Calabria. Corte Costituzionale su Fondazione Campanella: “Non può essere ente di diritto pubblico”

Calabria. Corte Costituzionale su Fondazione Campanella: “Non può essere ente di diritto pubblico”

Calabria. Corte Costituzionale su Fondazione Campanella: “Non può essere ente di diritto pubblico”
Con una sentenza la Consulta ha respinto le leggi regionali che prevedevano la trasformazione della Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori di Catanzaro. Per la Corte il riconoscimento come Ente pubblico interferirebbe con il Piano di rientro e con le funzioni del Commissario ad acta.

La Corte Costituzionale ha bocciato la legge regionale con la quale la Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella veniva riconosciuta come ente di diritto pubblico. La Consulta, con la sentenza 214/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale “degli articoli 5 e 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011 n. 35, riguardante il riconoscimento della Fondazione come ente di diritto pubblico”.

Dichiarata, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’intero testo delle leggi della Regione Calabria n.35 del 2011 e le norme di integrazione a quest’ultima contenute nella legge n.50 del 2011. Nel ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri si evidenziava che “la legge impugnata disciplina il riconoscimento come ente di diritto pubblico della Fondazione per la ricerca e la Cura dei tumori Tommaso Campanella, già istituita ai sensi dell’art.21 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 29 quale fondazione di diritto privato”. “Il ricorrente – è sottolineato nel ricorso riportato nella sentenza – premette che la Regione Calabria si è vincolata il 17 dicembre 2009 all’osservanza di un Piano di rientro dal deficit della sanità e che, a causa dell’inadempimento in cui è incorsa, il Consiglio dei ministri, ha nominato un commissario ad acta. Per questa ragione il riconoscimento della Fondazione quale ente di diritto pubblico determinerebbe una interferenza con le attribuzioni del commissario, con cui lo si è incaricato di disporre il riassetto della rete ospedaliera regionale, sospendendo l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche”.

La sentenza fa poi riferimento all’articolo 9 che consentiva l'assunzione di “nuovo personale in deroga ai limiti previsti dal punto 4 della delibera di giunta n. 845 del 2009. Questi lederebbe gli articoli 3 e 9 della Costituzione, consentendo di accedere ad un pubblico ufficio senza procedura concorsuale e in violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione”.

I giudici della Corte Costituzionale hanno quindi ritenuto che le questioni poste dalla Presidenza del Consiglio siano fondate: “Non è dubbio – scrivono – che entrambe le leggi impugnate siano generatrici di spesa pubblica. Va parimenti rilevato che la spesa determinata dal riconoscimento della Fondazione quale ente pubblico ha i caratteri della novità”.

03 Agosto 2012

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