Da vaccinazioni a spazi condivisi fra farmacie, nella bozza del decreto liste attesa disposizioni per promuovere l’erogazione dei servizi

Da vaccinazioni a spazi condivisi fra farmacie, nella bozza del decreto liste attesa disposizioni per promuovere l’erogazione dei servizi

Da vaccinazioni a spazi condivisi fra farmacie, nella bozza del decreto liste attesa disposizioni per promuovere l’erogazione dei servizi
Il provvedimento con il piano del ministro Schillaci per la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie a carico del SSN prevede anche misure che coinvolgono la farmacia, dall'effettuazione di vaccini negli 'over 12' ai test diagnostici, fino alla possibilità di avere spazi in comuni per farmacie di proprietà diverse

Dal via libera alla vaccinazione in farmacia degli ‘over 12’ fino alla possibilità per due farmacie di proprietari diversi di avere spazi in comune per l’esecuzione dei servizi. Sono alcune delle importanti misure che riguardano le farmacie previste all’articolo 17 della bozza del D

ecreto-legge recante misure urgenti di garanzia sui tempi dell’erogazione delle prestazioni per la riduzione delle liste di attesa e altre disposizioni urgenti in materia sanitaria, che in grado di anticipare. Si tratta di “

Disposizioni urgenti per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia” che prevedono:

All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera a), il n. 3), è sostituito dal seguente: «3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale»; b) alla lettera e), dopo le parole «di prima istanza» sono espunte le seguenti: «rientranti nell’ambito dell’autocontrollo»; la lettera e-quater) è sostituita dalla seguente: «e-quater) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall’Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne alla farmacia, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa. Le prestazioni di cui al primo periodo, al di fuori dei limiti di spesa indicati negli Accordi regionali correlati all’Accordo collettivo nazionale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono a carico degli assistiti.

dopo la lettera e-quater), sono aggiunte le seguenti: «e-quinquies) l’effettuazione da parte del farmacista dei test diagnostici per il contrasto all’antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell’appropriatezza prescrittiva; e-sexies) l’effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali;»; alla lettera f), dopo le parole «spesa a carico del cittadino,» sono inserite le seguenti: «scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con Servizio sanitario regionale,».

Per l’erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.

L’erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 2 è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali, verifica che questi ultimi ricadano nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia.

Al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.

Due o più farmacie
, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2, previa stipula del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L’autorizzazione all’utilizzo dei locali di cui al comma 2 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

24 Maggio 2024

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