Mobilità sanitaria. Pronto accordo tra Calabria ed Emilia-Romagna per governarla e limitare gli squilibri

Mobilità sanitaria. Pronto accordo tra Calabria ed Emilia-Romagna per governarla e limitare gli squilibri

Mobilità sanitaria. Pronto accordo tra Calabria ed Emilia-Romagna per governarla e limitare gli squilibri
Un accordo triennale per regolare i flussi economici della mobilità sanitaria, fissando tetti di spesa precisi per prestazioni pubbliche e private. L'intesa introduce meccanismi di contenimento come la regressione tariffaria in caso di sforamenti e vieta l'attività libero-professionale cross-regionale per contrastare la mobilità indotta. L'obiettivo è garantire trasparenza, appropriatezza delle cure e parità di accesso, mirando a ridurre lo squilibrio storico a danno della Calabria. IL TESTO

Un’intesa triennale tra Regione Calabria e Regione Emilia-Romagna per disciplinare in modo chiaro e trasparente i rapporti economici legati alla mobilità sanitaria interregionale. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato dai due enti ai sensi dell’articolo 1, comma 320, della legge di Bilancio 2024, che consente la stipula di accordi bilaterali tra Regioni per regolare i flussi di pazienti e risorse legati all’erogazione di prestazioni sanitarie fuori regione.

La convenzione, entrata in vigore il 1° novembre 2025, resterà valida fino al 31 dicembre 2027 e punta a garantire equilibrio economico, appropriatezza delle cure e trasparenza nei rapporti di compensazione finanziaria. La Calabria, Regione con uno storico saldo negativo nella mobilità sanitaria, mira così a ridurre gli squilibri con l’Emilia-Romagna, una delle realtà sanitarie più attrattive del Paese.

Articolo 1 – Oggetto e durata
L’accordo disciplina le relazioni economiche tra le due Regioni derivanti dalla mobilità sanitaria interregionale.
La sua durata è fissata dal 1° novembre 2025 al 31 dicembre 2027, senza rinnovo automatico. Le parti potranno, tuttavia, aggiornare annualmente i contenuti dell’intesa sulla base dell’andamento dei flussi di mobilità, dei volumi assistenziali e delle risorse disponibili.

Articolo 2 – Tetti di spesa per la mobilità sanitaria
L’intesa stabilisce precisi limiti di spesa massima per l’acquisto di prestazioni sanitarie tra le due Regioni, differenziando per tipo di assistenza e per natura delle strutture erogatrici.

Per la Regione Calabria, i tetti sono così definiti:
– 400.000 euro per i ricoveri ospedalieri in strutture pubbliche;
– 350.000 euro per i ricoveri in strutture private accreditate;
– 53.500 euro per la specialistica ambulatoriale pubblica;
– 26.300 euro per la specialistica privata.

L’Emilia-Romagna prevede invece un volume di mobilità attiva nettamente superiore, con importi complessivi che superano i 20 milioni di euro, a testimonianza del numero elevato di pazienti provenienti da fuori Regione, in particolare dalla Calabria.

Articolo 3 – Regime di regressione tariffaria
Per evitare sforamenti dei tetti di spesa, viene introdotto un meccanismo di regressione tariffaria: se una delle due Regioni, o le strutture erogatrici, supera i volumi concordati, le tariffe di rimborso saranno automaticamente ridotte in misura proporzionale.
Il sistema ha lo scopo di contenere la spesa sanitaria e favorire una programmazione più coerente con le risorse effettivamente disponibili, scoraggiando eccessi produttivi.

Articolo 4 – Commissione paritetica per la verifica di appropriatezza e qualità
Le due Regioni istituiscono una Commissione paritetica incaricata di controllare l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate a cittadini non residenti. La Commissione, con il supporto tecnico dell’Agenas, potrà richiedere la documentazione clinica necessaria, riesaminare i casi dubbi e escludere dal rimborso le prestazioni ritenute inappropriate o non conformi agli standard.
L’obiettivo è garantire un utilizzo corretto delle risorse pubbliche e ridurre i fenomeni di mobilità “inappropriata”.

Articolo 5 – Equità di accesso e liste d’attesa
L’accordo stabilisce che le Regioni firmatarie devono assicurare parità di trattamento tra residenti e non residenti nell’accesso alle prestazioni sanitarie.
Le strutture coinvolte dovranno quindi garantire gli stessi tempi di attesa e le medesime condizioni di priorità, evitando qualsiasi forma di discriminazione a danno dei pazienti provenienti da altre Regioni.

Articolo 6 – Limitazioni all’attività libero-professionale
Per contrastare la cosiddetta “mobilità indotta”, ossia lo spostamento dei pazienti legato all’attività privata dei professionisti, l’accordo vieta ai medici e agli operatori delle due Regioni di esercitare attività libero-professionale intramoenia o extramoenia nella Regione controparte.
La norma intende prevenire conflitti di interesse e garantire la piena trasparenza del rapporto tra pubblico e privato.

Articolo 7 – Monitoraggio, aggiornamento e risoluzione delle controversie
L’intesa prevede un monitoraggio periodico dei flussi e dei costi di mobilità sanitaria. Le due Regioni si impegnano a riunirsi almeno una volta l’anno per valutare i dati consuntivi e apportare eventuali modifiche ai tetti o alle procedure operative.
Eventuali controversie sull’interpretazione o l’applicazione dell’accordo saranno risolte in sede di Commissione paritetica, privilegiando il confronto istituzionale e la collaborazione diretta.

Articolo 8 – Disposizioni finali
L’accordo si ispira ai principi di equità, trasparenza e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. L’obiettivo dichiarato è duplice: migliorare la governance della mobilità sanitaria e contribuire al rafforzamento dell’autosufficienza sanitaria regionale, in particolare in Calabria, che da anni registra un saldo negativo elevato nei rapporti di mobilità con le Regioni del Centro-Nord.

10 Novembre 2025

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