Processo penale, ora il medico può chiamare in causa l’assicurazione

Processo penale, ora il medico può chiamare in causa l’assicurazione

Processo penale, ora il medico può chiamare in causa l’assicurazione

La Corte Costituzionale ha stabilito che i medici imputati in un processo penale possono citare come responsabile civile l'assicuratore della struttura sanitaria. Questa decisione elimina una disparità di trattamento tra processo penale e civile, garantendo al medico la stessa tutela già prevista per altre assicurazioni obbligatorie. La sentenza rafforza la protezione dei professionisti sanitari e contrasta le dinamiche della medicina difensiva

L’assicurazione per responsabilità civile verso terzi della struttura sanitaria, sia pubblica che privata, deve godere dello stesso trattamento riservato alle altre assicurazioni obbligatorie. È quanto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 2025 (rel. e red. Marini).

Quando tale obbligo è stato imposto dalla legge n. 24/2017 (art. 10.1), la sua operatività è divenuta piena solo a decorrere dall’entrata in vigore del decreto interministeriale 232/2024, con efficacia dal 16 marzo successivo.

Si è così instaurato “un rapporto interno di garanzia tra danneggiante-imputato e assicuratore-terzo, che consente di ravvisare una funzione “plurima” della garanzia, a salvaguardia quindi sia del danneggiato-parte civile sia del danneggiante-imputato” (Consulta dixit). Ciò in quanto, altrimenti, emergerebbe una «ingiustificata disparità di trattamento – con conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. – tra l’imputato assoggettato all’azione risarcitoria nel processo penale e il convenuto con la stessa azione in sede civile».

Tale principio è ampiamente sancito dalle sentenze del Giudice delle leggi n. 159/2022 e n. 112/1998.

La ratio della legge Gelli-Bianco, con l’obbligatorietà assicurativa, mira a garantire l’esercizio medico – caratterizzato da “intrinseci e ineliminabili margini di rischio” – trasferendo i costi della copertura assicurativa sulla struttura sanitaria.

Da qui l’esigenza di evitare che il medico possa far valere il diritto alla manleva da parte dell’assicuratore solo dopo una eventuale condanna, con il rischio di dover anticipare spese procedurali e risarcitorie.

La sentenza è importante per due aspetti: sottrae il medico a istanze penalistiche eccessive e favorisce prestazioni sanitarie più “generose”, contrastando la medicina difensiva.

La soluzione della Corte – oltre a estendere la possibilità di citare in giudizio il “responsabile civile” nei processi penali – precisa che tale responsabile può essere l’assicuratore o la struttura stessa in caso di ritenzione del rischio. Si rafforzano così gli obblighi di effettività della copertura obbligatoria e si impone trasparenza e solvibilità agli enti che adottano la ritenzione assoluta.

Ettore Jorio

Ettore Jorio

26 Novembre 2025

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