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Pareggio di bilancio. La legge costituzionale è in Gazzetta


Entrerà in vigore l’8 maggio 2012 la legge che introduce nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio. Il ricorso all’indebitamento sarà consentito solo “al verificarsi di eventi eccezionali” e previa autorizzazione delle Camere a maggioranza assoluta. Ecco il testo in Gazzetta.

24 APR - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n.95 del 23 aprile 2012) la legge che introduce nella Costituzione il pareggio di bilancio.

La legge, che sarà in vigore dall’8 maggio 2012, modifica l’art. 81 della Costituzione stabilendo che “lo Stato assicura l'equilibrio tra le  entrate  e  le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e  delle fasi favorevoli del ciclo economico”. “Il ricorso all'indebitamento – precisa la legge - è consentito solo al fine  di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa  autorizzazione delle  Camere  adottata  a  maggioranza   assoluta   dei   rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede  ai  mezzi per farvi fronte”.

Vengono poi confermate le disposizioni già presenti nel vigente articolo 81 concernenti  il principio della copertura finanziaria delle leggi - in base al quale ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri finanziari deve provvedere ai mezzi per farvi fronte - nonché  quelle che stabiliscono la competenza delle Camere ad approvare ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo e prevedono l’autorizzazione con legge, per periodi non superiori a quattro mesi, all'esercizio provvisorio del bilancio, nel caso in cui questo non risulti approvato entro la fine dell’esercizio finanziario.  

Il contenuto della legge di bilancio ed i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni vengono demandati ad una apposita legge, che dovrà essere approvata entro il 28 febbraio 2013 a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

L' obbligo del rispetto del principio del pareggio dei bilancio e della sostenibilità del debito pubblico viene, inoltre, esteso, con l'articolo 97 della Costituzione, a tutte le amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda la disciplina di bilancio degli enti territoriali, viene modificato l'articolo 119 della Costituzione, specificando che l'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni è assicurata nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci; viene inoltre costituzionalizzato il principio del concorso di tali enti all’adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. Per gli stessi enti, infine, viene precisato che il ricorso all'indebitamento - che la disciplina vigente consente esclusivamente per finanziare spese di investimento -  è subordinato alla contestuale definizione di piani di ammortamento e alla condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio.

Ulteriori disposizioni del testo della proposta di legge costituzionale dettano i principi cui dovrà attenersi la "legge quadro di contabilità" oggetto di approvazione a maggioranza qualificata, la quale dovrà disciplinare tra l'altro, l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale dovranno essere attribuiti compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio.

Si prevede, infine, che alle Camere sia affidata la funzione di controllo sulla finanza pubblica - con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese, nonché alla qualità e all’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni - da esercitare secondo modalità da definire con i rispettivi regolamenti.

Le nuove disposizioni costituzionali troveranno applicazione a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
 

24 aprile 2012
© Riproduzione riservata

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