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Precari. Facciamo il punto sulla giurisprudenza in materia

di Pierpaolo Volpe

17 NOV - Gentile direttore,
gira sul Web un Commento dell'Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico sulla sentenza 5072/2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sul precariato pubblico che ha generato confusione tra i precari della sanità, anche alla luce degli articoli pubblicati sulla sua rivista sul medesimo tema. Pur condividendo parte del contenuto, non ne condivido l'approccio in quanto molto acritico e asettico.
 
È quindi opportuno fare le dovute precisazioni e condividere con i Suoi lettori i recenti arresti della giurisprudenza di merito e le importanti novità che giungono dalle Corti sovrannazionali.
 
L'associazione in questione, si è limitata a commentare la sentenza della Cassazione senza considerare le più recenti sentenze della Corte di giustizia, la quale con tre sentenze cause riunite C 184/15 e C 197/15, causa C-16/15, e causa C-596/16 del 14/09/2016 che vanno lette in combinato disposto, è tornata ad affrontare il tema del precariato pubblico dando indicazioni sulle sanzioni da adottare in caso di abuso dell’utilizzo dei contratti a termine con specifico riferimento al settore sanitario.
 
A tal proposito invito l’associazione a leggere l’articolo pubblicato su europianrights ”Le sentenze “spagnole” della Corte di giustizia Ue e la stabilizzazione del precariato pubblico in Italia e in Europa” dell’Avvocato Vincenzo De Michele, uno dei massimi esperti di diritto comunitario.
Invito l’associazione a leggere l’articolo “P.a. e contratti a termine illegittimi: note critiche sul riconoscimento del danno (extra) comunitario” del Prof. Federico Maria Putaturo Donati, Professore associato dell’ Università di Napoli Federico II, pubblicato sul Massimario di Giurisprudenza del Lavoro / Il Sole 24 Ore.
 
Invito inoltre l’associazione a leggere l’articolo “Alla ricerca del giusto risarcimento per illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro privatizzati alle dipendenze di amministrazioni pubbliche (non solo) della scuola” del Presidente emerito della Corte di Cassazione sezione Lavoro Michele De Luca.
 
Sfugge alla Associazione, evidentemente, l’ordinanza del Tribunale di Trapani che in data 05/09/2016 ha sollevato una nuova questione pregiudiziale C-494/16, invitando la Corte di Giustizia a fornire le “precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua valutazione”, in quanto dubita che la sanzione individuata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 5072/2016 rispetti i canoni di effettività e equivalenza.
 
Nello specifico il Tribunale di Trapani ha chiesto alla Corte di giustizia:
 
1) “Se rappresenti misura Equivalente ed Effettiva, nel senso di cui alle pronunce della Corte di Giustizia Mascolo (C-22/13 e riunite) e Marrosu (C-53/04), l’attribuzione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione (art. 32 co. 5° L. 183/2010) al dipendente pubblico, vittima di un’abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, con la possibilità per costui di conseguire l’integrale ristoro del danno solo provando la perdita di altre opportunità lavorative oppure provando che, se fosse stato bandito un regolare concorso, questo sarebbe stato vinto.”
 
2) “Se, il principio di Equivalenza menzionato dalla Corte di Giustizia (fra l’altro) nelle dette pronunce, vada inteso nel senso che, laddove lo Stato membro decida di non applicare al settore pubblico la conversione del rapporto li lavoro (riconosciuta nel settore privato), questi sia tenuto comunque a garantire al lavoratore la medesima utilità, eventualmente mediante un risarcimento del danno che abbia necessariamente ad oggetto il valore del posto di lavoro a tempo indeterminato”.
 
Sugge alla Associazione anche la decisiva ordinanza datata 26/10/2016 del Tribunale di Foggia attraverso cui è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 10, comma 4-ter, D.Lgs. n.368/2001 e dell'art.36, commi 5, 5-ter e 5-quater, D.Lgs. n.165/2001, nella parte in cui non consentono l'applicazione dell'art.5, comma 4-bis, D.Lgs. n.368/2001 e la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato successivi nel settore della sanità pubblica né alcun'altra misura preventiva e sanzionatoria, in violazione delle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro comunitario e dell'art.117, comma 1, Cost. (oltre che di altri parametri costituzionali).
 
Rimango perplesso quando su un tema così delicato ci si accinge ad una analisi non completa delle questioni.
 
Concludo usando le parole dell’Avvocato De Michele e affermando che in ogni caso il dato è tratto, la stabilizzazione di tutti i precari pubblici è la meta da raggiungere, di danno comunitario o extracomunitario o di altre amenità di questo genere se ne parlerà sempre di meno, fino all’oblio che tali invenzioni “catacombali” o di necrologia giuridica meritano.
 
Pierpaolo Volpe
Infermiere Forense Taranto

17 novembre 2016
© Riproduzione riservata

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