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Precari Pa. Ue: dopo 36 mesi di precariato contratto dev’essere convertito ad indeterminato

di Pierpaolo Volpe

Lo ribadisce un’ordinanza della Corte europea che rende effettiva la conversione dei contratti di lavoro da determinato ad indeterminato di tutti i rapporti a termine successivi con lo stesso datore di lavoro pubblico, dopo 36 mesi anche non continuativi di servizio precario. Inoltre un'altra sentenza specifica come la direttiva Ue sul tempo determinato vale anche per la Pa

08 GEN - Precari della Pubblica amministrazione, finalmente ci siamo! È con questa frase che mi intriga commentare l’Ordinanza  “Papalia” (C-50/13) e la Sentenza “Carratù” (C-361/12) della Corte di Giustizia Europea del 12 Dicembre in tema di precariato nella Pubblica amministrazione.
 
Nell’Ordinanza “Papalia”, dal nome del Direttore precario di banda municipale che per 30 anni ha svolto servizio presso il Comune di Aosta, la Corte di Giustizia della Unione europea statuisce che “L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all’obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione. Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi”, rendendo effettiva la conversione dei contratti di lavoro da determinato ad indeterminato di tutti i rapporti a termine successivi con lo stesso datore di lavoro pubblico, dopo trentasei mesi anche non continuativi di servizio precario, in applicazione dell'art. 5, comma 4-bis, del dlgs 368/2001.
 
La sentenza della Corte di Giustizia irrompe nel panorama europeo, e soprattutto italiano a distanza di 10 giorni dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n° 26951 del 2 dicembre 2013 che come illustrato nella mia precedente lettera del 11 dicembre 2013, cambia orientamento e dice “SI” al risarcimento del danno per i precari, sconfessando le sue due precedenti sentenze n° 392 e 10127 del 2012.
 
Nella Sentenza “Carratù” invece, la Corte di Giustizia statuisce che “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che può essere fatta valere direttamente nei confronti di un ente pubblico, quale Poste Italiane Spa”, stabilendo che la Direttiva comunitaria 1999/70/CE sul lavoro precario può essere applicata anche a Poste italiane, che viene considerata come società pubblica e non come impresa privata.
 
Quanto statuito dalla Corte nell’ordinanza “Papalia” e nella sentenza “Carratù” per analogia risulta applicabile a tutto il Pubblico impiego, aprendo una autostrada per i risarcimenti e/o conversioni dei contratti a termine dei precari della sanità.
 
Ora spetta ai Giudici di merito dei singoli tribunali dare piena applicazione all’Ordinanza e alla Sentenza prefata.
 
Pierpaolo Volpe
Infermiere Forense
 

08 gennaio 2014
© Riproduzione riservata

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