Decreto acque. Nessun obbligo per gli studi odontoiatrici. I chiarimenti dell’Andi

Decreto acque. Nessun obbligo per gli studi odontoiatrici. I chiarimenti dell’Andi

Decreto acque. Nessun obbligo per gli studi odontoiatrici. I chiarimenti dell’Andi
Nessun adempimento aggiuntivo sulla gestione del rischio Legionella rispetto alle Linee guida del 2015. La sicurezza resta garantita attraverso le misure previste dal D.lgs. 81/08 e dal DVR, mentre l’Associazione invita a diffidare da interpretazioni o offerte di servizi non conformi.

Gli studi odontoiatrici non sono soggetti agli obblighi previsti dal “Decreto acque”. Non si prevede quindi alcun obbligo ulteriore da parte degli Odontoiatri per la gestione del rischio derivante dalla Legionella rispetto alle raccomandazioni già contenute nelle Linee guida ad hoc approvate in Conferenza Stato Regioni nel 2015.

Questo in sintesi il massaggio lanciato dall’Andi l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani che dopo la recente approvazione del Decreto Legislativo, cosiddetto “Decreto acque” che apporta modifiche e integrazioni al Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.18, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, fa chiarezza riguardo all’impatto che questa normativa ha sugli studi odontoiatrici, soprattutto in considerazione delle recenti notizie comparse sulla stampa di settore come pure veicolate da Aziende coinvolte nella gestione delle tematiche di cui al D.lgs. di cui sopra.

“In primo luogo – spiega una nota – è importante precisare che gli studi odontoiatrici non sono soggetti agli obblighi previsti dal “Decreto acque”. Tale previsione, così come si evince dall’allegato V della Legge n. 102/25 è chiaramente esplicitata e rappresenta il risultato di un importante lavoro di collaborazione tra Andi e il Ministero della Salute, che ha preso avvio nel corso del 2023”.

A tal proposito, ricordano gli odontoiatri l’Andi ha fornito, in tempo utile, agli uffici competenti del Ministero tutti gli elementi utili per un preciso e puntuale inquadramento normativo ed organizzativo degli studi odontoiatrici utile ai fini della redazione della norma.

In sintesi, la legislazione entrata in vigore a luglio 2025 non prevede alcun obbligo ulteriore da parte degli Odontoiatri per la gestione del rischio derivante dalla Legionella rispetto alle raccomandazioni contenute nel documento “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” sulla prevenzione del rischio Legionella”, approvate in Conferenza Stato Regioni il 7 maggio 2015.

Le azioni preventive per la gestione del rischio specifico e garantire la sicurezza del luogo di lavoro, comprese le indicazioni sulle specifiche caratteristiche dei nostri studi professionali, così come previsto dal D.lgs. 81/08 espressamente richiamato dall’allegato V del D.lgs. approvato a luglio 2025, sono ben individuate nel DVR suggerito da Andi. Questo documento deve essere sempre individualmente compilato e periodicamente aggiornato con l’obiettivo precipuo di garantire il più corretto percorso di prevenzione nei confronti dei rischi derivanti dalla gestione del proprio studio.

Alla luce di queste evidenze e in linea con la corretta applicazione dei contenuti del Decreto 81/08, sottolinea l’Andi, si garantisce in maniera adeguata la sicurezza di ciascun operatore, dei pazienti e la qualità del servizio offerto. L’Andi invita infine a “non prestare attenzione ad eventuali offerte di servizi per la gestione del rischio derivante da infezioni da Legionella così come a non recepire interpretazioni diverse da quanto indicato e chiarito nel documento”.

10 Settembre 2025

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