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Farmacie. Sentenza del Consiglio di Stato: “La pianta organica esiste ancora. E la fa il Comune”


Benché la legge non preveda più un atto denominato "pianta organica", resta al Comune la predisposizione di uno strumento di pianificazione del collocamento delle farmacie. Con finalità ed effetti analoghi. Uno strumento, dice il Consiglio, "che niente vieta di chiamare con lo stesso nome". LA SENTENZA

08 APR - Negli ultimi tempi si sono succeduti svariati pareri sulla “resistenza” della pianta organica delle farmacie e numerose sono state le decisioni dei Tribunali Amministrativi in materia.
Il Consiglio di Stato, con una recentissima sentenza (n. 1858, III sezione del 3 aprile 2013) ha ribadito che il Comune è competente a formare uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica.
 
La citata sentenza, ricorda, che il nuovo testo dell'art. 2 della Legge 475/1968, come modificato dal d.l. n. 1/2012, dispone: "Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate".
Non si parla più di "sedi" ma di "zone".
 
La nuova formulazione dell'art. 2 sembra riferirsi esplicitamente solo all'assegnazione delle "zone" alle farmacie di nuova istituzione, tacendo delle altre; ma stanti il contesto e la finalità dichiarata dalla legge, è ovvio che anche le farmacie preesistenti conservano il rapporto con le "sedi", ossia "zone", originariamente loro assegnate; e questo appunto dispone esplicitamente l'art. 13 del regolamento approvato con DPR 1275/1971, che del resto esprime una implicazione naturale del sistema.
Ed è nella logica delle cose che questo potere-dovere di pianificazione territoriale non si eserciti una tantum ma possa (e se del caso debba) essere nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, e che ciò venga fatto nel quadro di una visione complessiva del territorio comunale.
 
In conclusione, conclude la sentenza, benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato "pianta organica", resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome.
 
Avv. Paolo Leopardi 

08 aprile 2013
© Riproduzione riservata

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