Gentile Direttore,
con la presente vorrei porre l’attenzione sulla recente emanazione di due provvedimenti che istituiscono un nuovo operatore e ne aggiornano il profilo di un altro:
1. l’ Assistente Infermiere: istituito con Decreto Presidente del Consiglio dei ministri 28/02/2025 (1).
2. l’Operatore Socio-Sanitario (Nuovo OSS): ridefinito con Decreto Presidente del Consiglio dei ministri 25/03/2025 (2).
Nello specifico, vorrei evidenziare alcune particolarità contenute in queste disposizioni relative al sistema delle equipollenze – previste in entrambe i decreti – per le ripercussioni che potrebbero avere nella loro applicazione pratica. L’equipollenza dei titoli è prevista nelle seguenti modalità:
– Dell’Operatore Socio Sanitario delineato dall’Accordo del 12 febbraio 2001 (3), con il nuovo profilo dell’Operatore Socio Sanitario riformulato con il DPCM già citato (4);
– Dell’Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, istituito con l’Accordo del 16 gennaio 2003(5), con il profilo del nuovo operatore definito Assistente Infermiere fissato con il già citato DPCM (6).
In buona sostanza nel primo DPCM, che riguarda il nuovo Operatore Socio Sanitario (OSS), si profila un operatore che indiscutibilmente viene meglio precisato nei contenuti giuridico -professionali e di conseguenza viene anche aggiornato il suo percorso formativo. In sintesi (7):
– Si delinea giuridicamente come un operatore di interesse sanitario, ai sensi del comma 1 della L. 43/2006;
– Si formula una descrizione degli standard professionali (art. 2) in cui si estendono i soggetti, su cui possono agire gli OSS, includendo, ad esempio, gli stessi carving;
– Si amplia l’attività sanitaria dell’OSS – rispetto alla versione antecedente del profilo;
– Si espandono i contesti operativi dei predetti operatori elencandoli e lasciando la possibilità di aggiungerne altri, oggi non dichiarati;
– Si compone l’integrazione dell’operatore nell’equipe identificandone i fondamentali strumenti organizzativi. Ancora, si puntualizzano le condizioni per l’esercizio di attività sanitarie: su indicazione del preposto all’assistenza, che nella prevalenza delle situazioni sarà l’infermiere. Per questo ampliato potenziale operativo dei nuovi OSS, risulta fondamentale operare in contesti ispirati a modelli organizzativi centrati sulla personalizzazione dell’assistenza.
L’OSS attualmente in servizio potrà godere dell’equipollenza di cui sopra, pur non formato in base al nuovo profilo. Per cogliere quindi questo “nuovo status giuridico” derivante dall’equipollenza al nuovo profilo, ritengo che sarebbe opportuno, per gli OSS in servizio, un percorso di aggiornamento specifico in base al contesto operativo ed al contenuto del loro nuovo profilo. Tali iniziative, a cura delle strutture, dovrebbero coinvolgere anche i professionisti definiti dal decreto come i “preposti all’assistenza” che in prevalenza risultano essere gli infermieri a cui questi operatori faranno riferimento, in particolare per le attività attribuite di tipo sanitario. Diversamente si rischia di perdere l’opportunità offerta dalla rivisitazione del profilo, senza avere alcun effetto nell’operatività quotidiana e quindi vanificando il lungo lavoro di aggiornamento della già menzionata figura e della stessa equipollenza.
Per quanto riguarda invece l’l’operatore sociosanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, l’equipollenza risulta essere stata sancita nei confronti di un operatore con un profilo e una formazione molto differente: l’Assistente Infermiere. Il decreto in parola indica una compensazione formativa residuale ed insignificante: trenta ore teoriche da programmare entro tre anni dall’esercizio dell’equipollenza. Più che un obbligo, senza conseguenze per gli eventuali inadempienti, risulta un avviso ai gestori del processo d’inserimento: attenzione l’equipollenza è più di forma che di sostanza. Il percorso formativo a suo tempo individuato per l’acquisizione dell’attestato di OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria era funzionale all’acquisizione di capacità – in ambito sanitario – ben più delimitate rispetto a quelle previste dal profilo dell’assistente infermiere. Ricordo inoltre che queste attività sanitarie sono riconosciute alla competenza dell’infermiere che identifica i contesti, i pazienti e l’organizzazione in cui possono essere attribuite al già menzionato nuovo operatore conservandone la responsabilità, compresa quella per una idonea attribuzione. All’assistente infermiere rimane la responsabilità per una corretta esecuzione dei compiti assegnati. Sottolineo questi aspetti di impareggiabilità dei due attestati perché i primi assistenti infermieri che potremo avere in corsia saranno proprio questi OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria, automaticamente resi equipollenti all’assistente infermiere.
