Fiaso: “Abrogare divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro autonomo. Altrimenti si danneggia chi collabora contro il Covid”

Fiaso: “Abrogare divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro autonomo. Altrimenti si danneggia chi collabora contro il Covid”

Fiaso: “Abrogare divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro autonomo. Altrimenti si danneggia chi collabora contro il Covid”
La Federazione scrive a Governo e Regioni: “La norma che prevede l’impossibilità di cumulare reddito da lavoro autonomo e trattamento pensionistico porterà i sanitari che si sono resi disponibili a prestare la loro collaborazione nel contrasto alla epidemia da COVID-19 a rinunciare agli incarichi”.

“La norma che prevede l’impossibilità di cumulare reddito da lavoro autonomo e trattamento pensionistico porterà i sanitari che si sono resi disponibili a prestare la loro collaborazione nel contrasto alla epidemia da COVID-19 a rinunciare agli incarichi”. Così Francesco Ripa di Meana, Presidente di FIASO, la Federazione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, in una nota inviata ieri al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ai Ministri Speranza, Brunetta e Gelmini, rispettivamente titolari dei dicasteri della Salute, della Pubblica Amministrazione e degli Affari regionali e delle Autonomie, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Stefano Bonaccini, e al Coordinatore della Commissione Salute della stessa Conferenza, Assessore Luigi G. Icardi.
 
“Ciò rischia di provocare pesanti contraccolpi sul sistema sanitario – ha proseguito Ripa di Meana -, proprio nel momento in cui il SSN è impegnato ad affrontare l’emergenza epidemiologica e sta procedendo con il massimo impegno ad incrementare il numero delle vaccinazioni per i cittadini. Per questo chiediamo l’abrogazione di quella norma e del divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro autonomo”.
 
“La L. 29 del 12 marzo 2021 – evidenzia la Fiaso –  prevede, infatti, che sia possibile conferire “incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia” e che non sia “erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito” (art. 3 bis). La norma appare in evidente contrasto con quanto stabilito dal D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, che prevede che si possano “conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza…………. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico (art. 2 bis, comma 5)”.
 
“La norma del 2020 consentiva – rimarca – , quindi, anche ai pensionati che avevano fatto ricorso alla cosiddetta “quota 100” di cumulare i redditi percepiti per effetto di incarichi di lavoro autonomo conferiti durante l’emergenza da COVID-19 con il trattamento pensionistico, mentre la nuova disposizione sembra impedire il cumulo per chi ha conseguito la pensione di vecchiaia, che prevede peraltro requisiti di accesso più rigorosi, generando quindi una palese distorsione logica.
FIASO ha richiesto più volte una maggiore flessibilità rispetto alla possibilità di conferire incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza, in considerazione della perdurante situazione di carenza che ha fortemente limitato la possibilità di garantire anche solo il turnover”.
 
“La norma introdotta dalla Legge 29/2021 – conclude la Fiaso – va nella direzione opposta a quanto il sistema richiede, impedendo di fatto il conferimento di incarichi retribuiti ai pensionati che sono cessati, non con una pensione anticipata, ma avendo raggiunto la massima soglia anagrafica”.
 

31 Marzo 2021

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