In pillole il contenuto dello schema di decreto legislativo 

In pillole il contenuto dello schema di decreto legislativo 

In pillole il contenuto dello schema di decreto legislativo 
Lo schema di decreto di riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), è composto da 9 articoli e prevede tre distinte fasi: una prima fase, fino al 31 dicembre 2013,durante la quale si perfeziona la fine del Commissariamento e avviene l’elezione degli organi che predispongono lo statuto provvisorio dell’Associazione e dell’Ente (art. 3); una seconda fase, a partire dal 1° gennaio 2014, in cui la CRI viene separata in Associazione della Croce Rossa italiana ed Ente Croce Rossa, denominato “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana” (artt. 1 e 2), vigilato dalla Stato (art. 7); una terza fase, a partire dal 1° gennaio 2016, in cui l’Ente Croce Rossa è soppresso e posto in liquidazione e tutti rapporti e le funzioni trasferite all’ Associazione (art. 8).
Per quanto riguarda il patrimonio della CRI, è compito del Commissario e del Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2013, e dell’Ente, fino al 31 dicembre 2015, redigere lo stato patrimoniale e predisporre un piano di valorizzazione e di dismissione degli immobili, al fine di ripianare gli eventuali debiti accumulati (art. 4).
 
È previsto inoltre che il Corpo Militare della CRI sia costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, ausiliari delle Forze armate, e iscritto in un ruolo unico. Il personale in servizio transita in un ruolo ad esaurimento nell’ambito del personale civile della CRI (art. 5).
 
Entro il mese di marzo 2014, l’Ente e l’Associazione determinano il loro fabbisogno relativo al personale civile a tempo indeterminato della CRI, che potrà scegliere di essere assunto con contratto di diritto privato presso l’Associazione ovvero rimanere presso l’Ente.
Per il personale in esubero sono previsti contratti di solidarietà, mobilità, assunzioni presso altre amministrazioni pubbliche e infine la collocazione in disponibilità(artt. 6 e 8).
 
I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI permangono fino al 31 dicembre 2013 (art. 6).
 
Il Ministro della salute e il Ministro della difesa esercitano la funzione di vigilanza sulla CRI e sull’Ente, che può essere commissariato in caso di difficoltà (art. 7).
 
Il Presidente nazionale, eletto dall’assemblea straordinaria dei Presidenti regionali, provinciali e locali dell’Associazione, in sostituzione del commissario della CRI, dal 1° gennaio 2014 è anche Presidente dell’Ente (artt. 2, comma 3, lett. a) e 3, comma 1, lett. c).

11 Settembre 2012

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