Ritengo che sia importante, soprattutto per chi ha responsabilità organizzativo gestionali e di sviluppo del personale, avere ben presente questi aspetti: per programmare idonee attività formative, necessarie per superare gli oggettivi ed importanti gap tra i due profili, per la sicurezza del paziente, degli assistenti infermieri e degli infermieri.
Evidenzio infine che dobbiamo fare i conti con i numeri: in molte realtà del nostro paese oltre che alla grave carenza di infermieri vi è anche un problema con gli OSS. Non possiamo permetterci di incrementare la presenza nelle unità operative dell’assistente infermiere depauperando la presenza dell’OSS: i passaggi da un ruolo all’altro ( OSS /Assistente Infermiere) dovranno garantire un’adeguata presenza di OSS nelle unità operative. Eventuali criticità in questo senso determinerebbero un ulteriore inappropriato carico di lavoro agli infermieri. A questo proposito l’articolo apparso sul vostro quotidiano, a cura dall’Ordine delle professioni Infermieristiche di Torino, che cita uno studio dell’Università della stessa città, evidenzia come un’importante situazione di carenza di personale di supporto ricada negativamente sull’attività infermieristica (8).
In conclusione, penso che l’inserimento nel sistema di questi due nuovi operatori attraverso il semplice cambio di denominazione ed inquadramento giuridico (OSS/nuovo OSS – OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria/Assistente Infermiere) possibile con il sistema delle equipollenze, rischia di non portare a nessun reale beneficio alle organizzazioni sanitarie e socio sanitarie. Ritengo invece che questa opportunità vada colta attraverso un impegno delle organizzazioni e di chi esprime ruoli gestionali, attraverso una rivisitazione dei modelli organizzativi e con un’idonea progettazione formativa per superare le differenze tra i profili equiparati rivolta agli operatori già in servizio.
Franco Vallicella
Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Verona
NOTE
(1) Recepimento dell’Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 176/CSR), concernente l’istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, come modificato dall’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 262/CSR).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2025, n. 142.
(2) Recepimento dell’Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. atti n. 175/CSR), concernente la revisione del profilo dell’operatore sociosanitario istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1161), come modificato dall’Accordo tra il Governo, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2025, n. 142.
(3) Provvedimento 22/02/2001. Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore sociosanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2001, n. 91
(4) DPCM 25/3/2025 art. 21. Equipollenza qualifica professionale. La qualifica professionale di operatore socio-sanitario acquisita ai sensi del previgente Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 febbraio 2001 è equipollente alla qualifica professionale acquisita ai sensi del presente Accordo.
(5) Accordo 16/01/2003. Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore socio-sanitario di cui all’art. 1, comma 8, del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 gennaio 2001, n. 1.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 2003, n. 51.
(6) DPCM 28/2/2025, art. 20. Equipollenza della qualifica:
1.L’attestato di operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, acquisito ai sensi del previgente Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 16 gennaio 2003, è equipollente alla qualifica acquisita ai sensi del presente accordo.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono gli indirizzi formativi e organizzativi per garantire l’aggiornamento delle competenze degli operatori di cui al comma 1 con corsi di almeno trenta ore da erogare entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 22.
(7) A questo proposito vedasi anche la recente regolamentazione formulata dalla Regione Veneto con DGR n. 883 del 29 luglio 2025.
“Infermieri schiacciati da mansioni delegabili. Opi Torino: “Il 25% del loro tempo tra vassoi e attività di supporto” su QS del 1° agosto 2025.
(8) A questo proposito vedasi anche la recente regolamentazione formulata dalla Regione Veneto con DGR n. 883 del 29 luglio 2025.