Aou, il caos dopo la legge di bilancio: 27 strutture “senza titolo” retrocesse

Aou, il caos dopo la legge di bilancio: 27 strutture “senza titolo” retrocesse

Aou, il caos dopo la legge di bilancio: 27 strutture “senza titolo” retrocesse

Il comma 938 ha di fatto retrocesso queste strutture al rango di semplici aziende ospedaliere integrate. Questo obbligherà tali enti a un complesso riordino, a sanare nomine irregolari dei primari e ad affrontare un probabile contenzioso sul personale.

Gli articoli pubblicati sulla assoluta precarietà delle 27 AOU “senza titolo” hanno generato numerosi quesiti e considerazioni, in parte molto pertinenti. Cerco quindi di fare maggiore chiarezza ed esaustività agli interrogativi pervenutimi.

Il comma 938 della legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025), inserito forse con la illusoria aspettativa di risolvere una questione complessa, ha finito per produrre più danni che benefici. Con appena nove righe, e con un incipit fondato su un presupposto inesistente (“nelle more” di ciò che non esiste), il legislatore ha sostanzialmente ribadito un quadro normativo già vigente da ventisei anni, senza però affrontare il nodo centrale: l’assenza del presupposto costitutivo necessario per attribuire la qualificazione di AOU, ossia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM).

Così facendo, la norma ha di fatto eliminato ogni possibilità per le 27 sedicenti AOU di ottenere tale qualifica. Esse sono state “retrocesse”: chi aspirava a entrare nel novero delle vere AOU si ritrova oggi confinato nel rango delle semplici aziende ospedaliere integrate (AOI), quindi prive dello status universitario pieno.

Che cosa potranno fare, dunque, queste AOU “orfane” di DPCM e ora ribattezzate AO integrate? Esattamente ciò che fanno le altre aziende ospedaliere disciplinate dall’art. 4 del d.lgs. 502/1992. Nessuna connessione, quindi, con il d.lgs. 517/1999. Il legislatore del tempo — che con il d.lgs. 229/1999 aveva già integrato l’art. 4 — fu molto chiaro: senza DPCM, le aziende non acquisiscono natura universitaria. Sono aziende ospedaliere e basta, non AOU. Figurarsi poi le vicende peculiari, come quella della ASL di Rieti e ancor prima di Latina, che hanno mostrato “come un pollo possa credersi un’aquila” (Paulo Coelho docet).

Questa conclusione trova conferma nella disposizione cardine: l’art. 2, comma 8, del d.lgs. 517/1999, secondo cui «Le aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN (…) sono costituite, con autonoma personalità giuridica, dall’università, d’intesa con la regione (…)». La disciplina non contempla alternative, e va quindi applicata con una conseguenza inevitabile per le 27 AOU in cerca di un fondamento giuridico: avrebbero potuto conservarne la qualifica solo mediante una scelta legislativa più evoluta. La legge di bilancio 2026 ha invece codificato l’esatto contrario.

Ne deriva che le sedicenti AOU — sia quelle operative sia quelle solo progettate — dovranno seguire la disciplina del d.lgs. 502/1992, con l’ulteriore necessità di un nuovo provvedimento costitutivo di AO integrate (sempre statale, perché incidente sulla formazione universitaria).

Nel frattempo, tali enti dovranno affrontare due problemi seri. Avranno, infatti, l’obbligo:

  1. di cristallizzare quanto accaduto riguardo la nomina di primari universitari senza concorso pubblico, valutando le responsabilità (lavoristiche, risarcitorie, penali e contabili) derivanti dal caos generato;
  2. di riorganizzare la macro-struttura, legittimando l’insediamento della cosiddetta “clinicizzazione” da parte delle docenze universitarie, affinché sia possibile proseguire la formazione universitaria di studenti e specializzandi secondo percorsi giuridicamente corretti e non secondo mere intenzioni amministrative.

Sarà quindi il Governo a dover definire modalità di rientro all’ordinamento vigente, partendo dallo stato dei luoghi delle AOU oggi radicalmente compromesse.

I problemi, tuttavia, non si esauriranno qui. Oltre al fatto che tali condotte possono integrare specifici reati, si aprirà inevitabilmente un contenzioso interno riguardante i contratti del personale illegittimamente inquadrato nei ruoli primariali, con possibile eccezione di non dovutezza delle retribuzioni qualora ricorrano le condizioni del primo comma dell’art. 2126 c.c. (nullità del contratto per illiceità dell’oggetto o della causa).

Ettore Jorio

13 Gennaio 2026

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