pubblica della Commissione Affari Sociali.
Luigi Benvegnù
Presidente Ciod-Federprofessioni
Giuseppe Antonio Sestili,
Responsabile dei rapporti istituzionali Ciod-Federprofessioni
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