Responsabilità civile del farmacista. I chiarimenti della Fofi sull’obbligo assicurativo e adempimenti Ecm

Responsabilità civile del farmacista. I chiarimenti della Fofi sull’obbligo assicurativo e adempimenti Ecm

Responsabilità civile del farmacista. I chiarimenti della Fofi sull’obbligo assicurativo e adempimenti Ecm
I farmacisti che esercitano la propria attività al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, o che operano all'interno di esse in regime libero-professionale, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa. Per i farmacisti che operano all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie, l'obbligo assicurativo per la colpa lieve ricade sulla struttura stessa, mentre per la colpa grave il farmacista deve provvedere personalmente alla stipula di una polizza assicurativa.

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi) ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo assicurativo per la responsabilità civile dei farmacisti, con particolare riferimento alla distinzione tra colpa lieve e colpa grave.

Obbligo assicurativo per i farmacisti
Secondo quanto stabilito dall’articolo 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, i farmacisti che esercitano la propria attività al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, o che operano all’interno di esse in regime libero-professionale, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa che copra sia i danni causati per colpa lieve che per colpa grave.

Per i farmacisti che operano all’interno di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, l’obbligo assicurativo per la colpa lieve ricade sulla struttura stessa, mentre per la colpa grave il farmacista deve provvedere personalmente alla stipula di una polizza assicurativa.

Verifica delle condizioni contrattuali
La Fofi invita i farmacisti che operano in contesti lavorativi diversi dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private a verificare, con il proprio datore di lavoro, le eventuali condizioni previste nello specifico contratto individuale di lavoro in materia di copertura dell’obbligo assicurativo.

Convenzioni collettive
La Federazione sta attualmente lavorando per la stipula di convenzioni collettive per l’assicurazione della responsabilità professionale dei farmacisti e fornirà aggiornamenti in merito a breve.

Obbligo formativo ECM
A partire dal triennio formativo 2023-2025, e quindi dal 2026, le polizze assicurative per responsabilità professionale non saranno efficaci per i farmacisti che non abbiano assolto almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

Per facilitare l’adempimento dell’obbligo ECM, la Fofi, in qualità di provider, ha messo a disposizione un’ampia offerta formativa gratuita, realizzata in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, fruibile sulla piattaforma federale www.fadfofi.com.

Attualmente, sono disponibili online 13 corsi per un totale di circa 85 crediti.

Inoltre, è possibile acquisire crediti per formazione individuale attraverso l’istituto dell’Autoformazione, per un limite massimo pari al 20% dell’obbligo formativo triennale individuale, secondo le modalità indicate nella circolare federale n. 15320 del 22 aprile 2025.

13 Giugno 2025

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