Peste suina africana. Ecco le attività permesse nella zona infetta e nell’area confinante

Peste suina africana. Ecco le attività permesse nella zona infetta e nell’area confinante

Peste suina africana. Ecco le attività permesse nella zona infetta e nell’area confinante
In una circolare della Direzione Sanità del Piemonte chiarite le attività permesse nella zona infetta e nell’area confinante. Le indicazioni operative produrranno effetti fino al 7 febbraio, termine entro il quale saranno aggiornate in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica

E’ stato comunicate dall’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi – al l termine dell’incontro sulla peste suina al quale ha partecipato ieri a Roma con i ministri delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e della Sanità Roberto Speranza, il contenuto della circolare della Direzione Sanità del Piemonte che chiarisce quali sono le attività permesse nella zona infetta e nell’area confinante.
 
La circolare, le cui indicazioni operative produrranno effetti fino al 7 febbraio, termine entro il quale saranno aggiornate in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, precisa che in questa fase, dove non è stata ancora definita l’effettiva area di circolazione virale, è necessario adottare ogni misura utile a limitare il disturbo della fauna, ma specifica nel dettaglio quali attività sono consentite.
 
Zona infetta.
1) Sono escluse dai divieti dell’Ordinanza dei Ministri del 13 gennaio e quindi sono permesse
a) le attività all’aperto:
– svolte sulle strade provinciali e comunali ed in generale su tutte le strade asfaltate;
– sulle strade private necessarie per raggiungere le abitazioni, i luoghi di lavoro ed i fondi agricoli di proprietà;
– svolte sulle strade necessarie a raggiungere le strutture recettive aperte al pubblico;
– svolte sulle aree verdi dei centri urbani ed i relativi parchi urbani;
– svolte sulle aree ricreative recintate di pertinenza dei centri abitati o comunque non in continuità con l’ambiente naturale;
Permane il divieto di lasciare in libertà i cani ed altri animali domestici.
b) le attività agro-zootecniche (quali ad esempio pastorizia, ricerca e raccolta del tartufo), purché svolte in aree separate e distinte dall’ambiente boschivo-forestale;
c) le attività di:
– manutenzione, monitoraggio e sorveglianza ambientale svolte dagli Enti pubblici e privati, connesse con la salute pubblica;
– manutenzione ordinaria e straordinaria su servizi pubblici essenziali;
– quelle indifferibili e urgenti di rilevante interesse pubblico svolte da Enti pubblici e privati.
 
2) Le attività selvicolturali che prevedono l’impiego di mezzi pesanti, che possono creare un forte disturbo alla fauna selvatica, devono essere evitate.
Sono in ogni caso ammessi i tagli connessi ad approvvigionamento di legna da ardere per autoconsumo da parte dei residenti e ferma restando la possibilità di proseguire e concludere i cantieri di intervento già avviati alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Per limitare il danno derivante dalla mancata attività e qualora ne ricorrano le condizioni, le epoche di taglio dei boschi cedui potranno essere prorogate oltre le ordinarie scadenze regolamentari con provvedimento delle Strutture regionali competenti, previa verifica delle condizioni tecniche previste e nel rispetto delle norme forestali ed ambientali vigenti;
 
3) L’attività dei CRAS (Centri di Recupero animali selvatici) di recupero della fauna selvatica proveniente dalla zona infetta può avvenire previa autorizzazione del Servizio Veterinario della Asl competente territorialmente;
 
4) E’ disposta la macellazione/abbattimento immediata dei suidi detenuti all’interno di allevamenti bradi e semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali ed ibridi e divieto di ripopolamento per 6 mesi;
 
5) Nella zona infetta e nella zona confinante è disposta la macellazione dei suini detenuti all’interno degli allevamenti familiari per autoconsumo previa visita clinica pre e post mortem da parte del servizio veterinario delle Asl e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del suddetto provvedimento.
 
6) E’ disposta la programmazione delle macellazioni dei suidi presenti negli allevamenti di tipo commerciale e conseguente divieto di riproduzione e di ripopolamento per 6 mesi;
 
7) E’ disposta l’esecuzione del controllo virologico di tutti i suidi detenuti morti e dei casi sospetti.
 
Zona confinante
Le indicazioni dovranno essere seguite anche nella zona individuata nei territori compresi nell’area di 10 Km confinante con la Zona infetta (Zona buffer di 10 Km).
 
“In collaborazione con l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, la Provincia di Alessandria, gli Atc, la Protezione civile, i Carabinieri forestali e le Associazioni di volontariato – spiega l’assessore Icardi -, continua il monitoraggio capillare del territorio per procedere alla individuazione e geo-referenziazione delle carcasse di cinghiali deceduti per la ricerca del virus della peste suina. L’obiettivo è poter ottenere in tempi brevi i dati epidemiologici necessari a definire con ragionevole probabilità l’effettiva area di circolazione virale, attività propedeutica alla redazione di un Piano di eradicazione della Peste Suina Africana”.

26 Gennaio 2022

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