Esenzioni ticket per reddito. Per il Consiglio di Stato ne hanno diritto anche gli “inoccupati” e non solo i “disoccupati”. Mef preoccupato per i maggiori oneri che ne potrebbero derivare

Esenzioni ticket per reddito. Per il Consiglio di Stato ne hanno diritto anche gli “inoccupati” e non solo i “disoccupati”. Mef preoccupato per i maggiori oneri che ne potrebbero derivare

Esenzioni ticket per reddito. Per il Consiglio di Stato ne hanno diritto anche gli “inoccupati” e non solo i “disoccupati”. Mef preoccupato per i maggiori oneri che ne potrebbero derivare
I giudici di Palazzo Spada rispondono a una richiesta di parere avanzata dall'ufficio legislativo del Ministero della Salute nel 2017. Da allora sono incorse varie interlocuaizoni tra il Cds e i ministeri coinvolti fino al parere emesso in questi giorni. E secondo il parere, a seguito dell’abrogazione del d.lgs. 181/2000, si ritiene ormai superata la distinzione tra disoccupato ed inoccupato ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Ma si prospettano possibili problemi di sostenibilità. IL PARERE.

Il Consiglio di Stato ritiene che, a seguito dell’abrogazione del d.lgs. 181/2000, “sia ormai superata la distinzione tra disoccupato ed inoccupato ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”. È quanto i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito nel parere in risposta al quesito prospettato dal Ministero della salute con una nota del 17 luglio 2017.

La richiesta di parere avanzata dal Ministero della salute derivava proprio dalle difficoltà interpretative conseguenti al superamento, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, della tradizionale distinzione tra “disoccupati” e “inoccupati”. L’Amministrazione richiedente aveva prospettato che la disciplina in materia di esenzione dalla spesa sanitaria, lì dove (art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, nr. 537 e d.m. 11 dicembre 2009) fa genericamente riferimento alla condizione di disoccupato, dovrebbe oggi intendersi estesa anche ai soggetti i quali non abbiano mai avuto un precedente rapporto di impiego.

Interpretazione, quest’ultima, condivisa dagli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’esprimere sinteticamente il proprio contrario avviso, avrebbe prospettato la possibilità che la questione potesse essere risolta dal tavolo tecnico per la revisione della disciplina concernente la partecipazione alla spesa sanitaria e le relative esenzioni istituito presso il medesimo Ministero della salute in attuazione dell’art. 8 del Patto per la Salute 2014-2016.

In precedenza si distingueva invece tra disoccupato, ossia soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa; e inoccupato, soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa.

Ad oggi le principali Regioni non hanno esteso agli inoccupati il regime favorevole già previsto per i disoccupati, estensione che potrebbe comportare problemi di sostenibilità economica. Il Consiglio di Stato spiega come l’abrogazione del d.lgs. n. 181/2000 “ha fatto venir meno le norme sulle quali si fondava l’individuazione della nozione di “disoccupato”, necessaria per definire la platea dei beneficiari dell’esenzione dal pagamento del ticket di cui all’art. 8, comma 16, della legge n. 537/1993. Ciò ha comportato la necessità di definire tale nozione alla luce delle norme sopravvenute”. Da ciò si sottolinea come sia “del tutto evidente, infatti, che l’estensione dei soggetti che possono beneficiare dall’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ha incidenza sulla spesa pubblica, e richiede la necessaria copertura finanziaria”.

Al momento gli attuali limiti per godere dell’esenzione dalle spese sanitarie per i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare sono quelli di un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Questi limiti, se sarà recepito il parere del Consiglio di Stato, potrebbero quindi ora estendersi anche agli inoccupati ma servirebbe una modifica legislativa a meno che non intervengano pronunciamenti giurisprudenziali che accolgano eventuali ricorsi sull’onda di questo parere.

Un altro aspetto, considerato anche nel parere del Cds, è quello ralativo agli oneri che un tale ampliamento della platea degli esenti potrebbe comportare: “La Sezione – si legge nel parere – è consapevole che tale interpretazione del quadro normativo – condivisa dalla giurisprudenza, dai Ministeri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi – può comportare problematiche di copertura finanziaria; nondimeno, come ha condivisibilmente rilevato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corretta interpretazione delle norme non può essere elusa da tali esigenze”.

19 Luglio 2022

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