In pillole il contenuto dello schema di decreto legislativo
Per quanto riguarda il patrimonio della CRI, è compito del Commissario e del Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2013, e dell’Ente, fino al 31 dicembre 2015, redigere lo stato patrimoniale e predisporre un piano di valorizzazione e di dismissione degli immobili, al fine di ripianare gli eventuali debiti accumulati (art. 4).
È previsto inoltre che il Corpo Militare della CRI sia costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, ausiliari delle Forze armate, e iscritto in un ruolo unico. Il personale in servizio transita in un ruolo ad esaurimento nell’ambito del personale civile della CRI (art. 5).
Entro il mese di marzo 2014, l’Ente e l’Associazione determinano il loro fabbisogno relativo al personale civile a tempo indeterminato della CRI, che potrà scegliere di essere assunto con contratto di diritto privato presso l’Associazione ovvero rimanere presso l’Ente.
Per il personale in esubero sono previsti contratti di solidarietà, mobilità, assunzioni presso altre amministrazioni pubbliche e infine la collocazione in disponibilità(artt. 6 e 8).
I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI permangono fino al 31 dicembre 2013 (art. 6).
Il Ministro della salute e il Ministro della difesa esercitano la funzione di vigilanza sulla CRI e sull’Ente, che può essere commissariato in caso di difficoltà (art. 7).
Il Presidente nazionale, eletto dall’assemblea straordinaria dei Presidenti regionali, provinciali e locali dell’Associazione, in sostituzione del commissario della CRI, dal 1° gennaio 2014 è anche Presidente dell’Ente (artt. 2, comma 3, lett. a) e 3, comma 1, lett. c).
11 Settembre 2012
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