Infermieri. Anestesisti: “Nuove competenze illegittime. Limiti chiari rispetto ai medici”

Infermieri. Anestesisti: “Nuove competenze illegittime. Limiti chiari rispetto ai medici”

Infermieri. Anestesisti: “Nuove competenze illegittime. Limiti chiari rispetto ai medici”
È quanto richiesto dall'Aaroi-Emac, intervenuta sulla bozza di Accordo Stato-Regioni riguardante l'implementazione delle competenze degli infermieri, con una lettera inviata a Balduzzi ed Errani. Carpino: "Non si possono oltrepassare specifiche competenze e responsabilità stabilite per legge”.

“Devono esistere limiti chiari e definiti tra l’attività medica e quella degli infermieri, non solo per la salvaguardia delle competenze professionali dei medici, ma anche e soprattutto per la tutela dei cittadini-utenti”. L’Aaroi-Emac (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica) è intervenuta con forza sulla bozza di Accordo Stato-Regioni, in merito all’implementazione delle competenze professionali degli infermieri, con un documento indirizzato al Ministro della Salute Renato Balduzzi e al Presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani.

Il documento, attraverso una serie di osservazioni sui contenuti della bozza, ne ha sottolineato i principali punti critici. A partire dal fatto che “l’Accordo non può, in alcun modo, attribuire agli infermieri competenze e responsabilità che la legge riserva ai medici, diversamente dovrà essere considerato adottato in violazione di legge e, pertanto, illegittimo”.

In particolare, secondo il parere dell’Associazione, la bozza presenta elementi di illegittimità nella parte in cui intende attribuire agli infermieri competenze professionali che presuppongono lo svolgimento di attività di diagnosi e di prescrizione terapeutica. Competenze che non coinciderebbero con il “campo di attività” e la “responsabilità” dell’infermiere come definiti nel decreto ministeriale istitutivo della professione infermieristica (D.M. n. 739 del 1994), in cui all’art. 1 viene stabilito che l’infermiere è esclusivamente il responsabile della “assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa”, svolge funzioni di “prevenzione delle malattie” e di “assistenza dei malati e dei disabili” e deve garantire “la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche”, la cui individuazione e determinazione non rientrano quindi nelle sue competenze, rientrando invece in quelle del medico.

“Un altro punto critico – ha sottolineato Vincenzo Carpino, presidente nazionale dell’Aaroi-Emac – è il rapporto tra competenze e responsabilità professionali che non possono essere tra loro disgiunte nemmeno in parte, né possono essere genericamente ed indistintamente attribuite ad equipes multi-professionali”. In altri termini ad ogni competenza deve corrispondere una responsabilità e non è quindi in alcun modo possibile delegare le competenze senza declinarne anche la responsabilità. D’altra parte “a nessuna figura professionale può essere imposto di delegare alcuna propria competenza e responsabilità ad altre figure diverse”, ha precisato Carpino.

In conclusione l’Aaroi-Emac, concorda sull’opportunità di poter “individuare idonei progetti di sviluppo della professionalità di tutti gli operatori sanitari”, ma precisa che tali progetti “non possono rischiare, sin dalla loro stesura, di oltrepassare precise e specifiche competenze e responsabilità stabilite per legge”.
 

16 Luglio 2012

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