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Sardegna. Consulta boccia la riforma sanitaria. Accolti rilevi del CdM su tre articoli


Le disposizioni illegittime riguardano la nomina dei DG (art. 11, comma 2), gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice delle aziende e degli enti del Ssr (art. 13, comma 1) e l’amministrazione straordinaria delle aziende sanitarie (art. 47, comma 9). A nulla è valsa la delibera della Giunta sulla nomina dei Direttori generali che ha revocato un precedente avviso, ma lascia vigenti le disposizioni impugnate dal Governo e bocciate dalla Consulta. LA SENTENZA

05 NOV - La Corte Costituzionale boccia, in parte, la riforma sanitaria della Sardegna e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2; dell’art. 13, comma 1; e dell’art. 47, comma 9, della legge regionale 14/2020, impugnate dal Consiglio dei Ministri per invasione di competenza concorrente statale.

Le disposizioni incriminate riguardano la nomina del direttore generale delle aziende sanitarie (art. 11, comma 2), gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (art. 13, comma 1) e l’amministrazione straordinaria delle aziende sanitarie (art. 47, comma 9). A nulla è valsa anche la successiva delibera (30 giugno 2021, n. 25/55) correttiva della Giunta sulla nomina dei Direttori generali, che ha revocato l’avviso pubblico della precedente deliberazione n. 52/15 e non fa più riferimento all’elenco regionale, ma lascia comunque vigenti le disposizioni previste dalla riforma sanitaria di Solinas, approvate a settembre 2020 e impugnate dal Governo il successivo novembre.

Nel dettaglio, come rilevato dalla Consulta nella sentenza depostitata oggi, la deliberazione della Giunta 25/55, revocando l’avviso pubblico di selezione della precedente deliberazione n. 52/15 ed eliminando il riferimento all’elenco regionale degli idonei al quale attingere per la nomina del direttore generale contenuto dall’art. 11, comma 2, della legge regionale 24, regola le modalità di formazione della rosa regionale degli idonei, richiedendo il necessario inserimento nell’elenco nazionale, sottolineando l’avvenuto aggiornamento di quest’ultimo. “Viene così nuovamente configurata una procedura sul modello di quella prevista dal d.lgs. n. 171 del 2016”, che tuttavia, evidenzia la Consulta, “prescinde, in virtù dell’aggiornamento dell’elenco nazionale degli idonei, dall’applicazione delle disposizioni impugnate, le quali restano in ogni caso tuttora vigenti”.

Precisato questo, per i giudici, “reintroducendo gli elenchi regionali, la Regione autonoma Sardegna ha eliminato quell’elemento essenziale al fine di garantire l’uniformità delle professionalità dei direttori generali che è la valutazione da parte della Commissione nazionale; Commissione alla cui composizione, tra l’altro, concorrono le stesse Regioni, in quanto due dei cinque componenti della stessa sono designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Viene contrastata in tal modo la ratio della riforma di cui al d.lgs. n. 171 del 2016, con cui il legislatore statale ha inteso regolare una procedura di selezione unitaria “a monte”, che limita in tal modo la selezione effettuata a livello regionale”.

La previsione di un elenco unico nazionale di idonei, ricorda infatti la Consulta, “ è volta a garantire, insieme a un alto livello di professionalità dei candidati, una uniformità di criteri, tale da evitare differenziazioni che potrebbero essere ostative della mobilità dei prescelti. La legislazione regionale, pertanto, non può, neppure in nome di asserite esigenze di adattamento del procedimento di nomina alle specificità territoriali, introdurre deroghe a tale momento unitario di selezione della dirigenza sanitaria.”

Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, e 13, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020.

Fondata, per i giudici, anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 9. “La disposizione impugnata consente alla Regione di scegliere i commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale in applicazione dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 35 del 2019, come convertito, il quale, in riferimento alla Regione Calabria, stabilisce che il commissario straordinario possa essere scelto anche al di fuori dell’elenco nazionale degli idonei alla carica di direttore generale”.

In merito, la Consulta spiega che Regioni possono disciplinare l’istituto del commissariamento degli enti del Servizio sanitario regionale, per esigenze di carattere straordinario o in ragione di una comprovata e giustificata impossibilità di procedere alla nomina dei vertici aziendali secondo il procedimento ordinario. Ma "non risulta ammissibile per queste specifiche figure commissariali una disciplina diversa e derogatoria rispetto a quella di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2016, che non differenzia le modalità di nomina in base alle funzioni che i commissari sono chiamati a svolgere. Anche in tal caso, infatti, si tratta di un aspetto attinente alla selezione della dirigenza sanitaria apicale, riconducibile, quindi, ai principi fondamentali della materia «tutela della salute» (si veda ancora la sentenza n. 87 del 2019)”.

Deve dunque essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020.

05 novembre 2021
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