Cannabis light. Il Tar del Lazio sospende il decreto del Ministero della Salute che equipara i prodotti ad uso orale alle sostanze stupefacenti

Cannabis light. Il Tar del Lazio sospende il decreto del Ministero della Salute che equipara i prodotti ad uso orale alle sostanze stupefacenti

Cannabis light. Il Tar del Lazio sospende il decreto del Ministero della Salute che equipara i prodotti ad uso orale alle sostanze stupefacenti
Il Tar ha accolto la richiesta di sospensione urgente del decreto degli operatori del settore nel quale si sostiene che non sono arrivati i parerei scientifici necessari, come quello del Css, per stabilire che si tratti effettivamente di sostanze stupefacenti. Quindi, in attesa di questi pronuncamenti e in conseguenza dei gravi danni causati dal blocco delle vendite e dai sequestri della merce, si è stabilita una sospensione fino al prossimo 24 ottobre.

Il Tar del Lazio ha sospeso fino al prossimo 24 ottobre il decreto del ministero della Salute che equipara i prodotti a uso orale a base di “cannabidiolo estratti dalla cannabis” nella tabella dei medicinali sezione B del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Secondo questo stabilito dal decreto al momento sospeso, quei prodotti sarebbero diventati acquistabili solo in farmacia dietro ricetta medica.

Nello specifico, con il ricorso è stata denunciata l’illegittimità del DM del 7 agosto scorso in quanto, tra le altre cose, l’inserimento dei composti ad uso orale a base di Cbd nella tabella dei medicinali ivi stabilito è stato disposto i) senza la previa adozione del parere del Consiglio Superiore di Sanità, richiesto dalla vigente normativa e, già nel 2020, ritenuto necessario dal Ministero della Salute, che aveva sospeso l’inserimento in tabella delle suddette composizioni in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico scientifici; ii) senza che sia stato chiarito dalle preposte autorità se gli effetti del cannabidiolo varino con la percentuale di utilizzo.

Il ricorso inoltre contesta, in via generale, la decisione di ricondurre il cannabidiolo tra le sostanze stupefacenti o psicotrope; decisione che si pone in contrasto: i) con la giurisprudenza comunitaria (CGUE 19.11.2020, C663/18), che ha escluso che il CBD possa costituire uno stupefacente ai sensi del diritto europeo e ii) con le posizioni assunte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Al fine di evitare danni gravi e irreparabili all’intero comparto, il Tar Lazio ha accolto la richiesta di sospensione del decreto ministeriale. In conseguenza di ciò, i prodotti possono tornare in vendita e non si sarà possibile procedere a sequestri.

05 Ottobre 2023

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