Dal sapiente cilindro dell’Avvocatura Generale dello Stato, estesa con l’accurata penna degli avvocati erariali Davide Di Giorgio e Marco Corsini, è arrivata una doverosa lezione a tutti coloro che ritenevano che, con la sopravvenuta revisione della Costituzione del 2001, non ci fosse più bisogno del Dpcm per costituire le AOU. Dunque, al solito vezzo di improvvisarsi giuristi dal facile approccio alla interpretazione legislativa, è arrivata la certezza giuridica sul trattamento delle AOU. Un atto di scienza esegetica del massimo organo di difesa degli interessi dell’Erario che è stato stimolato dalla richiesta di un parere avanzato, a suo tempo (prot. 5516 dell’11 marzo 2025), a firma della Segretaria generale del MUR, cons. Francesca Gagliarducci.
Un interpello invero ingiustificato e per molti aspetti farnetico, quanto a interpretazione della Costituzione, persino nelle parti in cui la stessa, revisionata nel 2001, si occupa delle norme generali sull’istruzione, quindi anche di quella universitaria cui sono strumentali – per l’appunto, le AOU. Ciò in quanto la Segreteria MUR richiedente avrebbe dovuto tenere nella dovuta considerazione – per come peraltro sottolineato l’Avvocatura nel parere reso al prot. n. 12530 del 20 giugno 2025 (che si allega) e stranamente pervenuto ai destinatari con sommo ritardo (ben oltre il mese) – l’art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione sancisce che le aziende ospedaliere universitarie incidono significativamente sulla “materia della istruzione universitaria”, assegnata alla competenza esclusiva dello Stato. Una affermazione costituzionale che trova la ragione di essere nella funzionalità delle AOU alla formazione degli studenti in medicina e chirurgia e degli specializzandi. Pensare il contrario ha dimostrato una grave sottovalutazione del problema da parte del MUR che è portatore di una siffatta regolazione e della sua messa a terra.
Con questo, l’Avvocatura Generale dello Stato ha concluso il suo parere ritenendo «degna di positivo apprezzamento la richiesta (di ogni Ateneo) di attivare il procedimento statale previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 517/1999, al fine di garantire la piena legittimità dell’operazione e la coerenza con il quadro normativo vigente e, conseguentemente, al fine di non obliterare competenze attribuite per legge all’Amministrazione Centrale». Quindi, nessuna AOU può “venire al mondo” se non in forza del ripetuto Dpcm che la istituisce e ne costituisce l’esistenza giuridica. Ciò in quanto, prosegue l’Avvocatura, «si ritiene che il procedimento di cui al citato art. 8 risponda, per l’appunto, ad una maggiore tutela degli interessi esclusivi dello Stato richiedendosi un intervento concertato tra i Dicasteri competenti in materia di istruzione universitaria e di salute, fatto salvo ovviamente il coinvolgimento dell’organo di raccordo territoriale (Conferenza Stato – Regioni)».
Il parere, scritto dai due attenti avvocati dello Stato, conclude la sua analisi con una chiara sintesi, didatticamente utile, sulla corretta lettura della Costituzione, spesso affrontata male dalla dirigenza pubblica, specie regionale, di frequente abituata a trattare la Carta fondamentale in modo superficiale, arrivando a dedicarle letture scanner. Una modalità di studio delle leggi assunta oramai come una brutta abitudine in voga nella burocrazia, anche di alto livello.
Il parere approccia la sua conclusione con una lettura schematica del trattamento che la Costituzione riserva alla tutela della salute. Lo fa asserendo che «il procedimento di cui all’art. 8 ha la funzione di porsi a presidio di altro ambito di intervento esclusivamente avocato allo Stato. Ciò, peraltro, nella considerazione che la tutela della salute è una materia di legislazione concorrente in Italia, come definito dall’articolo 117 della Costituzione. Ciò significa che sia lo Stato che le Regioni hanno la potestà legislativa in questa materia, ma lo Stato può determinare i principi fondamentali. Il procedimento descritto al predetto art. 8, a parere di questa difesa erariale, si inserisce coerentemente in tale riparto di competenze».
Da qui, l’irrinunciabile sostegno – anche da parte della CRUI, cui è affidata oggi la lettura critica dello “Schema tipo per il Protocollo di Intesa tra Regione e Università per regolare i rapporti in materia di attività sanitaria tra Università e SSN- Articolo 6, comma 13, legge n. 240 del 30 dicembre 2010”, predisposto dal MUR (si veda qui il 25 luglio) – all’approvazione tempestiva dell’emendamento presentato a suo tempo dal Governo di sanatoria “ora per allora” delle 30 AOU illegittimamente a tutt’oggi operanti come tali, ma senza titolo (Dpcm ex art. 8 D.lgs. 517/1999).
Ettore Jorio