Peste suina africana. Nuove misure stringenti per gestire i focolai negli allevamenti di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna 

Peste suina africana. Nuove misure stringenti per gestire i focolai negli allevamenti di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna 

Peste suina africana. Nuove misure stringenti per gestire i focolai negli allevamenti di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna 
È stata emanata il 29 agosto la nuova Ordinanza firmata dal Commissario Straordinario per la peste suina africana Giovanni Filippini. Il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale rimarrà in vigore fino al prossimo 30 settembre L‘ORDINANZA

Nuovo giro di vite per la Peste Suina Africana (Psa). È entrata in vigore il 29 agosto la nuova ordinanza n.3 “Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna” firmata dal commissario straordinario, Giovanni Filippini. Un provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 203 del 30 agosto, che dà il via a una serie di misure stringenti di prevenzione e innalzamento dei livelli di biosicurezza, con l’obiettivo di contrastare i focolai negli allevamenti delle tre Regioni. Le misure rimarranno in vigore fino al 30 settembre 2024.

Due gli articoli del provvedimento: l’articolo 1 dispone i divieti mentre l’art.2 “Verifica condizioni di biosicurezza” spiega nel dettaglio le attività del servizio veterinario territorialmente competente.

L’Ordinanza vieta nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna ogni movimentazione dei suini in entrata o in uscita in /da l’allevamento ad eccezione delle movimentazioni verso il macello.

Limitatamente agli allevamenti situati in zona di restrizione parte I, trascorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza, le regioni sulla base della situazione epidemiologica e previo nulla osta del Commissario straordinario, potranno autorizzare i servizi veterinari territorialmente competenti a consentire le movimentazioni previa valutazione del rischio da effettuarsi di volta in volta e alle condizioni previste dalla nota ex DGSAF/ex DGISAN prot. DGSAF n. 25539 del 21 agosto scorso.

L’ordinanza vieta inoltre che l’accesso di qualsiasi automezzo ad eccezione di quelli destinati a trasportare i mangimi, carcasse e liquami e di quelli destinati al trasporto in deroga degli animali verso il macello, che dovranno comunque rispettare le condizioni previste dalla nota di agosto. Non solo, negli allevamenti suini è vietato l’ingresso di qualsiasi persona, compresi veterinari liberi professionisti, tecnici di filiera, mangimisti nonché di qualsiasi persona non direttamente connessa con la gestione quotidiana degli animali. Il servizio veterinario territorialmente competente su motivata richiesta potrà autorizzare in deroga eventuali accessi agli allevamenti. Divieto di ingresso anche a cani e qualsiasi altra specie animale sia essa da compagnia o da reddito.

Nelle zone di restrizione sono sospesi i controlli da parte del servizio veterinario territorialmente competente ad esclusione di quelli connessi con la gestione della emergenza PSA e di quelli che puntano a garantire il rispetto delle esigenze di benessere animale.

Stop a anche a qualsiasi manutenzione o lavoro ordinario non strettamente connessi ad interventi a garanzia del benessere animale che andranno preventivamente autorizzati dal servizio veterinario territorialmente competente.

Sono permessi limitati interventi di miglioramento della biosicurezza previa autorizzazione del servizio veterinario territorialmente competente a condizione che siano condotti nel rispetto delle condizioni di biosicurezza. E qualsiasi persona che accede all’allevamento deve indossare tute e calzari monouso e garantire di non aver visitato altri allevamenti suini nelle 48 h precedenti e di non essere stati in boschi o altri luoghi in cui sia stata segnalata la presenza di cinghiali. Un impegno deve essere assicurato anche per le 48 h successive all’uscita dall’allevamento.

I servizi veterinari territorialmente competenti effettuano la verifica delle condizioni di biosicurezza strutturali e funzionali e aggiornano le check list di biosicurezza degli allevamenti secondo una programmazione dei controlli basata sull’analisi del rischio (ClassyFarm). Dovrà anche essere verificato il pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata al più tardi entro un mese dall’entrata in vigore dell’ordinanza anche con il supporto di personale di altri territori.

In particolare si dovrà verificare se le realtà aziendali consentono di mantenere una netta separazione fisica e funzionale fra la zona pulita e quella sporca dell’allevamento. E nell’esecuzione dei controlli dovrà essere prestata la massima attenzione ad evitare eventuale diffusione del virus utilizzando quando possibile personale dedicato in riferimento al livello di rischio della zona di restrizione.

Negli allevamenti in cui sia stato individuato un qualsiasi contatto diretto o indiretto con un focolaio confermato, qualora la situazione epidemiologica lo richieda, il servizio veterinario territorialmente competente può disporre l’abbattimento preventivo degli animali.

02 Settembre 2024

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