Antitrust. Fnomceo: "Difenderemo l'autonomia e l'indipendenza della nostra deontologia"
La Federazione degli Ordini dei medici replica al provvedimento emanato dall'Authority. "Non accetteremo che siano altri a scrivere il nostro Codice e riproporremo i profili giuridici delle questioni già rappresentate, che poco o nulla hanno rilevato nel procedimento istruttorio e nell’esile confronto delle parti".
29 SET - Con un provvedimento pubblicato sull’ultimo bollettino, l’Antitrust ha sanzionato la Fnomceo per “aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101 del Tfue, consistente nell’adozione e diffusione del Codice di deontologia medica 2006 e delle Linee Guida”, definendo la sanzione amministrativa in “ottocentotrentunmilaottocentosedici euro”, richiedendole di assumere “misure atte a porre termine all’illecito riscontrato”, e di darne comunicazione entro il 31 gennaio 2015.
Il Comitato Centrale della Fnomceo, riunito a Piacenza, nel prendere atto della misura adottata dall’Antitrust, ha deciso di resistere presso le sedi giurisdizionali previste dall’ordinamento. "In queste sedi – spiega una nota - riproporremo i profili giuridici delle questioni già rappresentate, che poco o nulla hanno rilevato nel procedimento istruttorio e nell’esile confronto delle parti che ha preceduto la sanzione, pressoché annunciata. Vogliamo sin da subito ribadire, nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali di ognuno e di tutti, che mai abbiamo inteso emanare un Codice contra legem, ma neppure accetteremo che siano altri a scrivere il nostro Codice”.
La Fnomceo sottolinea che, al di là dello stretto merito giuridico, questa vicenda “esalta una questione fondamentale: e cioè la libertà e l’indipendenza della deontologia professionale, che trova il suo caposaldo etico e civile nella tutela dei diritti dei cittadini, in questo caso la tutela della salute, definiti fondamentali dalla nostra Costituzione. E ciò in un contesto di diritto comunitario che non distingue, all’interno del mercato, le tipologie e le specificità dei diversi servizi”.
Al contrario, ”crediamo invece che tale questione vada posta, non certo per difendere interessi corporativi, ma per meglio tutelare i diritti dei cittadini, soprattutto laddove insistono asimmetrie informative fondanti scelte consapevoli”.
La Fnomceo precisa quindi di non essere ostile alla pubblicità sanitaria e “alle positive ricadute nel migliorare l’offerta di servizi e la libertà di scelta. Vogliamo però, nello spirito e nella lettera del nostro mandato istituzionale, contrastare fenomeni e abusi di un’attività informativa e comunicativa che, come scritto nel nostro Codice 2014, sia ‘accessibile, trasparente, rigorosa e prudente” (art. 55), “veritiera, obiettiva, pertinente e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria’”.
Il Codice stabilisce inoltre che “non sono consentite forme di pubblicità comparativa sulle prestazioni" (art 56) né “forme di pubblicità promozionale finalizzate a consentire la commercializzazione di prodotti sanitari" (art 57).
Tutto questo “a noi pare essere un punto di equilibrio alto tra i contenuti del diritto comunitario e quel ruolo di verifica e di vigilanza che la legge ci attribuisce e che noi esercitiamo attraverso la deontologia. Difendendo la nostra deontologia, intendiamo difendere il diritto dei cittadini – conclude la nota - ad un sistema di cure accessibile, trasparente, efficace e sicuro”.
29 settembre 2014
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