Farmacie. Per il Consiglio di Stato “il rispetto della distanza di 3.000 metri tra quelle esistenti non può intendersi in modo rigido”

Farmacie. Per il Consiglio di Stato “il rispetto della distanza di 3.000 metri tra quelle esistenti non può intendersi in modo rigido”

Farmacie. Per il Consiglio di Stato “il rispetto della distanza di 3.000 metri tra quelle esistenti non può intendersi in modo rigido”
Secondo il Consiglio di Stato, quindi, “il limite dei 3.000 metri può avere un temperamento quando occorre assicurare l'erogazione del servizio farmaceutico nell'ambito di una frazione di un Comune di popolazione inferiore ai 5000 che versa in situazioni ambientali, topografiche e di viabilità che ne impongono l'istituzione”. LA SENTENZA

Il Consiglio di Stato, sez. III, in un contenzioso riguardante l’istituzione di una farmacia in deroga ai sensi dell’art. 104 del R.D. 1265/1934, con la sentenza n. 8431 del 20 settembre 2023, ha evidenziato che “il rispetto della distanza di 3.000 metri dalle farmacie esistenti non può intendersi in modo rigido”.

La sentenza in esame ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza comunitaria secondo il quale “spetta al giudice nazionale verificare se le regole che pongono limiti all’apertura delle farmacie siano compatibili a consentire l’erogazione di un servizio adeguato con l’obiettivo di contemperare le riserve stabilite dal legislatore in favore dei farmacisti con la tutela della salute pubblica” (…), precisando che “le autorità competenti potrebbero perfino essere indotte ad interpretare la regola generale nel senso che è possibile autorizzare l’apertura di una farmacia a distanza inferiore alla distanza minima non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico”.

Alcune volte le farmacie sono destinate a far fronte a particolari esigenze di assistenza farmaceutica, fondando esclusivamente la loro istituzione sul requisito “dell’isolamento topografico del nucleo insediativo rurale e della discontinuità dello stesso dall’agglomerato urbano principale. La zona nelle quali collocarle deve dunque tener conto della necessità di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.

Secondo il Consiglio di Stato, quindi, “il limite dei 3.000 metri può avere un temperamento quando occorre assicurare l’erogazione del servizio farmaceutico nell’ambito di una frazione di un Comune di popolazione inferiore ai 5000 che versa in situazioni ambientali, topografiche e di viabilità che ne impongono l’istituzione”. D’altra parte, “il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti è stabilito dalla legge solo ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune e non anche per dimensionare con precisione le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche, posto che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a qualsiasi farmacia, non essendo tenuti a servirsi di quella territorialmente competente secondo la loro residenza.

Alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono plurimi fattori diversi dal numero di residenti, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all’area del merito amministrativo”.

23 Ottobre 2023

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