Covid. Come uniformare gli indirizzi operativi su valutazione postumi. Intervista a Rossi (Inail)

Covid. Come uniformare gli indirizzi operativi su valutazione postumi. Intervista a Rossi (Inail)

Covid. Come uniformare gli indirizzi operativi su valutazione postumi. Intervista a Rossi (Inail)
"L’impianto valutativo prospettato consentirà di formulare una diagnosi sempre con la medesima architettura medico-legale consistenti in elencazione dei disturbi maggiori o minori riscontrati e di muoversi in range percentualistici ben definiti, in base all’entità e alla numerosità delle menomazioni e/o submenomazioni riscontrate". Così il sovintendente dell'Inail. 

Di fronte a circa 70.000 casi di infortunio sul lavoro da COVID 19 denunciati all’INAIL a fine ottobre, destinati sicuramente ad aumentare, uno degli obiettivi principali degli addetti ai lavori è quello di omogeneizzare e uniformare quanto più possibile gli indirizzi operativi sulla valutazione dei postumi sia attraverso il procedimento di istruttoria medico-legale dei casi di infortunio sia sull'appropriatezza all’accertamento e sulla valutazione del danno biologico permanente residuata agli assistiti, a seguito di infezione da SARS-CoV-2.

Il Sovrintendente Sanitario dell’Istituto Patrizio Rossi nei giorni scorsi in un Webinar specifico: “Covid -19 – Infortunio sul lavoro: l'accertamento dei postumi”, cui hanno preso parte diversi tecnici e studiosi della materia, ha fatto il punto della situazione chiarendo dubbi e perplessità
 
Sovrintendente quali sono le difficoltà cui si va incontro?
Sul piano medico-legale, la presunzione semplice facilita il riconoscimento per le categorie a elevato rischio, senza però introdurre alcun automatismo.
 
I momenti valutativi medico-legali per il riconoscimento della COVID-19 come malattia-infortunio sono essenzialmente quattro:
1) qualificazione del livello di rischio dell’attività lavorativa effettivamente svolta;
2) corrispondenza tra svolgimento in concreto dell’attività lavorativa e categoria generale richiamata;
3) coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco epidemico/pandemico e contagio (rileva pure il criterio epidemiologico aziendale, relativo alla presenza di altri lavoratori sul medesimo luogo di lavoro contagiati per esposizione riconducibile all’attività lavorativa);
4) prova contraria che si fonda sul criterio di esclusione di altre possibili cause rispetto a quella lavorativa.
 
A sua volta, la prova contraria, richiede l’analisi di ulteriori elementi per verificare:
a) che il lavoro sia stato svolto effettivamente in presenza nell’ambiente a rischio di esposizione elevata;
b) l’assenza o la presenza di contagi familiari e, in caso di presenza, la valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza;
c) la modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, che potrebbe non giustificare il contagio professionale [sia per infortunio in occasione di lavoro e tanto più per quello in itinere (durante gli spostamenti da e per il luogo di lavoro, il luogo di abituale consumazione dei pasti, etc.)].
 
Per facilitare la raccolta di informazioni necessarie, oltre ai consueti strumenti, è stata introdotta una “Scheda identikit Nuovo Coronavirus” che gli operatori sanitari somministrano agli infortunati da COVID-19.

Come è stato strutturato questo nuovo strumento?
La scheda, oltre a rivestire un ruolo importante per l’istruttoria medico-legale del caso, attraverso un’intervista strutturata (check list e reminder), riafferma anche il ruolo assistenziale dell’Inail al fianco dei lavoratori infortunati, raccogliendone i bisogni, e delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
L’insieme dei dati su assistiti infortunati che sono seguiti dalle sedi Inail fanno ben comprendere anche il valore sotto il profilo statistico-epidemiologico, con una mole di dati relativi a sintomi, comorbidità, aspetti lavorativi, forse unica al mondo.
 
Accertato il nesso causale con l’attività lavorativa, nei casi in cui si evidenzia la persistenza dei sintomi e dei disturbi a distanza di tempo, come si procede alla valutazione del danno?
In questo periodo, ci si trova a valutare il danno biologico permanente dei casi di infezione contratta a febbraio-aprile 2020.

È stato effettuato un esame delle prime valutazioni dei pazienti che hanno manifestato postumi della malattia COVID-19 e che sono pervenuti alla valutazione del danno biologico permanente. Per uniformare i comportamenti e i giudizi medico-legali sul territorio nazionale, come era già stato fatto in precedenza con l’emanazione di specifiche raccomandazioni sulla gestione del periodo di malattia derivato dall’infezione da Sars-CoV-2 tutelato dall’Inail (inabilità temporanea assoluta), si è reso utile fornire indicazioni operative anche sotto questo aspetto.

