Infortunio e malattia professionale. Obbligo per tutti i medici di certificazione e trasmissione telematica. Ma Fnomceo chiede proroga: “Criticità applicative”
Il presidente Chersevani ha scritto al Ministro Poletti evidenziando le criticità applicative della norma (art.21 Dlgs 151/15) che prevede che “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore”. LA LETTERA
29 FEB - L’art. 21 del D.Lgs. n. 151/15 ha modificato l’art. 53 del D.P.R. n. 1124/65, stabilendo che “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione”.
Ma per la FNOMCeO l’applicazione della norma (che dovrebbe entrare in vigore ad aprile) presenta delle criticità. E per questo il presidente
Roberta Chersevani ha inviato una nota al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Giuliano Poletti, evidenziando che le modifiche introdotte dall’art. 21 del D.Lgs. 151/15 comportano problemi di carattere tecnico e pratico e in particolare la necessità di accreditamento per tutti i medici al sistema telematico INAIL per l’invio delle certificazioni e l’onere di disporre di apparati tecnologici e connettività fissa e mobile, da approntare non per lo specifico svolgimento della propria attività professionale, ma solo nell’eventualità di un possibile evento di soccorso. La Federazione ha chiesto che l’applicazione di tali disposizione vengano posticipate nella attesa della risoluzione delle criticità evidenziate e dell’emanazione di una Circolare interpretativa che chiarisca l’ambito di applicazione della normativa con particolare riferimento a cosa s’intenda per “qualunque medico presti la prima assistenza” e per “contestualmente alla sua compilazione”.
29 febbraio 2016
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