Tutela rafforzata per i lavoratori con patologie gravi. Il Senato approva in via definitiva la norma per congedi, permessi e lavoro agile

Tutela rafforzata per i lavoratori con patologie gravi. Il Senato approva in via definitiva la norma per congedi, permessi e lavoro agile

Tutela rafforzata per i lavoratori con patologie gravi. Il Senato approva in via definitiva la norma per congedi, permessi e lavoro agile
Il testo introduce nuove tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, anche rare. Tra le principali novità: il diritto a un congedo non retribuito fino a 24 mesi con conservazione del posto di lavoro; la possibilità, dal 2026, di usufruire di 10 ore annue di permesso retribuito per cure e accertamenti medici; la priorità nell’accesso al lavoro agile; la sospensione dell’attività per i lavoratori autonomi; l’istituzione di premi di laurea intitolati a pazienti oncologici; e fondi per l’adeguamento tecnologico dell’Inps. IL TESTO

L’Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che introduce importanti tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, anche rare. Il provvedimento – già licenziato in prima lettura dalla Camera – rappresenta un passo decisivo nella direzione di una maggiore equità e inclusione nel mondo del lavoro, con misure che riguardano sia i lavoratori dipendenti che autonomi.

Le principali novità includono la possibilità di usufruire di un congedo non retribuito fino a 24 mesi, il diritto a dieci ore annue di permesso retribuito per cure e visite mediche, la priorità nell’accesso al lavoro agile e l’istituzione di un fondo per premi di laurea in memoria di pazienti oncologici.

Ecco cosa prevede il testo più nel dettaglio.

Articolo 1 (Conservazione del posto di lavoro)
Si riconosce, per la prima volta in modo organico, il diritto a un congedo non retribuito di massimo 24 mesi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%. Durante questo periodo – che può essere continuativo o frazionato – il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non può svolgere alcuna attività lavorativa.

Il congedo può essere richiesto solo dopo l’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata previsti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva. Non è computato ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma può essere riscattato volontariamente con contributi a carico del lavoratore.

Anche i lavoratori autonomi godranno di una tutela specifica: potranno sospendere l’esecuzione della prestazione lavorativa per un periodo massimo di 300 giorni per anno solare, senza diritto ad alcun compenso, fatta salva l’ipotesi del venir meno dell’interesse del committente.

Per i lavoratori dipendenti che abbiano usufruito del congedo, la norma riconosce un diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile, purché la prestazione sia compatibile con questa modalità. Tale priorità si aggiunge a quella già prevista per altre categorie protette, come i genitori di figli minori, le persone con disabilità o i caregiver familiari.

Articolo 2 (Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)
A partire dal 2026, i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, oppure da malattie invalidanti e croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%, avranno diritto a dieci ore annue di permesso retribuito. Questo diritto è esteso anche ai genitori di figli minorenni affetti dalle medesime patologie.

I permessi, che saranno coperti anche da un punto di vista previdenziale (con figurativa), si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva. Possono essere utilizzati per esami strumentali, visite mediche, cure frequenti e analisi cliniche, purché prescritte da un medico di base o da uno specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o accreditata.

L’indennità corrispondente è calcolata secondo i criteri ordinari della malattia, con erogazione diretta da parte del datore di lavoro nel settore privato (con successivo conguaglio Inps), mentre nel pubblico la sostituzione del personale sarà garantita nel rispetto dei contratti collettivi. Gli oneri saranno coperti attraverso riduzioni del fondo per esigenze indifferibili.

Articolo 3 (Istituzione di un fondo per l’istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche)
Il provvedimento introduce anche una misura simbolicamente rilevante: l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’università e della ricerca, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a partire dal 2026, destinato all’assegnazione di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche. I destinatari saranno studenti meritevoli laureati in medicina, farmacia, biotecnologie, scienze biologiche, CTF o altri corsi affini alle professioni sanitarie. I criteri di assegnazione saranno definiti da un decreto ministeriale.

Articolo 4 (Gestione e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto nazionale della previdenza sociale)
L’articolo 4 prevede un finanziamento destinato all’INPS per adeguare la propria infrastruttura tecnologica e renderla idonea alla gestione delle nuove misure. È previsto uno stanziamento di 500.000 euro nel 2026 e 20.000 euro annui a partire dal 2027, sempre coperti dal fondo per esigenze indifferibili.

Articolo 5 (Clausola di salvaguardia)
Chiude il disegno di legge una clausola di salvaguardia rivolta alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle rispettive competenze legislative.

08 Luglio 2025

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