Le evidenze della letteratura scientifica sulla persistenza dei sintomi e dei disturbi a distanza di tempo si sta ancora consolidando e l’Inail rappresenta, da questo punto di vista, un osservatorio sicuramente privilegiato, ancora una volta, con ogni probabilità, unico al mondo.
 
Essendo la malattia-infortunio COVID-19, una patologia nuova e ancora non del tutto conosciuta, ampiamente variabile sotto il profilo dei quadri clinici, spesso caratterizzata dalla coesistenza e/o concorrenza di più menomazioni e/o submenomazioni, tale da richiedere un impianto valutativo altrettanto nuovo che, pur rapportandosi alle voci tabellari di cui al d.m. 12 luglio 2000, quale metodologia valutativa è stata scelta?
Sono state individuate 3 fasi nel percorso valutativo medico-legale:
FASE 1. Diagnosi medico-legale con elencazione dei disturbi esitati e loro qualificazione come minori o maggiori. Tra le due categoria, vi è quella intermedia, nella quale si pongono sia disturbi di minore sia di sturbi di maggiore entità menomativa, a seconda della loro natura o della loro concorrenza.
 
FASE 2. La presenza simultanea di disturbi maggiori e disturbi minori permette di catalogare il complesso menomativo in 4 classi di esito:
– Classe I. Esiti di COVID-19 di grado lieve o lieve/moderato (1%-15%);
A. Due o più disturbi minori
B. Due o più disturbi minori associati a un disturbo maggiore
C. Due o più disturbi minori associati a più disturbi maggiori
 
– Classe II. Esiti di COVID-19 di grado moderato (16%-45%);
Due o più disturbi maggiori, a prescindere dalla numerosità dei disturbi minori
 
– Classe III. Esiti di COVID-19 di grado moderato/severo (46%-60%)
Due o più disturbi maggiori, a prescindere dalla numerosità dei disturbi minori
 
– Classe IV. Esiti di COVID-19 di grado severo (> 60%)
Disturbi maggiori con carattere di macropermanente 
 
FASE 3
Attribuzione del punteggio di danno biologico permanente modulando lo stesso secondo il principio di proporzionalità.
 
Professore Rossi, per finire, quale è il risultato di questo lavoro?
L’impianto valutativo così prospettato, dunque, consentirà di formulare una diagnosi sempre con la medesima “architettura” medico-legale [COVID-19 con esiti di grado (lieve – lieve/moderato – moderato/severo – severo] consistenti in (elencazione dei disturbi maggiori o minori riscontrati) e di muoversi in range percentualistici ben definiti, in base all’entità e alla numerosità delle menomazioni e/o submenomazioni riscontrate.
 
Domenico Della Porta
Presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali e Ambientali Università degli Studi di Salerno 

Domenico Della Porta

03 Dicembre 2020

© Riproduzione riservata

Medici di famiglia. Fp Cgil: “Bene Riforma Schillaci, ma servono risorse e tutele”
Medici di famiglia. Fp Cgil: “Bene Riforma Schillaci, ma servono risorse e tutele”

?"Assistenza territoriale, medicina generale e Case della Comunità: aperture importanti del Ministro Schillaci che con proposta di dipendenza e scuola di specializzazione per i medici di medicina generale va nella...

Medici di famiglia. Fimmg chiede tavolo di confronto su Riforma Schillaci. In assenza di riscontro pronta la protesta
Medici di famiglia. Fimmg chiede tavolo di confronto su Riforma Schillaci. In assenza di riscontro pronta la protesta

La Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) interviene nel dibattito sul riordino dell’assistenza primaria territoriale, chiedendo un confronto strutturato con istituzioni e cittadini e mettendo in guardia da interventi...

Riforma medicina generale. Stato di agitazione dello Smi: “Modifiche unilaterali rischiano di compromettere il ruolo del medico di famiglia”
Riforma medicina generale. Stato di agitazione dello Smi: “Modifiche unilaterali rischiano di compromettere il ruolo del medico di famiglia”

Il Sindacato medici italiani (Smi) ha proclamato lo stato di agitazione della categoria in relazione al progetto di riforma della medicina generale promosso dal Ministero della Salute. Lo annuncia una...

Contratto sanità 2025-2027. Anaao: “Il nostro 1° Maggio è al tavolo negoziale. Ora serve una svolta sulle condizioni di lavoro”
Contratto sanità 2025-2027. Anaao: “Il nostro 1° Maggio è al tavolo negoziale. Ora serve una svolta sulle condizioni di lavoro”

Il 1° Maggio, per Anaao Assomed, non è una ricorrenza. È un punto di partenza: quello dell'avvio delle trattative per il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2025-2027, partite lo...