Aou Tor Vergata riconosciuta dopo 26 anni, ma la normativa resta un caos

Aou Tor Vergata riconosciuta dopo 26 anni, ma la normativa resta un caos

Aou Tor Vergata riconosciuta dopo 26 anni, ma la normativa resta un caos

Dopo oltre due decenni di inerzia, il Dpcm costituisce il Policlinico Tor Vergata come Azienda ospedaliera universitaria integrata, ma il quadro normativo rimane ambiguo e le istituzioni continuano a ignorare le regole esistenti. IL DOCUMENTO

Il tema delle AOU tiene banco perché non finisce mai di stupire per come le istituzioni (non) se ne interessano.

L’ultima novità è di qualche giorno fa. L’anomala pubblicazione nell’ultima pagina della GU n. 12 del 16 gennaio 2026 di una sorta di “comunicato” del Governo riportante: «PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Costituzione, nella Regione Lazio, dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata con il servizio sanitario nazionale «Policlinico Tor Vergata», in Roma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, è stata costituita, nella Regione Lazio, l’Azienda ospedaliera universitaria integrata con il servizio sanitario nazionale «Policlinico Tor Vergata», con sede a Roma, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517». Un DPCM che non è dato rinvenire sul web, mentre si rintraccia facilmente il Parere espresso dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano in data 23 ottobre 2025 (al Rep. Atti n. 185/CSR). Un evento che meraviglia negativamente i destinatari della Gazzetta Ufficiale, impediti per l’occasione di essere messi a conoscenza di un atto governativo “regolativo” della costituzione di un importante soggetto espressione della collaborazione Ssn e sistema universitario.

Sulla vicenda si nutrono francamente dei dubbi in relazione al suo perenne mancato approfondimento sulla applicazione corretta della disciplina delle AOU, chiaramente recata dal d.lgs. 517/1999 e dalla Linee Guida, di cui al Dpcm del 24 maggio 2001.

Le regole esistono per essere applicate

La considerazione che viene fuori in proposito è lo stupore che – trattandosi di un argomento di grande peso nella erogazione dell’assistenza ospedaliera in collaborazione con il sistema universitario impegnato nella formazione – genera su come si sia registrata una siffatta inerzia assoluta, durata 26 anni, nell’applicare la disciplina regolatoria della materia.

E dire che la sua attuazione sarebbe stata ben facile da mettere a terra, sempreché fossero state rispettate le condizioni legislative, sia da parte dei ministeri competenti che dagli organi decisionali delle Università con corsi attivati di Medicina e Chirurgia. Invece, nulla di tutto questo, con il risultato di avere consegnato l’offerta ospedaliera collaborata con gli Atenei a 27 sedicenti AOU e a soltanto tre riconosciute come tali, nel 2006 (Udine), nel 2013 (Salerno) e nel 2025 (Tor Vergata).

Il problema della non attenzione alla norme vigenti lo si manifesta nel riconoscimento più recente, quello riferito alla costituzione dell’AOU “Policlinico Tor Vergata”. La stessa è stata infatti formalizzata come «Azienda ospedaliera universitaria integrata con il servizio sanitario nazionale» di nuova costituzione, a pedissequa lettera dell’art. 8, comma 2, del d. lgs. 517/1999.

Una opzione che vale a fare emergere una significativa perplessità in linea con quanto di contro rappresentato dalla ratio del DM n. 607 dell’8 agosto 2025 a firma della ministra del MUR, costitutivo del gruppo di lavoro presieduto dal prof. Miscusi ispirato a dare “ora per allora” contezza all’esistenza attuale delle allora 28 sedicenti AOU, perché senza Dpcm costitutivo. Ciò sulla base della discriminante categoriale – a suo tempo sancita dall’art. 2, comma 2, lettere a) e b) – che, in combinato disposto con l’art. 8, comma 2, avrebbe consentito il riconosciuto ex tunc e assegnato alle prime, di cui alla lett. a), attribuendole il nomen iuris di AOU. Una denominazione, oggi abusata da parte di 27 AOU autoproclamatesi tali su 30, che fa specie nel senso di essere caratterizzate indebitamente influenzando negativamente la percezione pubblica.

Guai a mettere in confusione l’utenza, più di quanto lo sia già

Ciò anche in ragione della disciplina generale – ricavabile dal combinato disposto di cui all’art. 4 del d.lgs. 502/1992, agli artt. 2 e segg. del d.lgs. 517/1999 e dall’anzidetto Dpcm 24 maggio 2001 – che sancisce che l’AOU e l’Azienda Ospedaliera integrata con l’Università sono due cose ben distinte.

Nel caso di Tor Vergata quindi, inquadrabile da sempre tra i Policlinici a gestione diretta dell’Università, era da ritenersi una AOU a tutti gli effetti a mente dell’art. 2, comma 2, lettera a) del d.lgs. 517/1999, ben distinta dalle Aziende Ospedaliere Integrate (AOI), scandite nella lettera b). Una distinzione che si ricava nettamente anche nell’art. 7 Dpcm 24 maggio 2001, all’art. 7, nella riconducibilità di entrambe nei rispettivi Ssn. In quanto tale da riconoscersi “oggi ma a quel momento” e non già ex nunc, facendo salve molte delle responsabilità assunte nell’adozione degli atti pregressi.

Scrivere in un DPCM «Azienda ospedaliera universitaria integrata con il servizio sanitario nazionale» significa, tra l’altro, incidere da volano di una maggiore confusione istituzionale di quanto ve ne sia stata per 26 anni, ingenerando il convincimento dell’ingresso a regime di un quinto genere di offerta dei Lea ospedalieri: il presidio spoke delle Asl, le Aziende Ospedaliere hub, le Aziende Ospedaliere Universitarie e le Aziende Ospedaliere integrate con le Università nonché dalla riesumata denominazione di “Azienda ospedaliera universitaria integrata con il servizio sanitario nazionale”, che lascia presumere avere due teste e due code nel risiedere in un ragionevole circuito della formazione universitaria.

Il risultato? Una baraonda istituzionale che non ha eguali, con pericolose ricadute sulla domanda dell’utenza, disorientata anche dalle denominazioni, oltre che dalle prestazioni essenziali che comunque non percepisce. Il comma 938 della Manovra 2026 costituisce un brutto esempio dello scadimento legislativo, che è così peggiorato di codificare pedissequamente quanto normato 26 anni fa.

Ettore Jorio

Ettore Jorio

22 Gennaio 2026

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